TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-11, n. 202400148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-11, n. 202400148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400148
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00148/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01689/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2018, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la -OISSIS-, in persona del -OISSIS- pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento, Cat 6F/CONT/P.A.S.I./2018, di revoca della licenza del porto di fucile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 novembre 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con decreto Cat. G.F/CONT/P.A.S.I./2018, notificato il 14 giugno 2018, il -OISSIS- -OISSIS- ha revocato al ricorrente la licenza di porto fucile ed il relativo libretto rilasciatogli il 15 luglio 2014 dal Commissariato di P.S. di -OISSIS-.

Il provvedimento impugnato tra origine dalla denuncia presentata, il -OISSIS- da una persona con la quale il titolare della licenza aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e che dichiarava di aver subito dallo stesso minacce e atti persecutori e si fonda, inoltre, sugli accertamenti effettuati dai militari della Stazione dei Carabinieri di -OISSIS- che, effettuando gli opportuni controlli sulle armi detenute dal -OISSIS- in data -OISSIS- accertavano che le stesse non erano custodite in conformità alle norme vigenti.

Alla luce di tali circostanze la -OISSIS- ha ritenuto che il ricorrente non desse garanzia di non abusare del titolo di Polizia e comunque non avesse i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze di Polizia in materia di armi.



2. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente è insorto contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria.

Il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato esclusivamente sulla base della querela sporta dalla ex compagna del -OISSIS- senza tener conto del fatto che la denunciante aveva rimesso la querela in data -OISSIS-

La -OISSIS- non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che il sequestro cautelativo dei fucili disposto a seguito della denuncia per violazione dell’art. 20 della legge n. 110/975 non era stato convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.



3. In data 23 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la -OISSIS- di Catania rilevando come, sulla base dei fatti denunciati, nonostante la remissione della querela, sia possibile fondare un giudizio di inaffidabilità circa il corretto uso delle armi, ulteriormente avvalorato, nel caso di specie, dal controllo effettuato da militari della stazione dei carabinieri in data -OISSIS- da cui è scaturita la denuncia ai sensi dell’art. 20 della legge 110/1975.



4. Con ordinanza n. 738 del 26 novembre il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.



5. All’udienza di smaltimento del 27 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



5. Il ricorso è infondato.



6.1. Non si ravvisa la sussistenza dei vizi di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria contestati con il ricorso.

La normativa applicabile alla materia oggetto del contendere è rappresentata:

- dall'art. 11 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che, per quanto qui rileva, così dispone:

"Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta” (comma 2);
“Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione" (comma 3);

- dall'art. 43 dello stesso TULPS, ai sensi del quale “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (comma 2).

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