TAR Genova, sez. II, sentenza 2016-01-19, n. 201600052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2016-01-19, n. 201600052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600052
Data del deposito : 19 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00189/2015 REG.RIC.

N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Unicredit S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. A A, G D C, B S, T P, P A, con domicilio eletto presso P A in Genova, Via Corsica 2/11;
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Carige S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Banco Popolare S.C.A.R.L. (Gia' Efibanca S.p.A.), rappresentati e difesi dagli avv. A A, G D C, T P, B S, P A, con domicilio eletto presso P A in Genova, Via Corsica 2/11;

contro

Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Acquamare S.r.l., Agenzia del Demanio - Direzione Generale di Roma, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale della Liguria;
Imperia Sviluppo S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;
Go Imperia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, con domicilio eletto presso Enrico T. Panero in Genova, c/o Segreteria Tar Liguria;
Fallimento della Porto di Imperia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Mannocchi, Carlo Mirabile, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Porto di Imperia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Ricci, Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;

per l'annullamento

1) della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306;

2) della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 15 luglio 2014 n. 65;

3) della deliberazione della giunta municipale di Imperia 5 settembre 2014;

4) della concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Imperia e di Imperia Sviluppo S.r.l. e di Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Porto di Imperia S.p.A. e di Porto di Imperia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 16 febbraio 2015 e depositato il 9 marzo 2015 gli istituti bancari in intestazione hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti di cui ai numeri da 1 a 3 dell’epigrafe.

Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 46 e 47 del codice della navigazione, violazione dei principi in tema di decadenza dalle concessioni, difetto di motivazione;

2) omesso avviso alle banche finanziatrici dell’avvio del procedimento di decadenza, violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/90 nonché dei principi in materia di partecipazione a procedimento amministrativo;

3) violazione dell’art. 2 l. 241/90 in relazione all’art. 47 codice della navigazione, eccesso di potere per irragionevolezza, violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, diritto di difesa, buona amministrazione, violazione dell’art. 3 l. 241/90;

4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del contrarius atus incompetenza;

5) violazione dell’art. 47 codice navigazione, difetto di presupposto legittimante, travisamento, sviamento, violazione del principio di imparzialità;

6) violazione degli artt. 41 e 47 comma 1, lett. b) e lett. f) codice della navigazione e dell’art. 9, comma 1 della concessione, difetto di motivazione e di presupposto;

7) violazione dell’art. 47 comma 1, lett. d) codice della navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di correttezza buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa;

8) violazione dell’art. 47 comma 1, lett. d) codice della navigazione, violazione degli artt. 44, comma 1, 52 commi 1 e 2, e 161, comma 7 l.f., violazione dell’art. 12 bis, comma 1 d.l. 66/14, difetto di istruttoria e di motivazione

9) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima,

10) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a), b) f) e comma 2 codice della navigazione, violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del TAR Liguria 12 giugno 2012 n. 205, difetto di presupposto;

11) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. f) codice della navigazione;

12) illegittimità derivata dell’affidamento alla società Go Imperia s.r.l..

Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio l’amministrazione comunale di Imperia, al società Go Imperia s.r.l. nonché il fallimento della società Porto di Imperia s.p.a..

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 giugno 2015 le ricorrenti hanno impugnato, per vizi propri, anche il provvedimento di cui al n. 3 dell’epigrafe.

I particolare sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di buona e efficiente amministrazione, violazione degli artt. 4, 5 e 6 d.p.r. 509/97;

2) travisamento, sviamento violazione dell’art. 42 del codice della navigazione e dell’art. 13 della precedente concessione.

Veniva formulata altresì istanza cautelare.

Si costituiva in giudizio la società Sviluppo Imperia s.r.l.

Con ordinanza 2 luglio 2015 n. 189 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso e gli accessivi motivi aggiunti sono rivolti avverso il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306 , nonché avverso gli atti ad esso presupposti nonché avverso il provvedimento di affidamento dei beni in concessione alla società Go Imperia s.r.l.

Il ricorso è inammissibile.

