TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-05-06, n. 202000819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-05-06, n. 202000819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202000819
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2020

N. 00819/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01687/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2018, proposto da:
Centro Diagnostico S. Antonio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti M G F, V G, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arnaldo Celia in Catanzaro, via F.lli Plutino;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.ti S C e G B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per la condanna

al pagamento di somme di denaro per prestazioni extra budget.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 il Dott. A L;


Premesso che:

- la ricorrente società è una struttura accreditata dalla Regione Calabria, ex art. 8- quater D. Lgs. 502/92, per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, nel corso dell’anno 2014, ha eseguito attività di specialistica ambulatoriale in forza del contratto sottoscritto sulla base del tetto fissato con D.C.A. n. 68/2014, poi annullato da questo T.a.r. con sentenza n. 1373/2016;

- sostenendo l’efficacia erga omnes dell’annullamento in via giurisdizionale del menzionato D.C.A. n. 68/2014 e la conseguente invalidità dell’accordo stipulato tra le parti, laddove stabilisce il volume massimo di prestazioni erogabili, il limite massimo di spesa, di budget e la non remunerabilità delle prestazioni extra budget, la deducente ha quindi proposto ricorso, recante r.g. n. 3972/2017, ex art. 702- bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Cosenza, chiedendo la condanna dell’A.s.p. al pagamento del compenso per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nel corso dell’anno 2014;

- parte ricorrente, atteso il consolidato orientamento dell’adìto Tribunale di Cosenza sul proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, rinunciava tuttavia agli atti del giudizio e con ordinanza del 5.11.2018 il g.o. dichiarava “ estinto il procedimento iscritto al n. R.G. 3972/2017 con integrale compensazione delle spese tra le parti ”;

- la domanda dell’esponente era quindi riproposta innanzi al T.a.r., che con ordinanza n. 703/2019 sollevava il conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

Premesso altresì che:

- con ordinanza n. 26207/2019 il giudice del riparto ha statuito l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione, sull’assunto che il Tribunale di Cosenza “ si è limitato a dichiarare l’estinzione del procedimento dinanzi ad esso promosso per la rinuncia agli atti del giudizio della società ricorrente, sicché il Tribunale amministrativo regionale non era legittimato non era legittimato ad investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione della questione di giurisdizione, ma era tenuto a provvedere sulla stessa, non potendo essere considerato il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario ”;

Rilevato che:

- ad avviso del Collegio, il petitum sostanziale della causa riguarda una pretesa di natura economica e, in materia di accreditamento, spettano alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione dell’accordo contrattuale stipulato, anche quando sia preliminare delibare, senza efficacia di giudicato, sulla legittimità, efficacia o perduranza di disposizioni amministrative o contrattuali, che determinino, in via generale od in concreto, il tetto di spesa (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 2 novembre 2018, n. 28053);

- l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. attribuisce al giudice ordinario le cause in tema di determinazione del quantum , connotate da una posizione di pariteticità delle parti, stante l’assenza di poteri autoritativi della p.a. concedente e l’attribuzione a quest’ultima soltanto di poteri iure privatorum , cioè dei normali poteri riconosciuti ad una parte di un rapporto di diritto comune, qual è l’accordo contrattuale;

- di contro, quando la controversia imponga la cognizione diretta di provvedimenti pubblicistici, attraverso cui la p.a. sia intervenuta autoritativamente sulle indennità, sui canoni o sui corrispettivi, allora la formulazione attributiva della giurisdizione al giudice ordinario non può essere intesa nel senso che ad esso competa di controllare la legittimità dell’esercizio di quel potere, non potendo egli annullare siffatti provvedimenti, mancando una norma di legge attributiva del relativo potere ex art. 113, comma 3, Cost., e neppure disapplicarli;

Considerato che:

- nella fattispecie, già secondo la prospettazione della ricorrente, il provvedimento autoritativo è stato rimosso dal giudice amministrativo;

- la domanda in esame è tesa ad ottenere la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi, in ragione dell’inefficacia sopravvenuta di un provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, che ne ha inizialmente escluso la debenza totale, e in quanto tale è ascrivibile alla potestas decidendi del g.o., come peraltro evincibile da decisioni rese dal Tribunale di Crotone in analoghe controversie;

Ritenuto quindi che:

- in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, il ricorso può essere deciso in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, salva l’eventuale riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l’art. 11, comma 2, c.p.a.;

- la soccombenza formale, derivante dalla decisione in rito, consente di consente di compensare le spese di lite.

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