TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-07-23, n. 201201418
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N. 01418/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2012, proposto da:
R A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore
della Società “AR Industrie alimentari s.p.a.”, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto in Salerno, Via SS. Martiri, n. 31 c/o avv, M.Fortunato;
contro
Comune di Angri, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Garibaldi, n. 103;
nei confronti di
Soget Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto in Salerno, Via Staibano, n. 3 c/o Rocco;
per l'annullamento
a- della determina n. 82 del 15.03.2011, Registro Generale n. 449 del 15.03.2011, con la quale l’U.O.C. Programmazione e Risorse del Comune di Angri ha affidato alla SOGET S.p.A., in assenza di qualsiasi formalità di evidenza pubblica, “il servizio di censimento del territorio comunale finalizzato alla costituzione dell’anagrafe edilizia comunale e al recupero dell’evasione ed elusione e riscossione coattiva delle entrate comunali ICI e TARSU”, nonché approvato l’allegato schema contrattuale che prevede “un aggio del 25% + IVA sulle maggiori entrate incassate …per l’attività di riscossione coattiva spetterà…” solo ora conosciuta;
b- della delibera di G.C. n. 63 del 01.03.2011, con la quale il Comune di Angri ha emanato un atto di indirizzo per l’affidamento del “servizio di censimento del territorio comunale finalizzato alla costituzione di una banca dati della fiscalità locale per il recupero dell’evasione e all’accertamento dei tributi comunali ICI e TARSU – Atto di indirizzo”, solo ora conosciuta;
c- ove e per quanto occorra, dell’accordo raggiunto in data 10.03.2010, richiamato nel provvedimento sub b), non conosciuto;
d- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121 c.p.a. o, in subordine, dell’art. 122 c.p.a., stipulato in data 11.04.2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e di Soget Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, spedito per la notifica in data 20 gennaio 2012 e ritualmente depositato il successivo 30 gennaio, il sig. A R, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società “AR Industrie alimentari s.p.a.”, ha impugnato gli atti, meglio distinta in epigrafe, con i quali il Comune di Angri ha conferito alla SOGET S.p.A. “il servizio di censimento del territorio comunale finalizzato alla costituzione dell’anagrafe edilizia comunale e al recupero dell’evasione ed elusione e riscossione coattiva delle entrate comunali ICI e TARSU”. Ha premesso, in fatto, che – impegnata da anni nell’attività di lavorazione, trasformazione e conservazione del pomodoro, nonché di frutta e ortaggi nell’ambito del Comune di Angri – in data 23.12.2011 le è pervenuto un avviso di accertamento per la TARSU anni 2006-2011, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 4.124.596,00, atto emesso su iniziativa della “Soget S.p.A.”, qualificatasi concessionaria per il Comune intimato. La ricorrente è quindi venuta a conoscenza che tale ditta ha sottoscritto con l’Amministrazione un contratto per l’attività di “accertamento” e “riscossione” dell’ICI e della TARSU per conto del Comune di Angri.
La ricorrente ha quindi sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per i seguenti motivi:
1) sarebbe competente non il Consiglio ma la Giunta comunale ad emettere la delibera di affidamento del servizio di riscossione;
2) sarebbe stata obliterata la necessaria procedura ad evidenza pubblica ai fini della scelta, mediante apposita gara, del soggetto più affidabile al quale affidare il servizio in questione, in quanto il Comune di Angri, a seguito di procedura semplificata, ha originariamente affidato alla Soget s.p.A. soltanto “il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”;
3) non sarebbe applicabile la previsione di cui all’art. 10, comma 2, della l.n. 448/2001, che consente ai Comuni di rinegoziare precedenti rapporti in essere, norma comunque implicitamente abrogata da successive previsioni normative;le condizioni per l’espletamento del servizio da parte della Soget non sarebbero peraltro convenienti per l’Amministrazione;
4) l’affidamento a terzi dell’attività di accertamento sarebbe in violazione del Regolamento comunale nonché dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97;
5) la necessità di affidare il servizio di riscossione dei tributi comunali a soggetto esterno mediante procedura ad evidenza pubblica troverebbe conferma nella disciplina transitoria dettata dal D.L. n.
