TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202201201
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01201/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00456/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Tecnoedil Lavori S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C E G, E L P e C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato Nell'Ambito n. 4 Cuneese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Gestori Servizi Idrici S.C.A.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Carlo Licci Marini e Luca Geninatti Sate', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente di Governo del Servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito l'“EGATO”), assunta nella sessione straordinaria-seduta dell'8 marzo 2018, con verba-le di deliberazione n. 3, avente ad oggetto «Approvazione del piano d'ambito 2018 - 2047. Approvazione dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 152/06 e smi - Conclusione della procedura di VAS sul piano d'ambito» con tutti i relativi alle-gati, non comunicata, pubblicata all'Albo Pretorio dell'EGATO dal 29 marzo 2018 sino al 13 aprile 2018 (di seguito la “delibera della Conferenza n. 3/2018”;

- di tutti gli atti ad essa presupposti o comunque connessi o conseguenti, allo stato anche non conosciuti, tra i quali, per quanto occorrer possa, si indica:

- la deliberazione della Conferenza dei rappresentanti dell'EGATO assunta nella sessione straordinaria-seduta del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto «Aggiornamento del Piano d'Ambito 2018-2047. Osservazioni pervenute ai documenti di piano adottati l'11 settembre 2017. Valutazione ed espressione della conferenza d'ambito» e relativi allegati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TECNOEDIL LAVORI S.C. A R.L. il 20\6\2018:

- della deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente di Governo del Servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito l'“EGATO”), assunta nella sessione straordinaria del 7 maggio 2018, con verbale di deliberazione n. 12, avente ad oggetto «Scelta della forma di gestione per l'affidamen-to del Servizio Idrico Integrato nell'Ato 4 Cunneese – approvazione» con tutti i relativi allegati, pubblicata all'Albo pretorio dell'EGATO dal 16 maggio 2018, comunicata con PEC del 21 maggio 2018;

- di tutti gli atti ad essa presupposti o comunque connessi o conseguenti, allo stato anche non conosciuti, tra quali si indica, per quanto occorre possa e nei limiti in cui essa do-vesse risultare lesiva degli interessi della ricorrente, la deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGATO, assunta nella sessione straordinaria del 7 maggio 2018, con verbale di deliberazione n. 7, avente ad oggetto «Proroga tecnica delle concessioni del sevizio idrico integrato dell'Ato4» pubblicata all'Albo pretorio dell'EGATO dal 16 maggio 2018, non comunicata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TECNOEDIL LAVORI S.C. A R.L. il 6\5\2019:

- delle seguenti delibere della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente di Governo del Servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito l'“EGATO”), assunte nella seduta del 27 marzo 2019 e pubblicate il successivo 2 aprile 2019, così come di ogni atto ad esse presupposto, connesso o collegato anche se di seguito non menzionato:

1) delibera n. 6/2019, avente ad oggetto “Affidamento del servizio idrico integrato nell'Ato4 Cuneese” oltre agli allegati “Convenzione tra l'Ente di Governo d'ambito e il soggetto gestore per la gestione del servizio idrico integrato” e “Schema di disciplinare tecnico”;

2) delibera n. 7/2019, avente ad oggetto “Adempimenti connessi all'affidamento del Servizio idrico integrato nell'Ato4 Cuneese. Aspetti gestionali e subentro della Società consortile affidataria”;

- nonché, per quanto occorrer possa, dell'atto prot. 756 del 2 aprile 2019 con il quale l'EGATO ha disposto l'avvio del procedimento per la determinazione del Valore Resi-duo (VR) e per il subentro del Gestore unico d'Ambito ai sensi della Delibera AEEGSI (ora ARERA) 656/2015/R/idr.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese, della Provincia di Cuneo e del Consorzio Gestori Servizi Idrici S.C.A.R.L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Tecnoedil Lavori Sc.a.r.l. è una società operante, tra i vari settori di intervento, anche nella realizzazione e manutenzione di opere strumentali allo svolgimento dei servizi idrici ed è posseduta al 95% da Tecnoedil S.p.A.. Quest’ultima, anche attraverso le società a capitale misto pubblico – privato Alpi Acque S.p.A. e A.L.Se. S.p.A., opera quale gestore del servizio idrico integrato, in forza di una convenzione stipulata il 7.06.2006 (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) con l’Autorità di Ambito n. 4 Cuneese (cui oggi è subentrato l'Ente di Governo del Servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese – EGATO).

