TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-09-27, n. 202212232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-09-27, n. 202212232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212232
Data del deposito : 27 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2022

N. 12232/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02291/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2022, proposto da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, A L e F C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L in Roma, Via delle Quattro Fontane, 20;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;
Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento Pressioni Sull'Ambiente, Servizio Su, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Via IV Novembre n.119/A presso la sede dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;
Comune di Colleferro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Capri, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99;



per l'annullamento

- della nota prot. 1071804 adottata dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 23 dicembre 2021 e recante come oggetto “ ITALCEMENTI Spa – Cementeria di Colleferro. A.I.A. di cui alla D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e D.D.R.U. n. 2670 del 05/10/2020 – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Trasmissione parere ARPA Lazio e disposizione modifica sostanziale ”, ricevuta dalla società ricorrente via PEC in data 23 dicembre 2021;

- della nota di ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento pressioni sull'ambiente, Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, Unità valutazioni ambientali, recante come oggetto “ ITALCEMENTI Spa – Cementeria di Colleferro. A.I.A. di cui alla D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e D.D.R.U. n. 2670 del 05/10/2020 – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Avvio procedimento e richiesta supporto tecnico ai sensi del regolamento regionale di cui alla D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 (regolamento n. 21/2021) ”, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 1045535 del 16 dicembre 2021 ed allegata alla nota prot. 1071804 adottata dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 23 dicembre 2021 e trasmessa in pari data via p.e.c. alla società ricorrente;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Colleferro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, notificato a mezzo p.e.c. il 18 febbraio 2022 e depositato il successivo 3 marzo 2022, la Italcementi Fabbriche riunite Cemento S.p.A. Bergamo, società operante nel campo della produzione di materiali da costruzioni, impugna il provvedimento del 23 dicembre 2021 con il quale la Regione Lazio, a seguito di parere rilasciato da Arpa Lazio, nel respingere la richiesta di modifica non sostanziale – aggiornamento- dell’AIA relativa alla Cementeria sita nel comune di Colleferro, presentata ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e del Capo VIII e art. 35, comma 3 del d.l. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021), ha disposto l’apertura del procedimento di modifica sostanziale dell’AIA rilasciata in favore della società ricorrente nel 2017.

2. L’odierna istante ha impugnato altresì il presupposto parere rilasciato da ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio e la nota prot. 1071804 adottata dalla Regione Lazio in data 23 dicembre 2021 contestualmente comunicata a mezzo p.e.c.

3. Espone in fatto parte ricorrente:

- di essere titolare sin dal 1973, della cementeria sita nel Comune di Colleferro, oggetto, a partire dal 1976, di un importante piano di ammodernamento e potenziamento anche al fine del miglioramento delle prestazioni ambientali, con conseguente conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015;

- che l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla predetta cementeria, che si assume già allineata alle più recenti BAT disposte dalla Commissione Europea, è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. 2297 del 1° giugno 2017 come successivamente modificata con determinazione dirigenziale R.U. 3320 del 13 agosto 2018 e determinazione dirigenziale R.U. 2670 del 5 ottobre 2020;

- di aver, quindi, elaborato, in tale contesto, un intervento di modifica dell’impianto consistente nell’utilizzo al forno di cottura n. 1 di CSS-Combustibile (combustibile solido secondario) individuato dal d.m. n. 22/2013, in quanto compreso nell’elenco dei “combustibili consentiti” riportato nell’Allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 1, punto 10 alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;

- che in base alla più recente disciplina di settore sarebbe consentito sostituire i combustibili fossili tradizionali (coke di petrolio) con CSS-C di cui al d.m. del 14 febbraio 2013, n. 22, per un quantitativo massimo annuo pari a 60.000 t., con conseguente necessità di realizzare una nuova unità impiantistica per la ricezione e l’alimentazione al forno di cottura n. 1 del CSS-C, denominata “Unità CSS-C”, che verrà integrata agli impianti esistenti.

4. Si tratterebbe, quindi, secondo la prospettazione attorea, in applicazione dell’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, di una richiesta di mero aggiornamento dell’AIA non comportante alcun incremento della capacità produttiva, né variazioni delle caratteristiche e del funzionamento del ciclo produttivo, in assenza di effetti significativi sull’ambiente; il nuovo progetto, anzi, comporterebbe miglioramenti e vantaggi dal punto di vista ambientale, tra cui la riduzione di emissioni CO-2 per effetto dell’impiego di combustibili alternativi al pet-coke e sensibile riduzione del consumo di energia elettrica.

5. Significa, altresì, l’odierna istante che la modifica proposta non comporta alcuna variazione rispetto agli scarichi idrici ed alla produzione e gestione dei rifiuti della cementeria, che non sono previste emissioni al suolo o la realizzazione di stoccaggi, che le emissioni sonore attese possono essere considerate non significative, e che parimenti non significativi possono essere ritenuti i due punti odorigeni presso l’Unità CSS-C, dal momento che, proprio per prevenire la diffusione di polveri e di odori, le stazioni di ricezione e le macchine di trasporto della predetta unità saranno mantenute in lieve depressione tramite condotti di aspirazione collegati a filtri a maniche che invieranno l’aria depolverata all’esistente griglia di raffreddo del forno n. 1.

6. Quanto, poi, all’aumento stimato del traffico indotto dalla cementeria di Colleferro (pari a 3,5 automezzi al giorno per il trasporto di CSS-Combustibile), lo stesso sarebbe compensato dalla riduzione del quantitativo di pet-coke utilizzato presso la cementeria, che viene trasportato via nave dal Nord America.

7. Con nota del 1° dicembre 2021, i competenti uffici della Regione Lazio hanno richiesto ad ARPA Lazio supporto tecnico istruttorio onde valutare il carattere sostanziale o non sostanziale della modifica progettuale proposta ai sensi della disciplina vigente.

8. A seguito del parere espresso dall’ARPA (cfr. nota del 16 dicembre 2021), la Regione Lazio ha ritenuto che il progetto presentato comporta una modifica sostanziale dell’AIA, ordinando, quindi, alla società ricorrente “ di aggiornare l’istanza inviando, ai sensi dell’art.

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