TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2012-02-14, n. 201200174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2012-02-14, n. 201200174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201200174
Data del deposito : 14 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00246/2010 REG.RIC.

N. 00174/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2010 REG.RIC.

N. 00999/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2010, proposto da:
C F B, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R in Catanzaro, via N. Pizzi 1;

contro

Comune di San Demetrio Corone, rappresentato e difeso dall'avv. N C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G T in Catanzaro, via Schipani, 110 (Pal. Petrucci);

nei confronti di

Demetrio Carmine Baffa, G B, rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Concetta Gigliotti in Lattarico, via Serra, 1;



sul ricorso numero di registro generale 999 del 2010, proposto da:
Anna Maria P, Mariantonia P, Fiorentino P, Angiolina P, rappresentati e difesi dall'avv. C F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Rodino' in Catanzaro, via N. Pizzi N.1;

contro

Comune di San Demetrio Corone, rappresentato e difeso dall'avv. N C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G T in Catanzaro, via Schipani, 110 (Pal. Petrucci);

nei confronti di

Salvatore Lamirata;
Demetrio Carmine Baffa, G B, rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Concetta Gigliotti in Lattarico, via Serra, 1;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: C F B;

per l'annullamento, per entrambi i ricorsi,

A) della Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 22.06.2009, avente come oggetto: “permuta concessione su suolo cimiteriale”, con la quale il comune delibera di concedere a Baffa Demetrio Carmine e Baffa Giorgio, di permutare il suolo sito nel vecchio cimitero ove insiste la tomba di famiglia degli istanti, con un altro lotto cimiteriale presso il nuovo cimitero;

B) Della Concessione Cimiteriale del 04.09.2009, emessa dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, del comune di San Demetrio Corone, Lamirata Salvatore, con la quale si perfeziona la permuta della concessione cimiteriale relativamente al suolo ove insiste la vecchia tomba della famiglia P, con il nuovo lotto cimiteriale, come individuato con la predetta delibera comunale del 22.06.2009.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Demetrio Corone, di Demetrio Carmine Baffa e di G B ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso n. 246/2010 C F B impugna la delibera della Giunta del Comune di San Demetrio Corone n. 53 del 22 giugno 2009 avente ad oggetto “permuta concessione su suolo cimiteriale” con cui è accolta la richiesta del sig. C D B (padre del ricorrente) “di permutare la concessione del suolo ove è attualmente tumulata la propria congiunta con un nuovo suolo per l’edificazione di una tomba di famiglia nel nuovo cimitero” e la concessione cimiteriale del 4 settembre 2009 con la quale si perfeziona la permuta di cui alla citata deliberazione.

Il tutto origina da una istanza, in data 16 luglio 2007, con cui il padre del ricorrente aveva richiesto la sistemazione della tomba di famiglia nella quale era stata sepolta P Anna Maria, madre del ricorrente.

Si legge nella delibera avversata che i sigg. C D B e G B, (padre e fratello del ricorrente), rendendosi conto che la sistemazione della tomba di famiglia, per come proposta, poteva produrre una alterazione dei luoghi provocando un disagio al pubblico passaggio, con comunicazione del 30 marzo 2009 si erano resi disponibili a rinunciare alla tumulazione della congiunta nel luogo attuale in cambio della concessione di un suolo per la edificazione di una nuova tomba di famiglia.

La permuta è stata considerata favorevolmente dal Comune, il quale ha concesso il suolo richiesto con la delibera n. 53 del 22 giugno 2009, in quanto essa avrebbe agevolato la funzionalità degli spazi e la viabilità interna cimiteriale.

Avversa detta deliberazione è proposto il presente ricorso deducendosi illegittimità, nullità ed annullabilità di essa e della concessione cimiteriale per essere state emanate sull’errato ed illecito presupposto della titolarità della vecchia concessione cimiteriale in capo ai richiedenti, laddove la originaria concessione cimiteriale apparterrebbe alla famiglia P .

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata eccependo la tardività del ricorso ed il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Si sono costituiti in giudizio anche i sigg. C D B e G B eccependo la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto non direttamente erede del titolare della concessione oggetto della permuta e infine affermando la prevalenza delle esigenze di pubblico interesse.

Con ordinanza n. 363/2010 è stata respinta da questo Tribunale la domanda di sospensione degli atti impugnati. La detta ordinanza è stata confermata in appello (ordinanza n. 3054/2010) con la motivazione che “il provvedimento impugnato in primo grado appare giustificato da ragioni di pubblico interesse e che non risulta provata la titolarità del ricorrente della concessione del suolo cimiteriale già nella disponibilità della famiglia P”.

Avverso gli stessi atti è stato presentato il ricorso n. 999/2010 da parte degli eredi della famiglia P, rivendicando questi la titolarità della concessione relativa al suolo dove insisteva la vecchia tomba di famiglia oggetto di permuta, in forza del pagamento della reversale n. 137 pagata da Gennaro P in data 21 marzo 1979 recante come causale “ concessione decennale ad un posto al cimitero per la tumulazione del fratello P Francesco”.

