TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-10-04, n. 201601902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-10-04, n. 201601902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201601902
Data del deposito : 4 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2016

N. 01902/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2015, proposto da:
Mario D'Ecclesiis, rappresentato e difeso dall'avvocato T R C.F. RCTMS57D30C352Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via G. Alberti, 27;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

sul Decreto n. 680/2012 Rep. del 13.12.2012 della Corte di Appello di Catanzaro, III° Sez. Civ., con cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento, in favore del sig. M F, della somma di euro 9000 (novemila), a titolo di danni non patrimoniali, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del procedimento, nella misura corrispondente ad euro 400 oltre euro 20 per esborsi ed il residuo per compenso, oltre accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore richiedente, passato in giudicato, come da attestato della Corte di Appello di Catanzaro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il decreto in epigrafe, emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro, recante la condanna del Ministero intimato al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, per irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 L. 24 marzo 2001 n. 89;

Preso atto che la decisione dedotta in ottemperanza è definitiva e che è scaduto il termine di moratoria di 120 giorni, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo;

Rilevato che, nelle more del processo, è sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, con il comma 777, in vigore dal 1° gennaio 2016, “al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”, ha novellato il capo II della legge 24.3.2001 n. 89 (c.d. “legge Pinto”), apportando una serie di modificazioni parte delle quali relative “alle modalità di pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge” (art. 5 sexies della legge novellata);

Rilevato che, tra i presupposti che la novella oggi richiede per potersi “emettere l’ordine di pagamento” e per potersi disporre lo stesso “nei processi di esecuzione forzata anche in corso” - con l’espressa precisazione che la previsione è applicabile “anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta” (punti 4 ed 11) -, vi è:

1) l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, da parte dei creditori, di rilasciare, con effetto immediato anche in assenza dei decreti attuativi (punto 12), “all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo…”;

2) il decorso di un termine ordinatorio di mesi sei, decorrente dalla “data in cui sono integralmente assolti gli obblighi di comunicazione” di cui innanzi (punti 5 ed 11);

Ritenuto che, in applicazione della riportata novella legislativa, la domanda attorea va accolta, ma l’ordine giudiziale va emesso nel rispetto delle modalità legali oggi vigenti e che, in particolare, va ordinato all’amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto alla parte odierna ricorrente, nel termine di mesi sei dalla data dell’integrale assolvimento da parte della stessa degli obblighi di cui sempre si è detto, costituenti inderogabile presupposto per potersi conseguire il ripetuto pagamento;

Ritenuto che va, inoltre, accolta la richiesta di nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere, una volta decorso infruttuosamente il termine quale innanzi assegnato all’amministrazione, al pagamento di quanto dovuto, pur in presenza dell’avvenuto assolvimento dei ripetuti obblighi di comunicazione.

Preso atto che, in applicazione della novella legislativa (punto 8 dell’art. 5 sexies), le funzioni commissariali devono essere affidate ad un dirigente dello stesso Ministero, il quale sarà individuato a cura dal Capo di Gabinetto del Ministro, nel rispetto delle puntuali previsioni della cennata norma e con esclusione di compensi;

Ritenuto di dover porre le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, a carico dell’amministrazione soccombente.

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