TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2024-06-12, n. 202400936

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2024-06-12, n. 202400936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400936
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2024

N. 00936/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00833/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento previa sospensiva

del Provvedimento contenente l’Avviso Orale emesso dalla Questura di Cosenza, Divisione Polizia Anticrimine, prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Cosenza e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il -OMISSIS- e depositato in pari data -OMISSIS- ha impugnato l’avviso orale in epigrafe, datato -OMISSIS- e notificatogli il successivo 1-OMISSIS-.

1.1- Parte ricorrente espone anzitutto che:

-) il -OMISSIS- chiedeva accesso agli atti del procedimento onde prendere visione delle comunicazioni di notizie di reato e potersi difendere nelle opportune sedi giudiziarie e, il -OMISSIS- la Questura comunicava di non poter ottemperare alla richiesta avanzata dall’istante a causa della mancata risposta degli Uffici di Polizia in ordine alla trasmissione del nulla osta;

-) il -OMISSIS- egli avanzava nuova richiesta di accesso per potersi difendere;

-) non gli è mai stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’avviso orale, impedendogli così di partecipare al procedimento amministrativo, né è specificata la ragione di tale omissione;

-) con riferimento al reato di falsità materiale commessa dal privato, citato dalla Questura di Cosenza quale presupposto rilevante ai fini dell’emissione del suddetto Avviso Orale, la scrivente difesa osserva che con Ordinanza del -OMISSIS-il Tribunale di -OMISSIS- dichiarava estinto il reato di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- escludendo l’indole di pericolosità e la possibilità di futura commissione di ulteriori reati della stessa indole (doc. 5);

·) relativamente al reato di minaccia comunicava la pendenza di gravame avanti la Corte d’Appello di Catanzaro a seguito della impugnazione della sentenza n. -OMISSIS-, emessa l’-OMISSIS- (tali episodi sono da ricondursi ad una reciproca lite giudiziaria tra il ricorrente e la presunta persona offesa, in qualità di vicini e che vedevano escluso il diritto della p.o. di passaggio a terzi sulla propria proprietà e, nella stessa sentenza di condanna, il Giudicante abbia accertato il rapporto conflittuale tra le parti);

·) con riferimenti agli eventi riguardanti il rapporto di vicinato e le molestie subite dal -OMISSIS- rileva che contro la sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS-dal Tribunale di Castrovillari è stato promosso gravame per l'insussistenza dei presupposti soggettivi e reato di violenza privata e omessa valutazione della documentazione acquisita agli atti e comprovante l'insussistenza del reato contestato (la condotta contestatagli consiste nell’aver posizionato alcune buste di plastica nera che coprivano parzialmente i motori di aspirazione dell’impianto della -OMISSIS-, sita davanti la propria abitazione. La conflittualità tra le parti traeva origine dalle immissioni dei suddetti manufatti in danno al signor -OMISSIS- e accertate anche dall’ASP di Cosenza - dipartimento di prevenzione - dopo le richieste e segnalazioni;

·) nel medesimo rapporto di liti tra vicini sono da ricondursi i fatti occorsi nel mese di giugno 2019 che vedono quale p.o. -OMISSIS- titolare della stessa Pizzeria confinante con la proprietà dell’odierno ricorrente e che hanno visto quest’ultimo condannato per il reato di cui all’art. 612, comma 2, c.p. e che sarebbe stato oggetto di gravame;

·) in conclusione, tutti gli episodi sono circoscritti alle liti tra vicini e alle continue molestie che i Sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- hanno tenuto da anni a danno del signor -OMISSIS- e che hanno visto le parti in contrasto tra di loro anche in diversi giudizi civili.

1.2- Tanto premesso, il ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi:

1)Sull’annullabilità del provvedimento amministrativo per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, L. 241/1990 e violazione del principio generale dell’ordinamento, strettamente collegato con i parametri costituzionali che la Pubblica Amministrazione deve perseguire, nello specifico imparzialità e buon andamento

Viene contestata l’omissione della previa comunicazione avvio del procedimento.

