TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-07-15, n. 201509458

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2015-07-15, n. 201509458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509458
Data del deposito : 15 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03963/2015 REG.RIC.

N. 09458/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03963/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2015, proposto da G R, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via di Sant’Angela Merici, 96;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell’illegittimità del diniego di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di abilitazione nazionale indetto giusta D.D. n. 161 del 28.01.2013 per il conseguimento dell’abilitazione a Professore Universitario di Prima e Seconda fascia, sull'istanza formulata dal ricorrente in data 27.12.2014 ed, in particolare, ai seguenti documenti:

tutti gli atti della Commissione giudicatrice inerenti la posizione dell'istante, ivi compresi i verbali ed i giudizi sia collegiali che individuali relativi alla tornata 2013;

e per l’annullamento del silenzio-rifiuto ai sensi degli art. 22 e ss. della Legge 241 del 7.08.1990 in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata il 2.02.2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

RILEVATO che:

- con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha proposto domanda volta, ai sensi dell’art. 116 comma 2, cod. proc. amm., all’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal M.I.U.R. sull’istanza di accesso presentata al fine di conseguire copia degli atti e dei verbali concernenti, per la tornata 2013, le sedute della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale della prima e della seconda fascia dei professori per il settore 12/A1 Diritto privato, nonché copia dei giudizi individuali e collegiali espressi da detta Commissione con riferimento alla domanda presentata per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1, diritto privato, ad oggi inevasa;

CONSIDERATO:

- che con sentenza n.4769/2015 del 26 marzo 2015 la Sezione, pronunciandosi su analogo ricorso, ha evidenziato che la domanda di accesso agli atti, in fattispecie identica alla presente, “è proprio inammissibile poiché, come testualmente disposto dal decreto n. 4535/2014 impugnato, gli atti relativi alla procedura abilitativa cui ha partecipato la ricorrente sono stati annullati e ciò comporta che essi siano stati oramai eliminati dall’ordinamento giuridico ed che, altresì siano improduttivi di effetti giuridici, venendo in cotal guisa a mancare l’interesse concreto ed attuale che deve rivestire il richiedente l’accesso ex art. 22 della legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che nessuna illegittimità può predicarsi in ordine al silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza di parte ricorrente;

Rilevato che, inoltre, nel prosieguo il citato decreto n. 4535/2014 specifica all’art. 2 che “Gli atti relativi alla procedura di abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato saranno integralmente rinnovati…”, non apparendo dunque utile l’accesso neppure a sostenere la tutela in giudizio della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990;”;

RITENUTO:

che tale precedente specifico non sia tuttavia condivisibile, in quanto – ad una più approfondita ed articolata valutazione degli elementi di fatto e di diritto – occorre osservare che il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente;

che in proposito occorra aver presente che il diritto di accesso non è esercitabile soltanto per i provvedimenti amministrativi, ma anche per meri atti o documenti formati dall’amministrazione pur se non (più) idonei (come nella fattispecie) ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti ai quali si riferiscono, se questi ultimi sono comunque titolari di una situazione giuridicamente tutelata a tali atti o documenti collegata (si veda l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990);

che il ricorrente, in quanto candidato esaminato nella tornata abilitativa in questione, è sicuramente titolare di una situazione giuridica tutelata correlata agli atti della stessa – pur annullati - che lo riguardano, non foss’altro che ai fini morali di essere edotto delle valutazioni operate nei suoi confronti ovvero – se esse fossero favorevoli – ai fini di renderle note o di farle valere in ogni sede legittima;

- che, pertanto, il ricorso in esame vada accolto, con conseguente ordine all’amministrazione di esibire la chiesta documentazione, e condanna della stessa alle spese di causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi