TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-04-02, n. 202400991
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2024
N. 00991/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02965/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2965 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, Luca D'Agostino e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G M e P G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B S e T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire n. -OMISSIS-(doc. 2) rilasciato dal Comune di Monza alla soc. -OMISSIS- ed avente ad oggetto “Ristrutturazione di complesso industriale mediante demolizione di corpi a confine con ricostruzione, modificandone la sagoma, di edificio ad uso residenziale posto su tre piani fuori terra;ristrutturazione del corpo principale con cambio d'uso in residenza;ampliamento del piano seminterrato ad uso cantine e locali sgombero senza permanenza di persone;realizzazione di autorimesse al piano interrato accessibili tramite ascensore per auto ed apertura di nuovo accesso carraio;sistemazione dell'area a verde”;
- ove occorra, della nota del 24.9.20 adottata dal Responsabile del Procedimento del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio del Comune di Monza, recante “esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art. 35 e segg. Delle norme di attuazione del P.P.R. – intervento via -OMISSIS- – -OMISSIS-”;
- ove occorra, della nota del 13.1.22 adottata dall'Ufficio edilizia del Comune di Monza recante “esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art.35 e segg. delle Norme di Attuazione del P.P.R. - Intervento in VIA -OMISSIS-”, unitamente al modulo di presentazione della SCIA 1013/21;
- ove occorra del Regolamento edilizio del Comune di Monza;
- ove occorra del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Monza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 31 del 20.4.1998 e n. 51 del 26.6.1998 e così come modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 7 del 25/01/2018;
- di ogni ulteriore nota, documento, atto o provvedimento comunque denominato, ad esso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, anche se non conosciuto e per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente a fronte del mancato espresso riscontro alla istanza avente ad oggetto “-OMISSIS- – Permesso di costruire n. -OMISSIS-. ISTANZA IN AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. N. 241/90 E SS. MM. E II., con richiesta di sospensione dei lavori e/o demolizione delle prestazioni già eseguite” (doc. 8), nonché per la conseguente condanna della medesima Amministrazione a provvedere in ordine all'istanza presentata e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (anche di annullamento e/o revoca del titolo edilizio e/o la decadenza degli atti autorizzativi e dei benefici concessi), fissando il relativo termine e nominando, sin d'ora, per il caso di inosservanza, un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. che provvederà in via sostitutiva, a spese della resistente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/5/2023:
NEL RICORSO R.G. n. 2965/2022 PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO
- del permesso di costruire n. -OMISSIS-rilasciato dal Comune di Monza alla soc. -OMISSIS- ed avente ad oggetto “Ristrutturazione di complesso industriale mediante demolizione di corpi a confine con ricostruzione, modificandone la sagoma, di edificio ad uso residenziale posto su tre piani fuori terra;ristrutturazione del corpo principale con cambio d'uso in residenza;ampliamento del piano seminterrato ad uso cantine e locali sgombero senza permanenza di persone;realizzazione di autorimesse al piano interrato accessibili tramite ascensore per auto ed apertura di nuovo accesso carraio;sistemazione dell'area a verde”;
- ove occorra, della nota del 24.9.20 adottata dal Responsabile del Procedimento del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio del Comune di Monza, recante “esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art. 35 e segg. Delle norme di attuazione del P.P.R. – intervento via -OMISSIS- – -OMISSIS-”;
- ove occorra, della nota del 13.1.22 adottata dall'Ufficio edilizia del Comune di Monza recante “esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art.35 e segg. delle Norme di Attuazione del P.P.R. - Intervento in VIA -OMISSIS-”, unitamente al modulo di presentazione della SCIA 1013/21;
- ove occorra del Regolamento edilizio del Comune di Monza;
- ove occorra del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Monza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 31 del 20.4.1998 e n. 51 del 26.6.1998 e così come modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 7 del 25/01/2018;
- di ogni ulteriore nota, documento, atto o provvedimento comunque denominato, ad esso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, anche se non conosciuto
NONCHÉ IN RAGIONE DEL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI, a valere occorrendo anche quale impugnazione autonoma, PER L'ANNULLAMENTO
- dei medesimi provvedimenti gravati nel ricorso introduttivo;
- della nota del Comune di Monza del 21.04.2023, trasmessa via PEC in pari (doc. 16), con cui l'Amministrazione comunale ha provveduto a rigettare l'istanza di annullamento in autotutela del permesso di Costruire n. -OMISSIS- del 02/09/2022;
- della nota del Comune di Monza del 4.4.23, recante “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e di -OMISSIS-;
Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 141 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Monza rilasciava alla società -OMISSIS- il permesso di costruire (PdC) n. -OMISSIS- per la ristrutturazione di un complesso industriale sito in via -OMISSIS-.
La signora -OMISSIS-, il cui fondo è vicino a quello di -OMISSIS-, presentava al Comune due istanze di accesso agli atti relativi al succitato intervento edilizio.
Alle stesse faceva seguito un’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-, del quale era lamentata l’illegittimità per violazione delle norme civilistiche sul regime giuridico del muro di confine (art. 880 del codice civile) oltre che per inosservanza degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Successivamente era proposto il ricorso principale in epigrafe, contenente sia una domanda di annullamento del citato permesso di costruire e di altri atti connessi sia una domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio che sarebbe stato mantenuto dal Comune sull’istanza di annullamento in autotutela del titolo edilizio.
Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione di Monza sia -OMISSIS-, concludendo entrambe per la reiezione del gravame.
A fronte della domanda contro il silenzio proposta ai sensi degli articoli 31 e 117 del c.p.a. era fissata l’udienza in camera di consiglio - ai sensi dell’art. 87 dello stesso c.p.a. - per il 10.1.2023.
In esito all’udienza succitata la scrivente Sezione, con sentenza non definitiva n. 141 del 2023, accoglieva l’azione contro il silenzio ordinando al Comune di concludere il procedimento di autotutela e contestualmente fissava l’udienza di discussione del ricorso secondo il rito amministrativo ordinario.
Il Comune di Monza concludeva il procedimento e con nota del 24.4.2023 rigettava l’istanza di annullamento in autotutela.
Contro il diniego di autotutela era proposto ricorso per motivi aggiunti.
Alla successiva pubblica udienza del 19.3.2024 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO