TAR Milano, sez. II, decreto decisorio 2022-07-13, n. 202200508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, decreto decisorio 2022-07-13, n. 202200508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200508
Data del deposito : 13 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2022

N. 00420/2017 REG.RIC.

N. 00508/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00420/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2017, proposto da
Vinavil S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E S, L G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E S in Milano, via Visconti di Modrone, 15;

contro

Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);

nei confronti

Edison S.p.A., Terna Rete Italia S.p.A., Terna S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 22 dicembre 2016 n. 788/2016/R/eel, recante “Completamento della regolazione in materia di sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo. Aggiornamento del registro delle reti interne di utenza e proroga della data di entrata in vigore del testo integrato dei sistemi di disposizione chiusi”, nella parte in cui l'Autorità ha rigettato la richiesta, formulata da Edison S.p.A., di inserire nel registro delle RIU la rete elettrica sita nella Provincia Verbania – Cusio – Ossola e di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o connesso, ancorché non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che:

il ricorso risulta depositato il giorno 27 febbraio 2017;

nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

le spese della lite restano a carico delle parti, come prescritto dall’art. 83 cod.proc.amm..

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