TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305411
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 05411/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12315/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12315 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Villanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

- del provvedimento del Direttore del Centro di nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso del Comando generale dell’arma dei carabinieri prot. n. 167/4-1-1-2022 datato 8 luglio 2022, recante l’esclusione del ricorrente – ai sensi dell’art. 635, comma 1, lett. g) , cod. ord. mil. e dell’articolo 2, comma 2, lett. h) , del bando di concorso – dal concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 149204 del 21 marzo 2022, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2022;

- di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi del ricorrente, ivi espressamente incluso il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso, prot. n. M_D AB05933 REG2022 0458247 del 10 agosto 2022;

- della valutazione titoli del ricorrente, nella sola parte in cui omette di conteggiare il titolo di studio di cui è in possesso – laurea magistrale in giurisprudenza (vecchio ordinamento), conseguita nell’anno 2004 – che, ai sensi del bando di concorso in argomento, allegato B, lettera a), n. 3) attribuisce n. 1 (uno) punto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente sig. -OMISSIS-, appuntato scelto qualifica speciale dell’Arma dei carabinieri, ha impugnato principalmente – unitamente agli altri atti indicati in epigrafe – il provvedimento mediante il quale è stato escluso dal concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 149204 del 21 marzo 2022, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2022.

In particolare, il provvedimento di esclusione è stato adottato ai sensi dell’articolo 635, comma 1, lett. g) , cod. ord. mil. (ove si prevede, quale requisito per il reclutamento nelle forze armate, di “ non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ”) e dell’articolo 2, comma 2, lett. h) , del bando di concorso (in forza del quale possono partecipare alla procedura selettiva i candidati che “ non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione ”), in quanto “ risulta emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia Sez. G.I.P., la sentenza n. 1988/13, datata 1 ottobre 2013, divenuta

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