TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-26, n. 201900165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-26, n. 201900165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900165
Data del deposito : 26 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2019

N. 00165/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00477/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2009, proposto da
S.A.S.A. - Società Apirese Servizi Automobilistici - s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S e U P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G Cdarola in Ancona, piazza J. F. Kennedy, 13;

contro

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

Comune di Apiro, Regione Marche, Società Minimarket di Vitali Maria Rosa e Fortunata s.n.c., non costituiti in giudizio;

Novelli Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Accorroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Moreno Misiti in Ancona, corso Garibaldi, 124;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, Ufficio Prevenzione Incendi, prot. n. 0005240 del 13 marzo 2009, ricevuto e conosciuto dalla ricorrente in data 18 marzo 2009, col quale, in risposta alla richiesta di S.A.S.A. di rilascio del certificato di prevenzione incendi, è stata confermata una precedente nota e pertanto si è evidenziata la difformità del distributore di proprietà della ricorrente, consistente nell’essere posizionato a una distanza inferiore a nove metri dall’adiacente supermercato alimentare, ciò comunicando anche al sindaco del comune di Apiro per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 37 del 1998;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente e comunque del provvedimento di diniego di rilascio del certificato prevenzione incendi da ritenersi ricompreso nel provvedimento del 13 marzo 2009, prot. 5240;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, del Ministero dell'Interno e di Franco Novelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, titolare, da molti anni, di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Apiro, avendo necessità di riqualificarlo mediante la sostituzione delle tre colonnine di distribuzione esistenti con un unico erogatore multiprodotto monofacciale a quattro pistole, presentava, nel 2008, il relativo progetto al Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Macerata, al fine di acquisire il prescritto parere di conformità antincendio.

Con nota prot. 9406 del 29 maggio 2008, la predetta Amministrazione esprimeva parere positivo di conformità ai soli fini della prevenzione incendi. I lavori, quindi, venivano eseguiti e terminati dall’interessata.

In data 30 ottobre 2008, la ditta presentava, alla medesima Amministrazione, sia l’istanza volta ad ottenere il certificato di prevenzione incendi, sia la dichiarazione di inizio di attività, da valere quale autorizzazione provvisoria all’esercizio, come da nota del Comando dei Vigili del Fuoco prot. n. 0019448 del 4 novembre 2008.

Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Vigli del Fuoco eseguivano un sopralluogo presso l’impianto, riscontrando talune irregolarità e invitando la società a mettersi in regola (cfr., nota prot. n. 0022996 del 22 dicembre 2008, nella quale veniva altresì evidenziata la questione dell’applicabilità, alla fattispecie, della circolare del Ministero dell’Interno n. 17 dell’11 ottobre 1988, stante la vicinanza dell’impianto in parola ad un supermercato della superficie di circa 230 mq, questione rispetto alla quale il Comando si riservava di formulare un quesito al Ministero dell’Interno).

La ditta provvedeva a regolarizzare le difformità emerse in sede di sopralluogo.

Nel frattempo, con nota del 20 gennaio 2009, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, riscontrava la richiesta di parere proveniente dal Comando Provinciale di Macerata, esprimendosi nel senso che, nonostante la circolare dell’11 ottobre 1988 non fosse pertinente alla fattispecie (non essendo, il supermercato, ubicato all’interno della stazione di rifornimento), tuttavia le distanze in essa indicate avrebbero potuto rappresentare dei validi punti di riferimento nel caso di installazione di nuovi distributori.

Pertanto, con nota prot. 0005240 del 13 marzo 2009 (atto impugnato), il Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, confermando quanto già anticipato con nota prot. 2521 del 5 febbraio 2009 (indirizzata anche al Comune di Apiro, che, analogamente a quanto fatto dalla società istante con missiva del 18 febbraio 2009, aveva presentato al Comando le proprie osservazioni con nota prot. n. 1675 del 24 febbraio 2009), sostanzialmente negava il rilascio del certificato richiesto dalla ricorrente, sul presupposto del mancato rispetto della distanza di nove metri tra il nuovo distributore (come definito dall’art. 2 del regolamento regionale n. 5 del 2004) e l’adiacente supermercato di superficie complessiva superiore a 200 metri, quest’ultimo compreso di annesso deposito.

Di qui il presente gravame, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere sotto distinti profili, violazione delle circolari del Ministero dell’Interno n. 10 del 10 febbraio 1969 e n. 17 dell’11 ottobre 1998, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, difetto di motivazione.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Preliminarmente, il Collegio esclude la natura di atto meramente confermativo della nota impugnata - che, in sostanza, costituisce un diniego al rilascio del certificato di prevenzione incendi richiesto da S.A.S.A. - dal momento che la stessa non si limita a ribadire il contenuto della nota prot. 2521 del 5 febbraio 2009, ma poggia su argomentazioni in parte diverse ed è scaturita da una nuova valutazione, che tiene anche conto delle articolate osservazioni presentate sia dalla ditta ricorrente (missiva del 18 febbraio 2009) che dal Comune di Apiro (nota prot. n. 1675 del 24 febbraio 2009), come, peraltro, si ricava dalle controdeduzioni dell’Amministrazione esplicitate nella stessa motivazione dell’atto. Ne consegue l’autonoma impugnabilità di quest’ultimo, stante l’efficacia lesiva sua propria.

II.

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