203/2005, recante il trasferimento dell’attività di riscossione alla Riscossione S.p.A., quale unico soggetto nazionale di riscossione.
Si sono costituiti sia il Comune di Angri sia la Soget s.p.A., entrambi resistendo.
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2012, il ricorso, sulle conclusioni della parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Vanno, in primo luogo, esaminate le plurime eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, secondo le quali il gravame all’esame del Collegio sarebbe improponibile per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché inammissibile e tardivo, per violazione dell’art. 120 d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
E’ d’uopo preliminarmente verificare se la vicenda rientri o meno nel perimetro delle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, prospettandosi da parte resistente la sua attrazione alla potestas judicandi del giudice tributario, la cui cognizione si spiega su “tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (cfr. art. 2 del d.lgs. n. 546/92”) e si estende, in via incidentale, anche alle questioni aventi rilievo pregiudiziale.
L’eccezione va disattesa, avuto riguardo alla natura degli atti impugnati, siccome afferenti all’affidamento del servizio di cui in epigrafe e pertanto pienamente riconducili nell’alveo della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
Coglie nel segno, invece, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e/o interesse a ricorrere. La società istante, infatti, contesta la legittimità degli atti impugnati, con i quali ha avuto luogo alla Soget l’affidamento dei servizi relativi ai tributi locali, lamentando, in buona sostanza, il mancato esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, per tal via azionando un interesse concorrenziale che per sua natura non può che configurarsi in capo alle imprese di settore. A fronte di ciò, la società ricorrente delinea il suo personale profilo di interesse, riconducendolo alla notifica di un avviso di accertamento di debito tributario che, in quanto tale, non riesce a consolidare né la necessaria legittimazione a ricorrere, né l’interesse alla proposizione del gravame, non risentendo il debito tributario delle vicende che attengono all’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione.
Infatti, come osservato, di recente, dal Tar Palermo, sez. I, n. 15 del 9 gennaio 2012, in ordine ad analoga vicenda, non solo l’interesse alla tutela della concorrenza nell'affidamento dei servizi pubblici locali spetta unicamente alle imprese concorrenti, ma va altresì posto in debito rilievo che la società ricorrente non ha contestato la debenza del tributo in quanto tale, né la possibile refluenza dell'affidamento a Soget sulle modalità di calcolo del dovuto. L’interesse sotteso al ricorso sembra quindi alludere ad un preteso effetto caducante che travolgerebbe tutti gli atti di accertamento emessi da Soget s.p.a, nell'ipotesi in cui fosse annullata la delibera di affidamento dell'incarico quando invece un consolidato orientamento giurisprudenziale anche di recente ha chiarito come “in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l'annullamento dell'atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato;quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l'intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell'effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” (Consiglio di Stato, VI, sentenza17 gennaio 2011 , n. 244 ). Nel caso di specie, tuttavia, la superiore eleborazione giurisprudenziale non è invocabile, giacché si è in presenza non di provvedimenti autoritativi, ma di atti di gestione del servizio pubblico, che come tali - in virtù del loro regime speciale - non possono essere ricondotti allo schema predetto: tanto che l'art. 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, perfino nel caso in cui l'affidamento sia stato disposto in presenza delle più gravi violazioni delle regole dell'evidenza pubblica, rimette alla valutazione giudiziale, a tutela dell'interesse pubblico cui i predetti atti di gestione sono funzionali, la scelta di stabilire "se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva" (il che è sufficiente per escludere nel sistema l'esistenza di un automatico effetto caducante della illegittimità di affidamento dell'incarico sugli atti di gestione del servizio medio tempore posti in essere). Il che vale ad escludere la possibilità di chiederne l'annullamento davanti al giudice amministrativo (sfornito di giurisdizione sul sindacato diretto di un atto amministrativo generale il cui ipotetico annullamento non porterebbe alcuna utilità al ricorrente). Né vale invocare, in contrario, l'art. 7, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212 ("La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti"): per l'evidente ragione, sopra argomentata, della insussistenza dei presupposti del ricorso alla giustizia amministrativa.
Il ricorso in esame va conclusivamente dichiarato inammissibile per difetto di interesse alla sua proposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.