TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-01-05, n. 202300021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-01-05, n. 202300021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300021
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01349/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Gestione P.s.r. Puglia (Programma di Sviluppo Rurale), non costituita in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento,

previa concessione di idoneo provvedimento cautelare,

a) della nota prot. -OMISSIS- del 18.10.1021, con la quale il Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale Bari-Bat - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha sancito l’inammissibilità della domanda di sostegno relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività”;

b) della nota p.e.c. del 28.7.2021, recante la comunicazione dell’esito dell’istruttoria;

c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresa occorrendo la determinazione dell’Autorità di Gestione -OMISSIS-del 25.10.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. C D e uditi per le parti i difensori Come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con determinazione -OMISSIS- del 25.7.2016, l’Autorità di Gestione PSR Puglia ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’operazione 4.1A “ Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”.

2. Entro il termine fissato dalla determinazione dell’AdG della Regione Puglia -OMISSIS- del 28.9.2017, sono state presentate 3.212 domande di sostegno, con i relativi Elaborati Informatici Progettuali (c.d. EIP).

3. Alla procedura in parola ha partecipato la ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS-, per un intervento avente ad oggetto la realizzazione di un frantoio altamente innovativo, del valore di € 1.539.356,33.

4. Nella relativa graduatoria la medesima azienda si è collocata nella posizione -OMISSIS-.

5.Malgrado la posizione inizialmente conseguita non consentisse l’ammissione alla misura di sostegno, i successivi rifinanziamenti della misura e i plurimi scorrimenti della graduatoria hanno dato modo al progetto originariamente presentato dalla -OMISSIS-di rientrare tra quelli finanziabili, previo espletamento della istruttoria tecnico-amministrativa.

6. Il sig. -OMISSIS-, dovendo comunque procedere alla realizzazione dell’intervento e dovendo per far ciò attingere a proprie risorse (accedendo al credito bancario), ha dato vita – su espressa richiesta dell’istituto bancario – alla costituzione di una società a responsabilità limitata, cui è stato conferito l’intero ramo di azienda relativo alla coltivazione olivicola, in relazione al quale era stato presentato il progetto e richiesta la misura di aiuto, costituito sia di coltivazioni olivicole (con relative trasformazioni) sia di serricoltura.

7. Ricevuta comunicazione via pec che il progetto rientrava tra quelli ammissibili a finanziamento, il ricorrente ha informato immediatamente sull’EIP dell’avvenuta cessione di azienda.

8. In data 28.7.2021 lo stesso -OMISSIS- ha ricevuto una p.e.c. con la quale l’AdG – in esito alla istruttoria espletata – comunicava testualmente: “ da verifica effettuata da fascicolo aziendale con scheda di validazione validata in data 15/05/2021, il beneficiario non risulta avere la conduzione delle particelle dichiarate in e.i.p., per tanto si procede alla chiusura negativa dell'istruttoria. - il beneficiario non risulta regolare nei confronti dell’Inps come si evince da richiesta effettuata in data 20/04/2021 prot. -OMISSIS-, si precisa che la non ammissibilità della domanda di sostegno comporta l'esclusione dalla graduatoria.”. Con la medesima nota si assegnavano 10 giorni per le controdeduzioni.

9. Il 3.8.2021, l’odierno ricorrente presentava rituali osservazioni, evidenziando che: a) in data 02/10/2017, con DdS N. -OMISSIS-, la ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS-presentava un progetto di realizzazione di un frantoio altamente innovativo del valore di € 1.539.356,33; b) nelle more dell’istruttoria regionale e della pubblicazione della graduatoria finale, dovendo procedere con la realizzazione delle opere utilizzando le autonome risorse finanziarie, aveva costituito, in data 27.5.2019, una S.r.l., denominata “-OMISSIS- -OMISSIS- a responsabilità limitata” con sede in Molfetta, con oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, cedendo in

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