Le ricorrenti affermano la loro legittimazione sulla base dell’atto di concessione di ipoteca 19 febbraio 2007 con cui la società Porto di Imperia s.p.a. nella qualità di terza datrice di ipoteca ha garantito il finanziamento di 140 milioni di Euro concesso dalle banche odierne ricorrenti alla società Acquamare s.r.l. per la realizzazione delle opere portuali.

Tale titolo (l’ipoteca) consentirebbe, stante la sua opponibilità all’amministrazione concedente, alle ricorrenti di avere legittimazione ad impugnare i provvedimenti oggi sub iudice, legittimazione che come meri creditori della società Porto di Imperia s.p.a. ovvero come meri creditori della società Acquamare s.r.l. non avrebbero.

E tuttavia il Collegio con la sentenza 17 luglio 2015 n. 686 ha evidenziato la nullità di tale ipoteca

In particolare il Collegio ha espresso l’avviso che: “L’avere autorizzato l’iscrizione di ipoteche sui beni demaniali non costituisce causa di decadenza dalla concessione. I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). L’art. 41 c. nav. prevede, bensì, la costituzione di ipoteca ma non già sui beni demaniali ma esclusivamente sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali. Il silenzio della norma è chiaro nell’escludere che i beni del demanio marittimo possano formare oggetto di ipoteca. Peraltro l’ipoteca, quale diritto reale di garanzia, è preordinato alla alienazione del bene in danno del proprietario datore della stessa, alienazione che, nel caso di bene demaniale, sarebbe comunque impossibile per effetto della particolare natura ed incommmerciabilità del bene stesso. Ne consegue, per effetto delle disposizioni codicistiche relative ai beni demaniali e alla natura del diritto di ipoteca, la nullità delle ipoteche concesse, ai sensi dell’art. 41 cod. nav. sui beni demaniali stessi e non già sulle opere realizzate dalla concessionaria sugli stessi”.

Le affermazioni espresse in quella sede devono oggi essere confermate con qualche ulteriore precisazione a confutazione delle tesi delle ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono l’esistenza di un diritto di superficie sulle opere realizzate dal concessionario nonché la circostanze che in materia marittima talvolta le opere realizzate dal concessionario assumono esse stesse natura di beni demaniali onde la possibilità di sottoporre tali beni, in quanto aventi natura di opere realizzate dal concessionario, ad ipoteca.

Nessuna delle due prospettazioni appare condivisibile.

La ricostruzione del diritto del concessionario sulle opere dallo stesso realizzate sul bene demaniale in termini di diritto di superficie se vale a dare giustificazione teorica alla norma di cui all’art.41 codice della navigazione, configurando un autonomo e distinto diritto reale rispetto al diritto avente natura obbligatoria discendente dalla concessione amministrativa non vale, tuttavia, ad estendere la chiara disposizione di cui all’art. 41 codice navigazione oltre i limiti dalla stessa previsti. In sostanza il diritto di superficie riguarda non già i beni demaniali ma esclusivamente le opere sugli stessi realizzati onde nessuna rilevanza ha la teorica in esame sulla soluzione del problema oggi sub iudice.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello della possibilità che alcune delle opere realizzate dal concessionario assumano natura demaniale occorre rilevare quanto segue.

L’art. 28 del codice della navigazione, rubricato, beni del demanio marittimo, stabilisce: “Fanno parte del demanio marittimo [c.c. 822]: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”.

La realizzazione di beni che assumono natura demaniale, segnatamente i porti, esclude che tali beni possano essere ricondotti alla previsione dell’art. 41 codice della navigazione in quanto a differenza dell’ipotesi contemplata dall’articolo 41, in cui l’opera realizzata su bene demaniale ha una propria individualità rispetto al bene demaniale stesso, in questo caso l’opera costituisce essa stessa il bene demaniale onde l’insuscettibilità di iscrizione ipotecaria.

In conclusione la concessionaria avrebbe potuto concedere ipoteca esclusivamente sui beni dalla stessa realizzati sul compendio demaniale successivamente alla loro realizzazione.

L’avere concesso ipoteca indiscriminata sui beni demaniali oggetto di concessione e prima che le opere diverse dai beni demaniali fossero state realizzate evidenzia la nullità dell’atto e della relativa iscrizione ipotecaria.

Dalla nullità dell’iscrizione deriva l’assenza di legittimazione al presente ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

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