TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-07-18, n. 201608243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-07-18, n. 201608243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608243
Data del deposito : 18 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01514/2016 REG.RIC.

N. 08243/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01514/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2016, proposto da:
Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del RTI tra Romeo Gestioni s.p.a. e Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, rappresentata e difesa dagli avv.ti F D C, G V, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.17;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dagli avv.ti N S, Fiammetta Fusco, con i quali elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n.27;

nei confronti di

RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Lazio G17434 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione, lotti da 1 a 7, nella parte in cui, approvato integralmente l’operato della commissione esaminatrice, ha aggiudicato il lotto n. 7 al RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a., nonché degli atti presupposti e connessi (determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014 di indizione della gara e relativi allegati, compreso il disciplinare di gara;
verbali delle sedute pubbliche e private della commissione), nonché

per il risarcimento dei danni.


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 21 giugno 2016 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con l’odierno gravame la Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del RTI Romeo Gestioni s.p.a./Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, ha interposto azione impugnatoria avverso la determinazione della Regione Lazio G17434 del 30 dicembre 2015, nella parte in cui ha aggiudicato il lotto n. 7 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione.

L’azione impugnatoria è stata estesa alla determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014 di indizione della gara e ai verbali delle sedute pubbliche e private della commissione esaminatrice.

La ricorrente premette che la gara, di grande complessità tecnica e di ingente valore economico complessivo (€ 1.277.100.000,00 Iva esclusa, al netto dei costi da rischio interferenziale pari a € 116.000,00), è stata bandita dalla Regione in esecuzione dell’art. 1, comma 68, lett. c), della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 14, del decreto del Commissario ad acta n. U00424 del 1° ottobre 2013 e dei relativi atti attuativi, in nome e per conto di varie Aziende sanitarie (Asl Roma A, B, C, D, E, F, G, H;
Asl Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone;
Aziende ospedaliere San Filippo Neri, Sant’Andrea, San Giovanni Addolorata;
Policlinico Tor Vergata).

Narrato tra altro come la gara, da svolgersi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006, prevedendosi al riguardo il punteggio massimo di punti 60 per l’offerta tecnica e di punti 40 per l’offerta economica, sia stata suddivisa in 7 lotti, per una durata del servizio pari a 108 mesi, e consentendo ai concorrenti la partecipazione a più lotti, con limite di aggiudicazione fissato a un solo lotto, in ragione dell’ordine decrescente di rilevanza economica, la ricorrente rappresenta di aver partecipato alla procedura per i lotti n. 6 e 7, non risultando in entrambi aggiudicataria, e di aver in corso l’impugnazione innanzi a questo Tribunale, con autonomi ricorsi, degli esiti dell’intera gara, ovvero anche delle aggiudicazioni del lotto n. 6 e dei restanti lotti per i quali non ha concorso (da n. 1 a n. 5). Il riferimento è ai ricorsi r.g.n. 1513 e 1515 del 2016, contestualmente trattenuti in decisione con l’odierno gravame.

Ciò posto, la ricorrente rappresenta, nella proposizione dell’odierna impugnativa, afferente come detto il lotto n. 7, per il quale si è classificata terza in graduatoria, di vantare un interesse strumentale alla riedizione della procedura, stante la grande esperienza maturata nel settore, con conseguente chance di vittoria nel caso di rinnovo della stessa.

Indi la ricorrente, esposti ampi profili critici relativi alla gara in parola e ai suoi esiti, deduce avverso gli atti gravati i seguenti motivi di ricorso.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006.

Si duole la ricorrente che il bando di gara, malgrado la complessità e la rilevanza della procedura, e la estrema genericità dei criteri valutativi previsti (come attesterebbero specificamente quelli previsti per le voci “modalità di esecuzione dei servizi”, “implementazione del sistema informativo”, “censimento”), non abbia stabilito, come prevede la norma epigrafata, né sub -criteri, sub -pesi o sub -punteggi, né puntuali parametri relativi all’attribuzione dei giudizi qualitativi, in tal modo attribuendo alla commissione di gara una eccessiva e ingiustificata discrezionalità valutativa, che avrebbe leso i principi di par condicio tra i concorrenti, di trasparenza, di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, di imparzialità, e, più in generale, tutti i principi di cui all’art. 97 Cost..

Soggiunge la ricorrente come l’omesso adempimento avrebbe risposto, oltre che ai canoni di cui sopra, alle sollecitazioni provenienti da vari pareri espressi, in riferimento ad altre gare, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ai consolidati insegnamenti della giurisprudenza amministrativa.

2) Sviamento di potere, mancato esercizio di attività doverosa, violazione del principio di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, nonché violazione dell’art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Denunzia la ricorrente che almeno due commissari su tre avrebbero omesso di svolgere la propria singola valutazione discrezionale sulle offerte economiche, nonostante la stessa fosse prescritta dal disciplinare.

