TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401063
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 01063/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01377/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2023, proposto da
A P, O D, L G, G G, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Luzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via G. De Rada 58/B;

nei confronti

R F, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) della delibera del Consiglio comunale di Luzzi n.19 del 26/07/2023 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art.151 . del D.lgs. n.267/2000 e art. 10 D.lgs. n.118/2011) Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio (Art. 193 Dlgs n.267/2000)”;

2) della delibera del Consiglio comunale di Luzzi n.18 del 26/07/2023 avente ad oggetto “Approvazione DUP 2023/2025”;

3) della delibera Giunta comunale di Luzzi n.102 del 05/07/2023 avente ad oggetto approvazione “Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025”;

4) della delibera Giunta comunale di Luzzi n. 103 del 05/07/2023 avente ad oggetto “

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE

2023 - 2025”;

5) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorche'' non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Luzzi, approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Luzzi n.14 del 13/06/2016, ove interpretato nel senso di consentire: che l''organo di revisione consegni il suo parere il giorno prima o lo stesso giorno in cui è chiamato il consiglio a deliberare;
che i consiglieri non abbiano un termine per esaminare gli allegati allo schema del bilancio di previsione superiore al termine previsto per presentare emendamenti;
ed infine ove sia inteso consentire la contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione e dello schema di Bilancio di previsione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 22.9.2023 e depositato il 5.10.2023 i ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di Luzzi, hanno esposto:

i) con nota prot. n. 9389 del 17.7.2023 veniva convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica e sessione ordinaria per le ore 11.00 del giorno 26.7.2023 in prima convocazione e alla medesima ora del giorno 27.7.2023 in seconda convocazione, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati di cui all’art.172, c.1, lett. b) D.lgs.n.267/2000;

2. Ricognizione immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione – Art. 58 D.L. 112/2008;

3. Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) periodo 2023/2025. Art. 170, comma 1 D.Lgvo n.267/2000;

4. Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023/2025 (Art.151 del D.Lgvo 267/2000 e art. 10 del D.Lgvo 118/2011). Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio (Art. 193 D.Lgvo 267/2000)” ;

ii) con nota prot. n. 9391 di pari data veniva comunicato il deposito dello schema di bilancio di previsione 2023/2025 e dei relativi allegati, precisando che “ ai sensi dell’art.17 del regolamento di contabilità eventuali emendamenti potranno essere presentati almeno sette giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio da parte dell’organo consiliare ”;

iii) in data 18.7.2023 venivano pubblicate sull’Albo Pretorio le deliberazioni di Giunta Comunale n. 102 e n. 103 entrambe adottate nella precedente seduta del 5.7.2023 e recanti, rispettivamente, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023-2025, con i relativi allegati, da sottoporre al Consiglio Comunale;

iv) il successivo 19.7.2023 veniva trasmessa a mezzo e-mail “ la documentazione riguardante i punti 3 e 4 del Consiglio Comunale del 26/07/2023 ” mentre per la documentazione riguardante i punti 1) e 2) si invitavano i consiglieri comunali a “ …rivolgersi direttamente all'ufficio Settore Assetto e Gestione del Territorio, in quanto non ancora consegnati ”;

v) il 20.7.2023 i consiglieri chiedevano l’ostensione dell’ulteriore documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, ossia [1] i pareri del Revisore dei Conti sul bilancio di previsione, DUP e fabbisogno del personale, [2] il piano dei conti inerente il bilancio di previsione e [3] la documentazione inerente i punti 1) e 2) dell’ordine del giorno;

vi) in assenza di riscontro, il 21.7.2023 essi segnalavano al Prefetto di Cosenza la violazione delle regole a garanzia del regolare funzionamento del Consiglio Comunale ed il mancato rispetto del TUEL e dell’art. 8, comma 1, del regolamento di contabilità armonizzata, e dell’art.11, comma 3, lettera h) del d.lgs. n.118/2011, attinenti alle prerogative dei consiglieri comunali, in particolare di minoranza, circa l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

vii) il 24.7.2023 veniva inoltrata nuova richiesta di rilascio di copia del parere del revisore;

viii) sempre il 24.7.2023 l’Amministrazione comunale inviava copia della documentazione di cui ai punti 1) e 2) dell’ordine del giorno di cui al precitato avviso di convocazione, ovvero la proposta di “ deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (…). che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie con la determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato ” e la proposta di deliberazione relativa al “ piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione ”;

ix) i ricorrenti sollecitavano quindi l’intervento del Prefetto di Cosenza;

x) il 25.7.2013 veniva protocollato il parere del revisore dei conti che veniva contemporaneamente inoltrato ai consiglieri comunali;

xi) con nota del 26.7.2023 i ricorrenti, rilevata l’impossibilità di esercitare il proprio mandato, comunicavano che non avrebbero potuto partecipare alla seduta consiliare del 26.7.2023;

xii) non di meno, nella suddetta seduta il Consiglio approvava tra l’altro i seguenti atti:

