TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-10-14, n. 202417669
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 17669/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05998/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5998 del 2020, proposto da N C, A Q, Giuseppe La Torre, rappresentati e difesi dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta';
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico emanato con Decreto del 21.04.2020, avente ad oggetto "Procedura Straordinaria, per Esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado su posto comune", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale del 28.04.2020 nella parte in cui:
- all'art. 2 – "Requisiti di ammissione" – al comma 1 lett. a) prescrive che alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente i candidati che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di Sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. 3 Maggio 1999 n. 124. Al comma 1, lett. b) i candidati che hanno svolto almeno un anno di servizio tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso dei diplomi che consentono l'accesso alle graduatorie della classe di concorso A-66 (ex A-75 e A-76) o che hanno svolto almeno 3 annualità di servizio misto tra scuola statale e scuola paritaria, o che hanno maturato un servizio pari ad almeno 540 giorni, negli ultimi 8 anni, seppur in più di 3 anni scolastici, o che hanno svolto servizio su sostegno non abilitati, con servizio di almeno 180 giorni, anche con ricorsi pendenti per la partecipazione al TFA Sostegno;
- all'art. 3 - Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione – prescrive che "I candidati presentano l'istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida er l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on-Line” (POLIS), in quanto tale modalità di presentazione delle domande costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura ex D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni;
- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico emanato con Decreto del 16.02.2018 nella parte in cui non permette alla odierna parte ricorrente di partecipare alla procedura selettiva, previa disapplicazione:
a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249, del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: “Definizione della disciplina