TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-07-03, n. 201701600
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2017
N. 01600/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02443/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2443 del 2009, proposto da:
V G L P, rappresentato e difeso dall'avvocato P M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. Pantano, 93;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento del 25.06.2009 del 7° Reggimento Trasmissioni – Comando, con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo illimitato per fine ferma a far data dal 28.06.2009, e
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla prosecuzione della ferma nei limiti di legge, nonché per la condanna dell’Amministrazione a riammettere in servizio il ricorrente e al risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato nell’anno 2000 ad un concorso per l’arruolamento quale volontario in ferma breve nell’esercito, collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria di merito. Accadeva però che, non essendosi presentato al momento dell’assunzione in servizio, veniva dichiarato decaduto.
Con sentenza di questa Sezione n.1083/2006, una volta acclarato che il telegramma inviato dall’Amministrazione per l’arruolamento del ricorrente non gli era mai stato recapitato, è stato annullato il