TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-07, n. 202202625
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Pubblicato il 07/10/2022
N. 02625/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2022, proposto da
G R e F M, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Messina n. 211/2022 in data 31 gennaio e 4 febbraio 2022.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. D B;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 18 giugno 2022, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 211/2022 in data 31 gennaio e 4 febbraio 2022.
Il ricorrente ha anche chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 18 giugno 2022 e la notifica in forma esecutiva della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 9 febbraio 2022, con la conseguenza che, dal momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, tenuto conto che l’organo chiamato ad adempiere è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Segretario Generale del Comune di Bagheria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della controversia.