TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-05-14, n. 201001500
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Testo completo
N. 01500/2010 REG.SEN.
N. 00473/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 1999, proposto da:
TI MA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Losi, con domicilio per legge presso la Segreteria del TAR;
contro
l’Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Farsaci, con domicilio eletto presso MA CA in Catania, via Conte di Torino, 29 H;
nei confronti di
NE TA e NA RI, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento prot. n. 15446 del 25.11.98 con il quale la ricorrente non è stata ammessa al concorso riservato a n. 10 posti di ausiliario specializzato livello 3° , nonché di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento prot. n. 15446 del 25.11.98 con il quale la ricorrente non è stata ammessa al concorso riservato a n. 10 posti di ausiliario specializzato livello 3°, nonché di ogni altro atto connesso.
L’esclusione sopradetta viene disposta perché dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non risulta che la stessa abbia prestato servizio, anche non continuativo,