TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300109
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 00109/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2022, proposto da F F e R N, rappresentati e difesi dall’avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento via Paradisi n. 15/2, presso lo studio del predetto avvocato;



contro

Comune di Stenico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



nei confronti

Paola Alimonta, Sara Antolini, Maria Bosetti, Pietro Bulegato, Domenico Calabrò, Rosella Cazzani, Anna Marocchi, Maria Gabriella Polato, Guido Polli, Claudio Puecheri, Franco Zanella, Condominio Residenza Villa Nuova, in persona dell’amministratore R S, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

- del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021 in data 21 dicembre 2021, nonché tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante,

- di tutti i provvedimenti ivi richiamati e, in particolare, l’Autorizzazione della Commissione per la pianificazione e il paesaggio della Comunità delle Giudicarie di Tione di Trento, con le relative prescrizioni, il parere della Commissione edilizia comunale riunitasi in data 28 settembre 2021, nella parte in cui si accerta la accerta la conformità urbanistica dell’edificio da sanare alla data della domanda e si esprime parere favorevole alla sanatoria,

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Stenico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli articoli 36, comma 2, e 66 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. I signori F F e R N - comproprietari del terreno contraddistinto dalla particella fondiaria 372/1 CC Villa Banale, confinante con il terreno sul quale sorge l’edificio contraddistinto dalla particella edificiale 211 CC Villa Banale, di proprietà dei controinteressati - con il ricorso in epigrafe indicato, notificato in data 18 febbraio 2022, hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021 in data 21 dicembre 2021, rilasciato dal Comune di Stenico a seguito della domanda presentata in data 29 luglio 2021, ai sensi dell’art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008, dal signor R S, in qualità di amministratore del Condominio Residenza Villa Nuova, e intesa a ottenere la «sanatoria per difformità a carico del Condominio Residenza Villa Nuova - p.ed. 211 in CC Villa Banale».

I ricorrenti premettono che, avuta notizia del rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021, essi hanno richiesto al Comune di Stenico copia integrale dei titoli edilizi nel tempo rilasciati (ivi compreso il predetto permesso di costruire in sanatoria) e in data 8 febbraio 2022 il Comune ha trasmesso la documentazione relativa alla concessione edilizia n. 30/1990, in base alla quale è stato realizzato l’edificio di cui trattasi, comunicando che a seguire sarebbe stata trasmessa l’ulteriore documentazione richiesta, che però non è stata a tutt’oggi esibita.

I ricorrenti premettono altresì che essi hanno interesse all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021, perché intendono edificare sul fondo contraddistinto dalla predetta particella fondiaria 372/1, e che essi, avuta notizia dell’istanza di sanatoria presentata dall’amministratore del Condominio Residenza Villa Nuova, si sono recati presso gli Uffici comunali per segnalare «l’invasione della loro proprietà con l’edificazione del garage e con una siepe, nonché il mancato rispetto delle distanze legali» , ed hanno chiesto all’Amministrazione di eseguire controlli sulla presenza di abusi sull’interrato dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 211 e sul rispetto delle distanze legali con riferimento alle facciate est dell’edificio stesso. Ciononostante è stato rilasciato l’impugnato permesso di costruire in sanatoria.

2. Quindi i ricorrenti di tale provvedimento di sanatoria chiedono l’annullamento, affidando la propria domanda ai seguenti motivi.

I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà tra provvedimenti, istruttoria carente o falsa, carenza di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati su documentazione non corrispondente al vero, ossia a fronte di una domanda di sanatoria incompleta e carente di elementi essenziali per la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi.

Sia la relazione tecnico-illustrativa datata 28 luglio 2021, recante un puntuale elenco delle difformità tra lo stato di fatto e quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 30/1990, sia la tavola 7, denominata “stato di raffronto” , non indicano «importanti difformità rispetto a quanto autorizzato dalla concessione edilizia n. 30/1990 in ordine al garage interrato». Trattasi di difformità, per forma e dimensione, riscontrabili attraverso un semplice confronto tra le tavole allegate alla concessione edilizia n. 30/1990 e quelle allegate alla concessione 21/2021. In particolare nella predetta relazione tecnico-illustrativa non sono indicate tutte le difformità esistenti, mentre la tavola 7 reca una falsa rappresentazione dello stato di fatto. Si configura, quindi, una carenza di istruttoria in quanto l’Amministrazione comunale ha fatto affidamento su dichiarazioni di parte che però risultano smentite sia dagli allegati alla concessione edilizia del 1990, sia dalle istanze dei ricorrenti, che hanno chiesto di eseguire controlli per accertare la presenza di abusi.

Inoltre la documentazione allegata alla domanda di sanatoria manca di «una quotatura» , a differenza delle tavole allegate alla concessione edilizia 30/1990. Tuttavia la quotatura, così come il raffronto tra le predette tavole, avrebbero consentito di accertare che «quanto realizzato è difforme da quanto autorizzato anche quanto al sedime, in presenza di una rotazione in senso orario» e che «l’edificio fuori terra è a distanza inferiore di ml 5,00 dal confine», in violazione della «distanza legale prevista dagli strumenti urbanistici in vigore ora e allora».

In definitiva l’Amministrazione comunale non ha tenuto nella dovuta considerazione la segnalazione dei ricorrenti e in motivazione non ha indicato alcunché al riguardo.

II) Violazione dell’art. 81 della legge provinciale n. 15/2015, dell’art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008, dell’art. 59, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell’art. 8 delle Disposizioni provinciali in materia di distanze, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2023 in data 3 settembre 2010 e ss.mm.ii.

La sanabilità di un intervento edilizio presuppone necessariamente che non sia stata commessa «alcuna violazione di tipo sostanziale» , essendo richiesta la «regolarità edilizia degli interventi realizzati». Invece nel caso in esame mancano i presupposti per il rilascio di una concessione edilizia ai sensi dell’art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008, sia perché non sono rispettate le distanze dai confini di proprietà, prevista in un minimo di 5,00 mt e misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, sia perché non è stato rispettato il titolo di proprietà dei ricorrenti.

In particolare, posto che il permesso di costruire in sanatoria riguarda una costruzione realizzata in parte sulla p.f. 372/1, manca il requisito della conformità dell’intervento edilizio da sanare alla vigente normativa urbanistica in quanto l’art. 81 della legge provinciale n. 15/2015 postula che chi richiede il permesso di costruire sia in possesso di un titolo di proprietà o di altro titolo idoneo. Invece nel caso in esame la dichiarazione del richiedente il permesso di costruire in sanatoria non è conforme al vero perché l’edificio oggetto della domanda di sanatoria è «di estensione maggiore verso est rispetto a quella assentita (che già era a confine)» , e ciò trova conferma nella documentazione allegata alla domanda di

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