Con deliberazione n. 3 del 8.03.2018 la Conferenza dei Rappresentati degli Enti Locali dell’EGATO stabiliva di: approvare i documenti di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito 2018-2047 riguardanti l’Ambito cuneese, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006;
approvare la dichiarazione di sintesi (piano di monitoraggio) allegata alla delibera stessa, con la quale si concludeva la fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano d’Ambito 2018-2047;
dare atto della conclusione della procedura di VAS del Piano d’Ambito 2018-2047.

Tale Piano, all’elaborato contraddistinto alla lettera C.2.1. (definizione del modello organizzativo – stato attuale) nel definire l’impiego dello stato del personale della Tecnoedil S.p.A. ha inserito n. 24 dipendenti tra quelli imputati ad “altre attività non idriche”.

2. La Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l., riconoscendo in tali numeri la quota relativa al proprio personale, e ritenendosi lesa da tale previsione ha impugnato il provvedimento citato (inclusa precedente delibera relativa alle comunicazioni sulle osservazioni presentate) con ricorso notificato il 11.05.2018, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in tre distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere.

Medio tempore, con delibera n. 12 del 7.05.2018, l’Assemblea degli Enti locali costituenti l’Ambito 4 Cuneese stabiliva di individuare, quale modello gestorio del servizio idrico integrato, l’affidamento ad una società consortile interamente pubblica mediante ricorso alla formula del in house providing .

Avverso tale provvedimento la Società notificava ricorso per morivi aggiunti, il 26.04.2019, sostanzialmente riproduttivo delle medesime doglianze di cui al ricorso originario, sia in via derivata che in via propria.

Per resistere al gravame si sono costituiti l’

EGATO

4 Cuneese (il 19.07.2018) e la Provincia di Cuneo (il 6.11.2018).

Nel frattempo, con delibera n. 6 del 27.03.2019, l’amministrazione procedeva all’affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO4 cuneese al Consorzio Gestori Servizi Idrici s.c.r.l. (CO.GE.S.I.) e ad all’approvazione dell’allegata “ Convenzione tra l’ente di Governo d’ambito e il soggetto gestore per la gestione del servizio idrico integrato ” e dello “ Schema di disciplinare tecnico ”.

Con delibera n. 7, assunta in pari data, l’EGATO provvedeva, ad adottare “ Disposizioni volte a disciplinare il periodo transitorio tra l'affidamento e l'effettiva operatività della gestione unica dell'ambito, anche per subentro ai gestori uscenti ”.

Avverso tali ultimi provvedimenti la società notificava un secondo ricorso per motivi aggiunti, riproponendo, in via derivata, le medesime doglianze di cui sopra, e quali vizi propri un ulteriore motivo con cui lamenta violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito il Consorzio Gestori Servizi Idrici s.c.r.l (in data 11.06.2019). Hanno fatto seguito il deposito di memoria della Provincia di Cuneo, la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, dell’EGATO (il 31.10.2022), che eccepisce inammissibilità del ricorso anche per difetto di giurisdizione, nonché memoria di replica della ricorrente (il 10.11.2022).

All’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 1.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Preliminarmente il Collegio affronta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’EGATO il quale evidenzia che, vertendosi nell’ambito di provvedimenti emanati dall’autorità di ambito attinenti l’organizzazione del servizio idrico integrato, la controversia sarebbe attratta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del RD n. 1775/1933.

L’eccezione non può essere condivisa.

Anche se il ricorso si inserisce in un più ampio contenzioso svoltosi avanti il TSAP che ha visto coinvolte le parti oggi costituite, nonché alcuni comuni della provincia del Cuneese, ed avente ad oggetto i medesimi provvedimenti di cui si controverte (cfr. doc. n.

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