TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-08-30, n. 201609445
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2016
N. 09445/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15832/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15832 del 2015, proposto da:
Codisab Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 24;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D'Ottavi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina dirigenziale n. 1616 del 14 dicembre 2015, con la quale è stata disposta la cancellazione della società ricorrente dal sistema informativo S.I.PRO.NEG;
della nota prot. n. 101946 del 16 dicembre 2015, con la quale è stata comunicata la cancellazione della ricorrente dal predetto sistema informativo,
della determina dirigenziale rep. n. 1600 del 10 dicembre 2015 con la quale sono stati riscontrati controlli e/o collegamenti tra la società ricorrente e la società DSBA srl nella gara avente ad oggetto i lavori di riqualificazione della rete viaria di Roma Capitale, Giubileo 2015, intervento n. 27 - Marciapiede in viale America, soprastante la stazione Metro Eur Fermi;
della Direttiva della Giunta di Roma Capitale n. 1287 del 20 gennaio 2015, della determina dirigenziale rep. n. 800 del 26 giugno 2015, dell’avviso prot. n. QN/59284 del 10 settembre 2015, avente ad oggetto la costituzione, ai sensi dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, di un elenco di operatori economici da interpellare per le procedure negoziate inferiori ad un milione di euro;
dell’avviso pubblico del 10 luglio 2012 prot. n. QN/30969;
delle determinazioni dell’ANAC n. 1/2010 e n. 1/2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni cagionati in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone che Roma Capitale – al fine di creare un elenco di operatori economici da invitare alle gare indette con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 – ha provveduto alla costituzione di detto elenco attraverso un sistema informativo denominato S.I.PRO.NEG.
Soggiunge di essere stata iscritta nell’elenco con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2012, ma che, in data 16 dicembre 2015 ha ricevuto comunicazione di esclusione per l’emersione di situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. tra la Codisab Srl e la DSBA Srl nell’ambito di