TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-01-28, n. 202000078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-01-28, n. 202000078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000078
Data del deposito : 28 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2020

N. 00078/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sirotti Gaudenzi, S S, con domicilio eletto presso lo studio Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;



per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena in data 30.11.2015, notificato al ricorrente il 02.12.2015, con il quale è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico depositato l'1.10.2015 del ricorrente avverso la sanzione disciplinare del rimprovero allo stesso comminata in data 03.09.2015 dal Comandante della Compagnia di Cesena, con determinazione n. 275374/15;

con motivi aggiunti

della determinazione n. 357823/2017/1233 del 22.11.2017 nella parte in cui inserisce il ricorrente alla fine dell'elenco degli idonei all'avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante;

della determinazione n. 353387/2017/1233 del 22.11.2017 nella parte in cui inserisce il ricorrente alla fine dell'elenco degli idonei all'avanzamento al grado di Maresciallo Aiutante;

nonché per quanto occorrer possa della valutazione della commissione per l'anno 2013;

nonché per quanto occorrer possa della valutazione della commissione per l'anno 2014;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento emesso dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena con il quale è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero comminata dal Comandante della Compagnia di Cesena.

La sanzione era stata inflitta per aver il ricorrente omesso di dare tempestiva notizia al Comando della presentazione da parte della moglie di una querela per i reati di cui agli artt. 572, 574 e 612 c.p.

Peraltro vi era stata un contro querela da parte del sottufficiale per aver disatteso gli obblighi imposti dall'Autorità Giudiziaria

All’epoca della contestazione della condotta poi sfociata nel provvedimento sanzionatorio era noto all’Amministrazione che la Procura della Repubblica avesse presentato domanda di archiviazione della notitia criminis, stante l'infondatezza degli illeciti attribuiti dalla moglie. Peraltro il ricorrente aveva presentato richiesta ex art. 110 bis c.p.p. per sapere se vi era un procedimento penale a suo carico.

Ciononostante gli venivano prima chieste ai sensi dell'art.1370 D.lgs. 66/2010 le giustificazioni e poi gli veniva inflitta la sanzione.

In tale provvedimento si riteneva che le giustificazioni addotte fossero idonee ad esimere da sanzione il ricorrente esclusivamente in ordine all'accusa relativa al senso di responsabilità (art. 717 D.P.R 90/2010), ma non per l'accusa di violazione del dovere di comunicazione dei militari (art. 748 D.P.R. 90/2010).

Il ricorrente presentava ricorso gerarchico che veniva respinto.

Il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione del principio di partecipazione al processo amministrativo, del principio del giusto procedimento, dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 111 Cost.; della circolare n. 1/2006 e degli artt. 2,4,7, e 8 L. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2, D.M. 690/96.

Il ricorrente aveva contestato in sede di osservazioni presentate al Comando di Cesena come il termine assegnato a difesa dell'incolpato fosse stato di soli cinque giorni dal momento della notifica della contestazione largamente inferiore a quello indicato dalla Circolare 1/2006 del Comando Generale del Corpo. Nonostante ciò non si è ritenuto di non dover accogliere le richieste formulate. Si evidenzia che quanta stabilito dalla Circolare deve essere letto alla luce delle disposizioni della L. 241/1990 e del secondo comma dell'art. 6 D.M. n. 690/1996, il quale prevede che « i soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento [...J possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia gia concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento >.

Inoltre la contestazione degli addebiti non conteneva affatto le indicazioni dei termini entro cui il procedimento avrebbe dovuto concludersi, con conseguente violazione dell'art. 2 L. 241/90. Si rileva inoltre l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento. Il che importa ulteriori vizi invalidanti dell'intero procedimento e, di conseguenza, della determinazione assunta.

La violazione delle norme sopra indicate comporta poi una violazione anche del principio espresso dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in tema di giusto processo, oltre che dell'art. 111 Cost.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 748 DPR 90/2010 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione della prassi amministrativa in materia e palese ingiustizia e illogicità manifestata.

Le contestazioni mosse al ricorrente e la sanzione

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