TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-09-04, n. 201402390

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-09-04, n. 201402390
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402390
Data del deposito : 4 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00330/2007 REG.RIC.

N. 02390/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00330/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2007, proposto da:
R G e P G, rappresentati e difesi dall'avv. A D, con domicilio eletto presso avv. Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;

contro

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso avv. Silvana Ricca in Catania, via Trieste, 28;

nei confronti di

G G, rappresentato e difeso dagli avv. R D, Patrizia Denaro, con domicilio eletto presso avv. Pasquale C in Catania, via Umberto, 296;

per l'annullamento

- della concessione edilizia in sanatoria n. 1520 del 13.03.2006, rilasciata dal Comune di Messina alla controinteressata per “ la costruzione di un vano, ad una elevazione fuori terra destinato a locale di sgombero, in ampliamento ad un fabbricato preesistente” censito al NCEU al foglio 31 p.lla 559 sito in località Via Acquicella n. 9 Vill. Castanea, per un volume edilizio di mc. 126,17 classificato come “ Tip. 1” ( tab. L. 47/85) ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e di G G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti, proprietari di un immobile sito in via Acquicella di Castanea in Messina, in catasto al foglio 31, p.lla 557, impugnano la concessione edilizia in sanatoria n. 1520/2006, rilasciata dal Comune di Messina in favore della controinteressata Sig.ra G G, per l’avvenuta realizzazione, sull’area confinante con la proprietà dei ricorrenti – p.lla 559 del foglio 31 - di una costruzione abusiva consistente in un vano terraneo ottenuto tramite la sopraelevazione di vecchi muri divisori, di cui uno al confine con la proprietà dei ricorrenti, la copertura con un cordolo di coronamento e successivamente la copertura in solaio misto.

Il ricorso è affidato a censure di violazione e falsa applicazione della l. n. 64/1974 e del DM 16.01.1996, nonché dell’art. 9, punto 2, del DM n. 1444/1968.

Il Comune di Messina si è costituito in giudizio, controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Si è, altresì, costituita la controinteressata G G, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, chiedendone, nel merito, un declaratoria di infondatezza.

All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

E' fondata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della parte controinteressata.

Sostiene la ricorrente di aver conosciuto il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata solo nel mese di dicembre 2006, ma in realtà risulta dalla produzione documentale della controinteressata che la concessione edilizia in sanatoria n. 1520/06 rilasciata a quest'ultima è stata affissa all'Albo pretorio del Comune di Messina dal 19.03.2006 al 02.04.2006.

Appare inoltre dirimente, nel caso di specie, la circostanza che il provvedimento di cui si contesta la legittimità non è un permesso di costruire relativo a nuove opere (in relazione al quale potrebbe effettivamente sostenersi che la concreta lesività è percepibile solo a seguito della esecuzione dei lavori, o comunque alla completa conoscenza dei contenuti del provvedimento), ma un permesso di costruire in sanatoria, che attribuisce, in sostanza, una legittimazione postuma ad opere abusive già materialmente realizzate.

In tema di edificazione oggetto di condono edilizio, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario è orientato nel senso che " in presenza attività edilizia ex post sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o dei diritti dei terzi, non vale il principio della piena conoscenza dell'atto, ma ritorna in tutta la sua efficacia il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione . Non esiste, infatti, alcuna ragione di temperamento indotta per le concessioni ordinarie dalla non immediata percezione della lesività dell'atto che il solo provvedimento concessorio formalmente emanato può non evidenziare " (TAR Puglia, Bari, Sez. 11, 14 marzo 2002, n. 1436;
TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21-05-2009, n. 1200;
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 25-01-2012, n. 52).

Nel caso di concessione edilizia in sanatoria, infatti, si pone la necessità della individuazione del dies a quo dell'impugnativa al fine di assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi, non potendo gli stessi rimanere sine die soggetti ad una eventuale impugnativa giurisdizionale, né potendosi consentire che il privato confinante - attraverso l'utilizzo ad libitum dello strumento dell'accesso - possa decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento ( TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 20-04-2012, n. 885 ).

Sulla scorta della giurisprudenza amministrativa prevalente, il Collegio è dell'avviso che tale termine prenda avvio dalla data di pubblicazione delle concessioni edilizie in sanatoria all'Albo pretorio.

Nel caso di specie, l’avversato provvedimento di concessione in sanatoria è stato, invero, pubblicato all'Albo pretorio dal 19.03.2006 al 02.04.2006, come risulta dalla documentazione in atti, e conseguentemente il contestato titolo edilizio in sanatoria avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di 60 gg decorrenti dalla suindicata data del 2 aprile 2006, termine finale di pubblicazione del provvedimento in questione.

Posto, invece, che il ricorso risulta notificato il 17 gennaio 2007, l’impugnazione è tardiva ed il ricorso è irricevibile.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

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