In particolare, la ricorrente, in disparte ogni questione in ordine all’attribuzione degli specifici punteggi, si duole che, a fronte della previsione di bando, discendente dall’art. 283 del D.P.R. 207/2010, prevedente l’attribuzione discrezionale, a opera di ciascun commissario, di coefficienti di giudizio, da cui ricavare, attraverso un’operazione matematica, il coefficiente medio, i tre commissari hanno espresso identico giudizio numerico e identica motivazione per tutti i criteri valutati (pari a n. 1344, e a n.

4.032 giudizi tra loro, a gruppi di tre, identici).

La ricorrente ritiene, pertanto, violata la previsione della lex specialis , volta ad attribuire a ciascun commissario il potere/dovere di valutare discrezionalmente le offerte economiche e di motivare autonomamente la propria scelta, sulla base della quale ricondurre i tre giudizi resi singolarmente, criterio per criterio, a un giudizio/coefficiente unico medio, costituente il giudizio/coefficiente dell’organo collegiale.

Evidenzia la ricorrente l’implausibilità, sia sul piano logico che su quello statistico, dell’espressione, da parte dei tre componenti della commissione, chiamati espressamente a rendere una valutazione autonoma dei profili dell’offerta nell’ambito dei cinque punteggi previsti (1,00 ottimo;
0,75 buono;
0,50 discreto;
0,25 sufficiente;
0,00 non adeguato), di un identico coefficiente numerico, ripetutosi per 1344 volte (ciascun criterio per ciascuna offerta): l’evenienza, come anche riconosciuto da una sentenza del giudice amministrativo resa su fattispecie analoga e anzi di minor rilevanza numerica (C. Stato, VI, n. 1332/2012), sarebbe indi sicuramente sintomatica dell’illegittimità, in radice, della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi.

3) Violazione di legge per mancanza e carenza di motivazione dei giudizi espressi dai singoli commissari (o quanto meno da due commissari su tre), per ciascun criterio per ciascuna offerta, per ben 1.334 criteri (e indi per 4.032 volte).

Secondo la ricorrente, all’illogicità dell’uniformità dei coefficienti di cui al motivo precedente si aggiungerebbe la carenza di motivazione del giudizio valutativo, che sarebbe apparente o formale, in quanto formulato in maniera identica, parola per parola, da ciascun commissario. Sarebbe, pertanto, impossibile risalire alle ragioni per cui ogni commissario ha ritenuto di esprimere, per tutti i criteri di valutazione di ogni offerta economica, un certo coefficiente numerico tra quelli previsti.

Conseguirebbero lo sviamento e l’eccesso di potere, la violazione del principio di trasparenza della gara, del principio di difesa, anche in giudizio, degli interessi dei partecipanti, e della par condicio tra gli stessi.

La censura è corroborata dal richiamo a numerosi principi tratti da pronunciamenti del giudice amministrativo, inerenti la latitudine dell’onere motivazionale incombente sulle commissioni di gara, soprattutto nell’ipotesi, qui ritenuta sussistente, della carenza nel bando di stringenti e puntuali criteri di valutazione.

4) Violazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, sviamento ed eccesso di potere.

La ricorrente, infine, nel descritto contesto, ipotizza come la commissione di gara possa aver seguito criteri non definiti nel bando, compromettendo in tal modo la parità di trattamento dei concorrenti e la trasparenza della gara.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ha domandato l’annullamento degli stessi e la condanna della Regione a risarcire il danno ingiusto patito dalla ricorrente per i fatti denunziati, nella misura da stimarsi in corso di causa.

Si è costituita in resistenza la Regione Lazio.

La Regione, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione del bando, per tardività, l’inammissibilità della restante impugnativa, sia per carenza di un principio di prova in ordine alla possibilità della ricorrente di aggiudicarsi la gara in esito alla riedizione della valutazione (cd. prova di resistenza), sia per carenza di qualsiasi censura inerente le valutazioni di merito espresse dalla commissione, la genericità della domanda risarcitoria.

La Regione afferma poi che il disciplinare di gara ha indicato sia i criteri generali che i sub -criteri (8 criteri tecnici e 18 sub -criteri di attribuzione dei punteggi), i quali sono stati poi ulteriormente esplicitati e integrati nel capitolato tecnico, ed evidenzia che i commissari (i quali, pur non essendo a tanto tenuti, hanno espresso, oltre al coefficiente numerico, la motivazione del punteggio attribuito, ai fini di trasparenza) non hanno utilizzato, tra i cinque giudizi attribuibili, sempre lo stesso giudizio per tutti i criteri, né hanno utilizzato lo stesso giudizio con riferimento allo stesso criterio nelle diverse offerte (come nel precedente richiamato dalla ricorrente). Di talchè, secondo la Regione, nessuna menda è attribuibile all’operato della commissione, attesa l’improponibilità dell’equazione omogeneità=illegittimità, e anche considerato che nessuna norma, ivi comprese quelle discendenti dalla lex specialis , vieta ai commissari di esprimersi in modo omogeneo.

La Regione ha indi concluso per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

Si è costituita in resistenza l’impresa aggiudicataria del lotto per cui è causa, RTI Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop./Natura s.p.a..

La

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