A sostegno di detto secondo ricorso si deduce illegittimità per violazione di legge, per inesistente, errato e falso presupposto;
inesistenza del dedotto disagio al pubblico passaggio costituito dalla tomba e inesistenza dell’azione del comune di migliorare la viabilità interna del cimitero, violazione delle norme sul procedimento amministrativo.

I ricorrenti affermano di non avere avuto conoscenza degli atti impugnati se non poco tempo prima della presentazione del ricorso non avendo ricevuto dal Comune nessuna comunicazione concernente la permuta effettuata e riguardante la loro tomba di famiglia. Gli stessi rivendicano la titolarità della concessione, ereditata mortis causa , in base ad una reversale pagata dal loro padre in data 21 marzo 1979, in quanto all’epoca dei fatti ciò era sufficiente a garantire la titolarità della concessione cimiteriale, non necessitando della stipula di un contratto. Solo dopo l’emanazione del regolamento di Polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990 ), il Comune di San Demetrio si sarebbe dotato di un regolamento prescrivendo la forma contrattuale per la concessione cimiteriale.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Demetrio Corone eccependo la tardività del ricorso rispetto all’adozione degli atti impugnati e la inammissibilità dello stesso per carenza di interesse in capo ai ricorrenti in quanto gli stessi non sarebbero titolari di una valida concessione cimiteriale essendo la concessione decennale ottenuta da P Gennaro ( padre dei ricorrenti) nell’anno 1979, di cui alla richiamata reversale, scaduta, non risultando agli atti alcuna istanza di rinnovo da parte della famiglia P, ovvero alcuna proroga di validità della stessa in seguito all’adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria nel 1994

Si sono costituiti anche in questo giudizio i sigg. C D B e G B affermando la tardità del ricorso, la carenza di interesse e comunque la sua infondatezza nel merito.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 20 giugno 2011 i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione all’estumulazione straordinaria della salma di Anna Maria P, sepolta presso la tomba del vecchio cimitero presso altra tomba costruita nel nuovo cimitero, deducendone gli stessi la illegittimità per mancanza del consenso degli eredi, violazione del regolamento di polizia mortuaria e chiedendo inoltre la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

Detta autorizzazione all’estumulazione è stata avversata anche dall’avv. C F B, con atto di intervento volontario.

Con riguardo all’atto di motivi aggiunti il Comune resistente evidenzia in primis la inammissibilità dell’intervento dell’avv. C F B in quanto titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile con una propria impugnativa e ribadendo l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2012 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Preliminarmente il Collegio rileva la necessità di riunire i due ricorsi proposti per la evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione eccepita dai resistenti per quanto concerne il primo ricorso.

L’eccezione non è fondata, venendo in rilievo, contrariamente a quanto ritenuto da parte resistente, non già una controversia concernente l’estensione del diritto soggettivo all’utilizzo della concessione cimiteriale, quanto una controversia in cui si fa questione della sussistenza di asseriti vizi inerenti gli atti impugnati in ordine alla effettiva titolarità della concessione relativa alla tomba P ed alla possibilità che sulla stessa possa fondarsi una permuta.

Tanto premesso, i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva da parte dei rispettivi ricorrenti, con preclusione quindi dell’esame nel merito delle questioni dedotte.

Secondo consolidata giurisprudenza l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del processo civile, a tre condizioni fondamentali che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione, e cioè la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo, l'interesse ad agire ex art. 100, c.p.c. e la legittimazione attiva/passiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce o resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo ( cfr. Consiglio Stato , sez. V, 29 marzo 2011 , n. 1928).

Per quanto riguarda il primo ricorso il ricorrente difetta di legittimazione attiva in quanto non risulta titolare della posizione giuridica controversa e ciò perché la tomba oggetto di permuta, per come risulta dagli atti di causa, non è mai appartenuta alla famiglia Baffa, ma a quella P, per cui nessuna diritto può vantare il ricorrente sulla relativa concessione cimiteriale.

Per quanto concerne il secondo ricorso, anche gli eredi della famiglia P non risultano titolari di una posizione giuridica tale che consenta loro di adire questo giudice per la semplice ragione che il loro titolo concessorio già nella disponibilità del loro dante causa ( in disparte ogni valutazione sulla idoneità della reversale a fondare la titolarità di una concessione cimiteriale) è scaduto nel 1989, non risultando agli atti nessuna richiesta di rinnovo prodotta da componenti della famiglia P. La stessa circostanza che i defunti della medesima famiglia da anni risultano essere stati trasferiti presso altra tomba di famiglia evidenzia la mancanza di interesse a mantenere la stessa in uso.

Allo stato, quindi, poiché il solo titolare del suolo cimiteriale concesso risulta il Comune di San Demetrio Corone , questi ben poteva disporne nel modo più confacente all’interesse pubblico e assegnare in concessione, in cambio del trasferimento della salma della defunta sig.ra Anna Maria P, altro suolo cimiteriale sul quale costruire la tomba della famiglia Baffa.

Alla luce delle svolte considerazioni i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva di tutti i ricorrenti.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei presenti giudizi.

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