2.Sulla violazione diritto di difesa e del contraddittorio per omessa evasione dell’istanza di accesso agli atti avanzata dal signor -OMISSIS- alla Questura di Cosenza

Parte ricorrente afferma che:

-) è a conoscenza che avverso la mancata risposta ovvero il diniego avverso la mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti, esistano forme di tutela prevista dall’art. 25 della L.241/90 nei 30 giorni successivi, anche dinanzi a questo Tribunale, ma rileva che dette forme di ricorso, tutte ammissibili, non avrebbero in ogni caso ottenuto l'effetto sperato nei termini giurisdizionali per la tutela e l’impugnazione del provvedimento oggetto del presente ricorso;

-) la Questura non ha accolto l’accesso richiesto da parte ricorrente impedendogli così di partecipare al procedimento amministrativo e non permettendogli di comprendere gli elementi su cui si basava la richiesta della Compagnia carabinieri di -OMISSIS- di adottare l’avviso orale;

-) la mera elencazione delle sentenze nel provvedimento oggetto di ricorso - nessuna definitiva, con l'unico precedente a casellario oggetto di estinzione non sembra garantire l'effettività del diritto di difesa e di contraddittorio specifico e puntuale su ogni singolo provvedimento citato.

3) Sull’insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’Avviso Orale, sulla violazione degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011 - Sull’assenza di istruttoria - Sull’omessa motivazione

Il ricorrente afferma che:

-) sussisterebbe carenza di istruttoria, con conseguente assenza di sufficiente dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato;

-) la Questura non avrebbe svolto alcun autonomo accertamento, essendosi invece acriticamente adagiata sulle conclusioni in sede giudiziaria delle vicende riportate, né ha proceduto all’audizione del ricorrente e delle persone informate sui fatti anche ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 11/2009;

-) risulterebbe altresì carente la motivazione, non risultando chiaramente esplicitate le ragioni a base della mancata comunicazione di avvio del procedimento;

-) mancherebbero i requisiti dell’attualità in relazione alla condotta dell’odierno ricorrente, non potendosi basare lo stesso solo su precedenti penali, specie se risalenti nel tempo, mentre gli elementi ultronei non sarebbero stati valutati dall’Amministrazione stessa;

-) inoltre, le condotte elencate si inserirebbero nel quadro della controversia di lite tra vicini e nel conseguente clima di ostilità venutosi a creare tra il ricorrente (che intende tutelare il proprio diritto di proprietà e di privacy oltre che di quiete e di buon vicinato), e dall’altro, i vicini (che imporrebbero comportamenti di supremazia di fatto e territoriale su di lui come soggetto "ultimo arrivato"), per cui apparirebbe arduo ipotizzare che le condotte addebitategli possano effettivamente integrare un comportamento di molestia o disturbo idonei ad interferire nella vita private delle asserite persone offese. Anche alla luce del tempo trascorso e degli sviluppi dei rapporti che non hanno visto intervenire, oltre quanto segnalato nell’avviso orale, ulteriori querele nei suoi confronti.

2- Con atto depositato il -OMISSIS- si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di Cosenza per resistere al ricorso.

3- In data -OMISSIS- la Questura resistente ha depositato documenti, tra cui la proposta di adozione del contestato avviso orale.

4- Con successiva memoria depositata il -OMISSIS- il ricorrente ha controdedotto rispetto alle produzioni della Questura, in primis con riferimento alla proposta di emissione di avviso orale depositata in atti, ribadendo le proprie conclusioni in tema di illegittimità del provvedimento stesso.

5- Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha prospettato la spedizione in decisione con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con avviso come da verbale d’udienza, e le parti nulla hanno osservato. La controversia è stata quindi spedita in decisione.

DIRITTO

6- Il ricorso è manifestamente infondato.

7- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro interconnesse e sono infondate.

8- Il d.lgs. n. 159 del 2011 dispone:

- all'art. 3 che "1 . Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi