TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-02, n. 202203003
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Pubblicato il 02/05/2022
N. 03003/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04801/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2020, proposto da
A E, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via Angelo Mazzoni n. 19;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M L S D C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farmacia San Diodato S.a.s., Comune di San Nicola Manfredi, non costituiti in giudizio;
Farmacia S. Diodato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della nota prot. 2020 0418806 del 14.9.2020, della Giunta Regionale della Campania – D.g. 04 Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD Politica del Farmaco e Dispositivi 06 a firma del Dirigente dott. Ugo Trama, applicativa dell'art. 9 della L.R. Campania n.35 del 3 agosto 2020, di cui parte ricorrente ha avuto conoscenza a seguito atto di accesso ex l. 241/90 presso il Comune di San Nicola Manfredi in data 18.11.2020;
nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente lesivo della posizione giuridica di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Farmacia S. Diodato S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente ha dedotto in fatto le seguenti circostanze:
- con delibera di G.M. n. 30/2013, il Comune di San Nicola Manfredi l’aveva autorizzato, in qualità di titolare dell’unica sede farmaceutica, all’apertura nel medesimo territorio comunale di un dispensario farmaceutico, avendo rilevato notevoli carenze nell’organizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci, a discapito soprattutto della popolazione di età anziana residente in zone lontane dal centro cittadino;
- con legge n. 35/2020, la Regione Campania aveva novellato le disposizioni della precedente L.R. n. 5/2013 che regolavano l’istituzione dei dispensari farmaceutici, aggiungendo all’art. 1, comma 54, gli ulteriori commi 54-bis e 54-ter;
- in particolare, mentre il comma 54-bis, presentandosi come norma di interpretazione autentica della previgente normativa, aveva espressamente disposto che “La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali)”, il comma 54-ter aveva imposto ai Comuni di predisporre i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della detta disposizione, risultassero operare senza che ricorresse alcuna delle ipotesi indicate al comma 54-bis.;
- in attuazione del novellato quadro normativo, la Direzione Regionale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD Politica del Farmaco e Dispositivi-, con la nota prot. 2020 0418806 del 14.9.2020, aveva invitato tutti i sindaci dei Comuni ad adottare i provvedimenti necessari “all’adeguamento della gestione dei dispensari attualmente in attività presso i rispettivi ambiti territoriali”.
Avverso tale nota è insorto l’odierno ricorrente spiegando due ordini di censure.
In primo luogo, ha sostenuto la contrarietà della nota adottata con la normativa nazionale e, in particolare, con l’art. 11 comma 2 D.L. n. 1/12, conv. in legge n. 27/12, letto in combinato disposto con l’art.1 della Legge l. 221/68.
Difatti, le norme citate avevano legittimato l’apertura dei dispensari farmaceutici nelle zone rurali, allorquando, come avvenuto per il dispensario farmaceutico del ricorrente, fosse riscontrata la difficoltà della popolazione residente di accedere al servizio di distribuzione dei farmaci, a prescindere sia dalla previsione o meno nella medesima zona comunale di una sede farmaceutica assegnata, sia dalla rilevanza turistica del Comune.
Pertanto, l’impugnata nota dirigenziale, qualora fosse intesa come volta a consentire la permanenza dei dispensari farmaceutici già istituiti esclusivamente in presenza dei presupposti indicati dall’art. 1 della legge 221 del 1968, senza considerare le disposizioni introdotte dal Legislatore Nazionale con l’art. 11 del D.L. 1/12, avrebbe dovuto ritenersi del tutto illegittima.
In secondo luogo, l’impugnata nota si poneva in contrasto con il principio “tempus regit actum” ed in violazione dell’art. 11 Preleggi qualora fosse stata intesa come volta ad accogliere un’interpretazione dell’comma 54 bis, introdotto dalla L.R. 35/20, tale da produrre un effetto retroattivo, e dunque caducante dell’autorizzazione concessa al ricorrente con la delibera di G.M. 30/13.
In via subordinata, qualora ai commi 54-bis e 54-ter dell’art. 1 della L.R. Campania 5/13, introdotti con l’art. 9 della L.R. Campania 35/2020, fosse stata riconosciuta efficacia retroattiva, il ricorrente insisteva affinché fosse sollevata questione di legittimità costituzionale stante il contrasto della richiamata normativa regionale sia con l’art. 11 del D.L. 1/2012 che con l’art. 117, 3 comma Cost..
Si sono costituiti sia la resistente amministrazione regionale che i controinteressati eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso stante l’assenza d’immediata lesività dell’atto impugnato in quanto con la predetta nota la Regione Campania si era limitata a portare a conoscenza delle amministrazioni locali, competenti per legge a rilasciare gli atti abilitativi per l'istituzione, apertura e chiusura dei dispensari, quanto disposto con la Legge Regionale della Campania n. 35/2020, in ordine alle condizioni ed alle modalità cui gli enti locali avrebbero dovuto attenersi nell’autorizzare l’apertura dei dispensari farmaceutici. Nel merito insistevano congiuntamente per l’integrale reiezione del ricorso.
All’udienza del 5 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso, come eccepito dalle parti resistente e