TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-06-21, n. 202100561
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 00561/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avvocati R P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P G in Genova, via Roma 4/3;
contro
l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa – Area centrale regionale d'acquisto, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/8;
nei confronti
di -OMISSIS-., rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti della procedura aperta indetta da Alisa - Azienda Ligure Sanitaria per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e, segnatamente, della determinazione di Alisa n. 43 del 27.1.2021, di aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RTI controinteressato -OMISSIS-. – -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa e di -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. A V, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 25.2.2021, la società -OMISSIS-., seconda classificata, ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da A.li.sa. - Azienda Ligure Sanitaria (d’ora in avanti, Alisa senz’altro) per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con assegnazione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti a quella economica), del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e, segnatamente, la determinazione di Alisa n. 43 del 27.1.2021, di aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RTI controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS- – -OMISSIS-
Lamenta che -OMISSIS-, dopo aver presentato, il 12 novembre 2018, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per attestare l’inesistenza di motivi di esclusione dalla procedura concorsuale ex art. 80 del codice dei contratti, non avrebbe doverosamente fornito alla stazione appaltante aggiornamenti di sorta sui seguiti avuti dai procedimenti segnalati come pendenti davanti all’AGCM e davanti al Tribunale penale di Modena, nonché sugli eventi afferenti al proprio vissuto professionale che sono sopravvenuti, con la conseguenza che la stazione appaltante non sarebbe stata messa in condizione di conoscerli e di poterli valutare per la decisione circa (il mantenimento della) sua ammissione in gara, prodromica all’aggiudicazione definitiva.
Tale omissione integrerebbe una violazione degli obblighi informativi, e, pertanto, un “grave illecito professionale” di cui all’ultimo esempio della lett. c) del comma 5° dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.
In particolare, denuncia che sono intervenuti i seguenti accadimenti rilevanti: 1) presso la Procura della Repubblica di Ancona penderebbe procedimento penale per i delitti di turbativa d’asta e di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nei confronti dei procuratori speciali di -OMISSIS- -OMISSIS-; 2) presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- penderebbe procedimento penale nei confronti di due procuratori speciali e di altri due alti funzionari di -OMISSIS- (-OMISSIS-), per truffa aggravata ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture, nell’ambito del quale procedimento sarebbero finanche stati emessi la misura restrittiva degli arresti domiciliari nei confronti dei primi due ed un sequestro preventivo nei confronti della stessa -OMISSIS- per 3 milioni di euro; 3) presso la Procura della Repubblica di Bologna penderebbe procedimento penale in fase di indagini preliminari a carico del Presidente del C.d.A. di -OMISSIS- -OMISSIS-, indagato, in concorso con il cognato, per abuso d’ufficio e falsità ideologica; 4) con provvedimento n. 27993, l’AGCM ha stabilito che -OMISSIS-, assieme ad altri otto operatori economici, avrebbe “posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), avente la finalità di condizionare gli esiti delle gare per i servizi di vigilanza attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti” , irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.514.730,00; 5) la mandante -OMISSIS- che ha sottoscritto due accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182- bis della legge fallimentare, sarebbe gravata da un’esposizione debitoria superiore ai 25 milioni di euro, tale da pregiudicarne l’affidabilità.
Chiede pertanto, in via principale, “di annullare detta Determina n. 043 del 27 gennaio 2021 e di disporre che, come seguito del suo annullamento, ed essendo essa viziata in conseguenza dell’omessa informazione da parte del RTI -OMISSIS---OMISSIS- la stazione appaltante debba procedere a valutare, in primo luogo, se l’omissione di informazione posta in essere dall’RTI -OMISSIS---OMISSIS-costituisca in sé grave illecito professionale e, quindi, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale, e, in secondo luogo, se gli accadimenti taciuti dal RTI e posti in evidenza con il presente ricorso costituiscano a loro volta, ciascuno in sé considerato, gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità di detto operatore economico e da ugualmente condurre alla sua esclusione dalla gara” .
A sostegno del gravame ha dedotto sei motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 5 lettera c) del codice dei contratti - nel testo vigente alla data di scadenza del termine della presentazione delle offerte - prevedente fra le cause di esclusione che l’operatore economico si sia reso colpevole di un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la sua affidabilità o integrità, come quello di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, ovvero come quelli realizzati nelle vicende, afferenti la sfera professionale, sopravvenute in corso di procedura concorsuale e sottaciute. Violazione delle norme e dei principi in materia dei requisiti generali e morali per la partecipazione ai pubblici appalti e del principio di correttezza di cui al 1° comma dell’art. 30. Conseguente illegittimità dell’impugnata determina di aggiudicazione al RTI -OMISSIS---OMISSIS-della gara, in quanto emessa laddove - all’esito della valutazione dell’omissione delle informazioni dovute, ovvero dell’importanza degli eventi taciuti, tali da rendere dubbia l’affidabilità e l’integrità di detta concorrente - detto RTI avrebbe, invece, dovuto essere escluso dalla gara stessa.
In materia di gare d’appalto, il possesso dei requisiti di capacità generale deve essere assicurato sia all’atto della presentazione della domanda, sia per tutta la procedura della gara, sicché sussisterebbe un vero e proprio onere di aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive, dovendo l’amministrazione essere informata dal concorrente di ogni vicenda che attenga alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti di partecipazione, non solo al momento della domanda di partecipazione, ma anche nel prosieguo, in relazione alle ulteriori fasi del procedimento.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Trattandosi di circostanze di dominio pubblico, di cui ha dato conto la stampa quotidiana e/o il bollettino ufficiale dell’AGCM, Alisa avrebbe comunque potuto autonomamente rilevarle.
3. Eccesso di potere per carenza di istruttoria; manifesta e macroscopica illogicità, erroneità ed irragionevolezza della valutazione di congruità dell’offerta del R.T.I. -OMISSIS---OMISSIS-effettuata dal R.U.P. senza prendere atto dell’insufficienza dei costi della manodopera indicati dal RTI, atteso che in essi non è stato considerato il maggior costo del terzo delle ore da prestarsi presso Villa Scassi in orario