TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-05-14, n. 202409531
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 09531/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3892 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Darfo Boario Terme (BS), Via Saletti n. 2;
contro
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R, C T, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enel Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca per indagini penali in corso, datato -OMISSIS- recante Risoluzione contrattuale per inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la società ricorrente, in virtù di un rapporto contrattuale in corso, si impegnava nei confronti della E-Distribuzione S.p.A. alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento di contatori elettronici, modem e concentratori dismessi;
- tale contratto veniva risolto dalla E-Distribuzione con comunicazione trasmessa -OMISSIS-, in ragione del ritenuto inadempimento contrattuale della società ricorrente alla luce dell’informazione di garanzia per reati di particolare rilevanza disposta a carico di esponenti della medesima società;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente contestava la legittimità della anzidetta risoluzione contrattuale, per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne chiedeva l’annullamento;
- l’E-Distribuzione si costituiva in resistenza al ricorso, deducendo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto la controversia all’esame afferirebbe, da un lato, a un contratto estraneo ai settori speciali, nonché sottratto all’applicazione dei principi dei Trattati e, dall’altro, alla fase esecutiva del contratto, rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario;
- in vista dell’udienza, la società ricorrente con memoria articolava e ribadiva le proprie tesi;
- alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024, all’esito della discussione, uditi gli avvocati come da verbale e dato loro avviso della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm., la causa veniva trattenuta in decisione;
Considerato che:
- nella fattispecie all’esame, le attività oggetto del contratto di cui, in questa sede, la società ricorrente contesta la legittimità della risoluzione disposta dalla E-Distribuzione non rientrano tra quelle inerenti alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica, cioè fra quelle attività rientranti nei “settori speciali” ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 114, comma 7 del d.lgs n. 50/2016 che, svolte dalla società resistente, rientrano nel campo d’applicazione del codice dei contratti pubblici;
- secondo il costante insegnamento giurisprudenziale: i) “ il soggetto privato che opera in virtù di diritti esclusivi, così come l’impresa pubblica, è obbligato ad indire gare ad evidenza pubblica solo al ricorrere di due concorrenti presupposti: quando esso opera nei settori speciali; quando oggetto dell’affidamento siano attività strumentali a quella svolta nei settori speciali ” (Cons. St., V, n. 590/2018; Cass., SS.UU., n. 8849/2020; Cons. St., V, n. 2639/2015); ii) “ l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale ” (Cons. Stato, sent. Ad.