TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2024-11-21, n. 202400220
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2024
N. 00220/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00509/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia Finanza Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale Firenze, Comando Regionale Marche Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione n. -OMISSIS-, con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza si è determinato ad irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare di Stato della perdita del grado per rimozione, ponendolo a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente, senza alcun grado, a decorrere dal --OMISSIS- data di applicazione della sanzione precauzionale, a titolo discrezionale, ai sensi dell’art. 867, comma V, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto, preordinato, connesso e consequenziale, comunque finalizzato