TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-11, n. 202300884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300884
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 00884/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del provvedimento di ammonimento di cui all'art. 3 del D.l. 14/08/2013 n. 93, convertito con modificazioni nella L. 15 ottobre 2013, notificato al sig. -OMISSIS- in data 31.05.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25 luglio 2019 e depositato il 20 agosto 2019 -OMISSIS- impugnava il provvedimento di ammonimento emesso nei suoi riguardi dal Questore di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 3 D.l. n. 93/2013, con cui, dato atto dell’atteggiamento aggressivo degenerato in violenza fisica, posto in essere in pregiudizio della Sig.ra -OMISSIS-, anche in presenza di un figlio minore, veniva ammonito “a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ogni qualsivoglia condotta che, attraverso costanti comportamenti vessatori, concretizzatisi in percosse, ingiurie, minacce, molestie, costituenti per loro caratteristiche forme di violenza domestica, comportino alla persona offesa un disagio psico-fisico nonché ragionevole timore per la propria incolumità”.

Il gravame era affidato alle seguenti doglianze:

1) Nullità e\o annullabilità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. 14/08/2013 n. 93, cov. con modificazioni nella L. 15 ottobre 2013, eccesso di potere per falsità

dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta : la motivazione con la quale il Questore ha adottato il provvedimento di ammonimento nei confronti del ricorrente è insufficiente, in quanto non viene indicato l’episodio in cui si sarebbe prospettata la condotta persecutoria posta in essere dal -OMISSIS- e non viene neanche riportata la data in cui la stessa sarebbe stata posta in essere;

2) Nullità e\o annullabilità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, per eccesso di potere ingiustizia grave e manifesta : il provvedimento di ammonimento è stato adottato senza che la vittima ne avesse fatto specifica richiesta;

3) Nullità e\o annullabilità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990 in combinato disposto con l’art. 54 del

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