TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202400447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202400447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400447
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 00447/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01615/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2023, proposto da
Custodia Giudiziaria degli Immobili Staggiti nell’Ambito della Procedura Esecutiva Immobiliare n. 459/1994, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Multiservizi Idea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

avverso

il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla Diffida notificata via Pec in data 13 febbraio 2023, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14 febbraio 2023 al n. 6999;

con richiesta

di ordinare all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che disponga sia in merito all’acquisizione o alla restituzione dei terreni indicati sia in merito alla richiesta di risarcimento danni per l’abusiva occupazione a far data dal 18 aprile 2016 e fino al 20 ottobre 2022 ovvero fino all’effettivo rilascio per quelle ancora in suo possesso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il Commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso è proposto avverso il silenzio illegittimamente serbato sull’istanza presentata in data 13 febbraio 2023, con la quale la ricorrente ha chiesto al Comune di Pagani:

di determinarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, in merito all’acquisizione delle aree che occupa e che ha modificato in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ovvero di disporne la restituzione in favore della proprietà, previa demolizione delle opere realizzate;
di provvedere, in ogni caso, al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione a far data dal 18 aprile 2016 e fino al 20 ottobre 2022 ovvero fino all’effettivo rilascio per quelle ancora in suo possesso.

Deduce la parte ricorrente che tra i beni staggiti nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare vi sono alcuni terreni che furono oggetto di vincoli preordinati all’esproprio e che furono successivamente occupati e trasformati dal Comune in assenza di un provvedimento di esproprio, dei quali solo una parte è stata restituita in data 20 ottobre 2022 (in particolare, non sono state restituite le p.lle 1695 e 1693, che risultano essere state irrimediabilmente trasformate in una strada, e la p.lla ex 1771, oggi parte della p.lla 1953, il cui possesso, con convenzione rep. 1526 del 30 settembre 2005, è stato trasferito alla Multiservizi Idea s.r.l. che vi ha edificato un immobile industriale).

Rappresenta di aver promosso in sede civile un’apposita azione per ottenere il pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima di tutte le aree su indicate a far data dall’immissione in possesso ed evidenzia che a tutt’oggi: - non è stato adottato alcun decreto di esproprio;
- il termine di efficacia della pubblica utilità è irrimediabilmente spirato;
- alcuna indennità di esproprio è stata accettata né pagata, sicché l’occupazione dell’area di proprietà è divenuta sine titulo .

Allega di aver notificato atto di diffida ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 in data 13 febbraio 2023, senza ottenere riscontro.

Eccepisce che il pignoramento si estende anche ai frutti dei beni staggiti, ex art. 2912 c.c., e quindi anche all’indennità per l’occupazione illegittima, la quale, pur avendo carattere risarcitorio, costituisce quantomeno in parte una sorta di corrispettivo del godimento ( sine titulo ) dell’immobile, invocando il proprio diritto a una risposta a fronte dell’obbligo della P.A. di provvedere.

Afferma che il valore complessivo delle particelle occupate, come determinato dallo stesso Comune, è di € 365.000,00, sicché, ai sensi dell’art. 42 bis, alla ricorrente spetta a titolo risarcitorio una somma pari al 5% sul valore indicato (18.250,00) in ragione per ciascun anno di possesso illegittimo e quindi la somma di € 127.750,00 fino al 20 ottobre 2022, oltre le somme ulteriormente a maturare per il protrarsi dell’occupazione illegittima.

Si è costituito in resistenza il Comune di Pagani, che in data 12 febbraio 2024 ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e ha invocato l’esistenza di un accordo bonario, poi cristallizzato in una convenzione, con cui la proprietà aveva rinunciato a qualsiasi azione in ordine al mancato pagamento dell’indennità e all’eventuale risarcimento dei danni e aveva ceduto volontariamente le particelle in questione.

Pur ritualmente intimata, non si è invece costituita la controinteressata.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024 ed è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune.

Invero, come correttamente rilevato da parte ricorrente, il titolare dell’ufficio pubblico preposto all’amministrazione dei beni sottoposti a pignoramento è legittimato ad agire in via giudiziale e stragiudiziale per ottenere il pagamento dei frutti e delle rendite degli immobili stessi, cui il pignoramento si estende ai sensi dell’art. 2912 c.c., ivi compresi i risarcimenti da ritardata restituzione, le indennità da occupazione illegittima e le altre analoghe poste creditorie.

Tanto premesso, occorre evidenziare come sussista l’obbligo del Comune intimato di riscontrare esplicitamente l’istanza della ricorrente, presentata in via amministrativa in data 13 febbraio 2023, essendo ormai decorso il termine per la conclusione del relativo procedimento previsto dall’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, con la necessaria precisazione che ciò non impone al Comune di determinarsi (necessariamente) in senso favorevole all’emissione di un provvedimento di acquisizione "sanante" ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm., trattandosi invero di attività amministrativa dal contenuto ampiamente discrezionale della P.A. ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.p.a.

Ciò posto, osserva il Tribunale che “ la giurisprudenza amministrativa riconosce l’obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. "sanante";
l’inadempimento dell’obbligo legittima colui che ha presentato l’istanza ad esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità;
il privato può quindi legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’Amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v’è dubbio che l’esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l’inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l’art. 42 bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultimo abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo
” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A.P. n. 2 del 9 febbraio 2016).

Nel caso di specie, il custode si è attivato per sollecitare il Comune ad avviare il procedimento per l’acquisizione dell’area ma il Comune, da quanto risulta agli atti, non ha provveduto.

Né l’eccezione sollevata dal Comune appare rilevante in questa sede e rispetto alla domanda azionata, dovendo essere valutata separatamente.

Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione Comunale intimata sull’istanza/diffida ( ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001) notificata il 13 febbraio 2023 dall’odierna ricorrente e con condanna del Comune di Pagani, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi espressamente (tramite l’organo consiliare competente) sulla predetta istanza/diffida entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Qualora, decorso tale termine, il Comune perduri nella sua inerzia, il Collegio nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Salerno, perché direttamente, ovvero a mezzo di funzionario delegato del proprio Ufficio, si sostituisca al Comune inadempiente, nel riscontrare l’istanza di cui sopra;
ed il cui eventuale compenso, che sin d’ora si fissa in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese vive documentate, pone sin d’ora a carico del medesimo Comune.

Per la regola della soccombenza, il Comune va, infine, condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, nonché alla restituzione, in favore della medesima, del contributo unificato versato.

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