TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-28, n. 202305339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-28, n. 202305339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305339
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 05339/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01764/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2023, proposto da
P G, C C, rappresentati e difesi dagli avvocati F B, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bologna, Strada Maggiore 47;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2.12.2022, con cui è stato concluso il procedimento di liquidazione dei compensi correlati all’attività di commissari nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A., agendo, “ comunque, per l’esatta esecuzione della (…) sentenza di codesto TAR, sez. IV-bis, n.14070/2022 del 31.10.2022 nella parte in cui ha ordinato al Ministro dello sviluppo Economico di definire il procedimento con un provvedimento espresso ”, nonché, ancora, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla “ determinazione del compenso loro spettante quali Commissari straordinari di ILVA e delle società del gruppo sopra indicate secondo i criteri e le modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 21.05.2015 e del 4.05.2018 e dell’ivi richiamato DM Sviluppo economico economia e finanze del 3.11.2016 ” e la conseguente condanna del Ministero intimato alla conclusione del predetto procedimento; nonché, ancora, per l’annullamento del decreto interministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo economico) del 21.6.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2022, “ nella parte in cui ha modificato il decreto 3.11.2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ”; della nota della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive - Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza – Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 353811 del 28.11.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il dott. P G e l’avv. C C hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2.12.2022, con cui è stato concluso il procedimento di liquidazione dei compensi correlati all’attività di commissari nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S, Tillet S.a.S. e Partecipazioni industriali S.p.A., “ nonché, comunque, per l’esatta esecuzione della (…) sentenza di codesto TAR, sez. IV-bis, n.14070/2022 del 31.10.2022 nella parte in cui ha ordinato al Ministro dello sviluppo Economico di definire il procedimento con un provvedimento espresso ”, nonché, ancora, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla “ determinazione del compenso loro spettante quali Commissari straordinari di ILVA e delle società del gruppo sopra indicate secondo i criteri e le modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 21.05.2015 e del 4.05.2018 e dell’ivi richiamato DM Sviluppo economico economia e finanze del 3.11.2016 ” e la conseguente condanna del Ministero intimato alla conclusione del predetto procedimento.

I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto l’annullamento del decreto interministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo economico) del 21.6.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2022, “ nella parte in cui ha modificato il decreto 3.11.2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ”; della nota della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive - Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza – Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 353811 del 28.11.2022, relativa ai compensi spettanti alla terna commissariale del Gruppo ILVA S.p.A. e società collegate (Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Partecipazioni Industriali S.p.A., Socova S.a.S., Tillet S.a.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A.) composta dall’avv. Carrubba, dal dott. Gnudi e dal prof. Laghi e riferita al periodo 21.1.2015 – 31.5.2019.

In particolare, i ricorrenti hanno premesso che “ con decreto ministeriale del 04.05.2018 il MISE ebbe a liquidare per ciascun commissario straordinario, e quindi in favore anche degli odierni ricorrenti, “un primo acconto quantificato nell’importo forfettario di euro 720.000,00 (…) individuato nei limiti del tetto massimo previsto per i manager delle società pubbliche” a fronte dell’attività svolta nel periodo dal 21.01.2015 al 20.01.2018; ma soprattutto detto decreto, al di là di tale acconto concesso all’art.2, detta all’art. 1 la specifica disciplina di remunerazione per i Commissari di ILVA e delle controllate, con riferimento espresso ai criteri di cui al DM Sviluppo Economico e Economia e Finanze 3.11.2016, abbattuti del 50% per la sola ILVA Spa, rimanendo l’intero per le controllate ” (cfr. pagg. 4 – 5); hanno soggiunto che “ con successivo decreto del 20.11.2020 il Ministro competente ebbe a disporre un secondo acconto su quanto spettante ai commissari già dimissionari per euro 240.000,00 cadauno, ma espressamente “Fermo restando quanto previsto dall’art.1 del DM 04.05.2018”, cioè mantenendo ferma la disciplina generale per la remunerazione a suo tempo disposta e sulla cui base era stato liquidato il primo acconto ” (cfr., ancora, pag. 5); ed hanno esposto che, a seguito della presentazione dei conteggi relativi ai compensi, sono insorti contrasti con l’Amministrazione, imputabili ad un’inerzia che ha condotto alla proposizione di un giudizio avverso il silenzio, definito con sentenza n. 14070 del 31 ottobre 2021, con cui la Sezione IV bis di questo Tribunale ha ordinato al MISE di provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi.

Nel decreto del 2.12.2022 a ciascuno dei commissari è stato liquidato un compenso “ di euro 1.046.136,99 (…), al lordo dei

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