TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-09-13, n. 201301921
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N. 01921/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 746 del 2013, proposto da:
- G P, rappresentato e difeso dall’Avv. F O, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A V, in Lecce alla via Zanardelli 7;
nei confronti di
- l’Azienda Regionale del Turismo -già azienda di Promozione Turistica- di Brindisi, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall’Avv. I V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A M, in Lecce alla via Garibaldi 43;
per l’ottemperanza
- del verbale di accordo sottoscritto dalle parti presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi - Collegio di Conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165 del 2001.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale del Turismo di Brindisi.
Visto l’art. 114 c.p.a..
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 23 luglio 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Orlandino e Vitale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:
- il dr. Pagliara e l’Azienda intimata sottoscrivevano in data 15 luglio 2003, avanti al competente Collegio di conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165 del 2001, un verbale di accordo relativo alle condizioni di esodo -incentivato- del primo dalla seconda, verbale poi dichiarato esecutivo dal Tribunale di Brindisi in data 28 ottobre 2003.
- dette condizioni, tuttavia, secondo quanto dedotto dal difensore del dr. Pagliara, non venivano compiutamente rispettate: da qui la proposizione del ricorso in esame.
2. Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2013 il Presidente rappresentava al procuratore del ricorrente, ex art. 73, comma 3, c.p.a., le perplessità del Collegio in merito all’ammissibilità della domanda;il ricorso era tuttavia trattenuto in decisione.
3. Ciò premesso in fatto, rileva il Tribunale che l’art. 31, comma 9, l. 4 novembre 2010 n. 183, nell’abrogare gli artt. 65 e 66 del d.lgs. 30 marzo 2001, ha esteso anche al pubblico impiego privatizzato le disposizioni di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c. relative al tentativo obbligatorio di conciliazione: secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, dal quale non v’è motivo di discostarsi, non è ammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza al verbale di conciliazione di cui all’art. 66, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non essendo il medesimo qualificabile come provvedimento giurisdizionale. E difatti, la commissione di conciliazione non esercita funzioni giurisdizionali ma amministrative, né il visto di esecutività apposto al verbale vale a trasformarlo in atto giurisdizionale (Consiglio di Stato, V, 22 ottobre 2007 n. 5480).
Le superiori conclusioni debbono essere confermate anche a seguito della emanazione del codice del processo amministrativo, il cui articolo 112 conferma che i provvedimenti eseguibili con lo strumento del giudizio di ottemperanza devono essere provvedimenti giurisdizionali, come tali idonei a formare il giudicato. Né tale conclusione è contraddetta dalla previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. e), della eseguibilità a mezzo del giudizio di ottemperanza dei “lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili”, in quanto essa si giustifica in relazione al carattere giurisdizionale del procedimento arbitrale (T.a.r. Lazio Latina, I, 26 settembre 2011, n. 740).
3.1 Il ricorso in esame deve dunque essere dichiarato inammissibile (e ai fini della esecuzione del verbale di conciliazione sopra richiamato la ricorrente avrebbe dovuto agire davanti al Giudice ordinario, nelle forme previste dal codice di procedura civile).
4.- In relazione alla natura della controversia il Collegio ritiene sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.