1) delibera n. 18 recante “DUP 2023/2025”;

2) delibera n. 19 recante “Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art.151 del D.lgs. n.267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011) Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio (art. 193 d.lgs. n.267/2000)”;

xiii) con nota del 28.7.2023 il Presidente del Consiglio Comunale riscontrava le rimostranze dei consiglieri assenti rilevando che il parere dell’organo di revisione poteva essere presentato anche lo stesso giorno in cui il consiglio comunale era chiamato a deliberare.

1.1-Ritenendo illegittimi gli atti impugnati, se ne chiede l’annullamento per i due seguenti motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 dello Statuto comunale;
degli artt. 16 e 17 del regolamento di contabilità armonizzata;
dell’art.39, 4 comma, 43 e 174 del d. lgs.n.267/2000. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.

I ricorrenti:

-) richiamato il diritto ad una preventiva ed adeguata informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio iuxta art. 39, 4 comma ed art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 trascritto all’art. 21, comma 3 dello Statuto comunale, rilevano che l’art. 174 del d.lgs. n. 267 del 2000 demanda al regolamento di contabilità di definire il termine per la presentazione di emendamenti da parte dei consiglieri rispetto allo schema di bilancio ed il documento unico di programmazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, con la prescrizione che detto termine debba essere comunque congruo;

-) l’art. 17 del Regolamento di contabilità armonizzato del Comune di Luzzi prevede il termine di 7 giorni per la presentazione di emendamenti, ragion per cui il termine “congruo” per acquisire la relativa documentazione deve essere pari ad almeno 7 giorni prima della seduta;

-) nella fattispecie, il Consiglio comunale è stato convocato il 17.7.2023 per il successivo 26.7.2023, la documentazione relativa è stata messa a disposizione integralmente solo dal 24.7.2023, il parere dell’organo di revisione, datato 25.7.2023 è stato reso noto solo un giorno prima della seduta;

-) da ciò la lesione del diritto dei ricorrenti di potersi adeguatamente determinare, essendo insufficiente, rispetto alla seduta di del 26.7.2023, un intervallo di 2 giorni rispetto alla messa a disposizione della documentazione avvenuta il 24.7.2023 e di n. 1 giorno per il parere dei revisori, datato 25.7.2023.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt.151 e 174 del d.lgs. 267/2000;
degli artt. 5, 8, 16 del Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Luzzi. Eccesso di potere per difetto di presupposto e sviamento. Illegittimità derivata.

Affermano i ricorrenti che:

-) in base agli artt. 151, 170 e 174 del d.lgs. n. 267/2000 il Documento unico di programmazione (D.U.P.) è propedeutico rispetto alla deliberazione del bilancio di previsione;

-) il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e prima dell’approvazione del bilancio di previsione è necessaria la preventiva approvazione del D.U.P.;

-) alla luce delle superiori previsioni legislative la discussione e l’approvazione del D.U.P. deve essere svolta in apposita e specifica seduta “ dedicata ”, preliminare rispetto alla seduta di approvazione del bilancio di previsione, quest’ultimo da redigere in coerenza con il D.U.P.;

-) nella fattispecie concreta lo schema di D.U.P. è stato approvato dalla Giunta comunale di Luzzi con delibera n. 102 del 5.7.2023, pubblicata il 18.7.2023 e nella medesima seduta è stato approvato lo schema di bilancio con delibera n. 103;

-) il Consiglio comunale ha poi approvato il bilancio di previsione con delibera n. 18 del 26.7.2023 e con delibera n. 19 di pari data il D.U.P.;

-) in tal modo si è proceduto all’approvazione del bilancio nella medesima seduta in cui è stato approvato il DUP senza, peraltro, dare preventiva comunicazione scritta ai capigruppo consiliari, omettendo la convocazione di una specifica e precedente seduta consiliare “ dedicata ” alla discussione e approvazione del D.U.P., che potesse consentire ai consiglieri comunali il compiuto esercizio delle proprie prerogative;

-) inoltre, dalla scarna istruttoria e la relativa motivazione che emergono dalla delibera n.19, priva di numero che contraddistingue la deliberazione di approvazione del DUP (“ Atteso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. XX in data 26/07/2023, ha approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025; ”), lascerebbero intendere che il carattere di presupposizione logica dei contenuti rispetto alla delibera consiliare n. 18 sia stata solo formale;

-) non potrebbe pertanto ritenersi che il bilancio di previsione approvato sia stato redatto in coerenza al D.U.P., atteso che la verifica di coerenza sarebbe dovuta scaturire dal contributo potenzialmente derivante da tutti i componenti del Consiglio comunale, sia di maggioranza che di opposizione, compiutamente fornito nella preliminare seduta consiliare “ dedicata ”.

2- Con atto depositato il 14.10.2023 si è costituito il Comune di Luzzi per resistere al ricorso.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva ad agire dei ricorrenti che non avrebbero dimostrato la lesione dello ius ad officium quale presupposto fondante l’azione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

3- Alla camera di consiglio del 18.10.2023, con ordinanza n. 594 del 21.10.2023 è stata accolta l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., mediante la fissazione sollecita dell’udienza di trattazione del merito all’8 maggio 2024.

4- In vista della trattazione del merito, in data 4.4.2024 i ricorrenti hanno depositato memoria, contestando le eccezioni avverse e ribadendo le doglianze di cui al ricorso.

5- All’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

6- Viene preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in sé considerato formulata dal Comune resistente.

6.1- L’eccezione è solo parzialmente fondata.

6.2- Si premette che parte ricorrente ha gravato sia le delibere consiliari n. 18 e n. 19 del 26.7.2023, recanti rispettivamente l’approvazione del D.U.P. 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023-2025 sia le delibere di Giunta Comunale n. 102 e n. 103 del 5.7.2023 aventi rispettivamente ad oggetto l’approvazione dello schema di D.U.P. 2023-2025 e dello schema di bilancio di previsione.

6.3- Orbene, quanto alle delibere consiliari deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, “ In linea di principio, il Consigliere comunale (al pari del Sindaco e degli Assessori), come tale, non è legittimato ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente;
deve, però, riconoscersi la legittimazione attiva all'organo (Sindaco, Consiglio, Giunta) o a singoli componenti dello stesso (Sindaco, Consiglieri, Assessori), allorquando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul munus e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica, interferenti come tali sul corretto esercizio del mandato
” ( ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 23.6.2023, n.1968).

6.4- Nella fattispecie i ricorrenti allegano:

-la ridotta tempistica con cui la documentazione -attinente gli argomenti da trattare in consiglio- è stata materialmente messa a loro disposizione;

-quanto all’approvazione del D.U.P., la discussione e la conseguente deliberazione nella medesima seduta di approvazione del bilancio e non anche in precedente seduta dedicata non avrebbe consentito loro di poter correttamente e consapevolmente assumere le proprie determinazioni, ledendo così il proprio ius in officio.

6.5- E’ invece fondata l’eccezione quanto all’impugnazione delle precitate delibere di Giunta comunale n. 102 e n. 103, per le quali nessuna lesione dello ius in officio è riscontrabile a danno dei ricorrenti.

7- Passando all’impugnazione delle delibere consiliari n. 18 e n. 19 del 26.7.2023 nonché del Regolamento comunale di contabilità armonizzata in parte qua , il ricorso è infondato.

8- Viene anzitutto scrutinato il primo motivo.

8.1- Con esso, si ribadisce, parte ricorrente:

-) contesta la legittimità della delibera consiliare n. 19 del 26.7.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art. 10 d.lgs. n.118/2011 e la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. n.267/2000;

-) afferma che tale illegittimità discende dall’aver il Comune messo a disposizione dei consiglieri in termini non congrui -ossia in parte due giorni prima della seduta e in parte solo 1 giorno prima della seduta- la relativa documentazione, non consentendogli di acquisire gli elementi necessari per formare i convincimenti necessari ad assumere compiutamente le proprie determinazioni.

8.2- Il motivo è infondato.

8.3- Si premette anzitutto che, dal punto di vista normativo:

-) l’art. 174 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo attualmente vigente, dispone che:

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 ”;

-) l’art. 21 dello Statuto Comunale di Luzzi dispone che “ I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ”;

-) il Regolamento di contabilità armonizzato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 13.6.2016 dispone all’art. 16 che “ 1. Entro il 5 novembre la Giunta approva lo schema di bilancio di previsione e relativi allegati di cui all'art. 172 del Tuel nonché la nota di aggiornamento del DUP. 2. L’organo di revisione redige e trasmette la propria relazione entro gli otto giorni successivi.

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