TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-11-08, n. 201611057
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2016
N. 11057/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02515/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2515 del 2016, proposto da:
C M, rappresentata e difesa dagli avv.ti M F C.F. FRZMRA56M19F880J e V F C.F. FRZVLR88H24A323K, con domicilio eletto presso Antonio Cassiano in Roma, Piazzale Clodio n. 22;
contro
Comune di Nettuno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A G C.F. GLLNNN70S23H501E, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9;
per l’annullamento,
previa sospensione,
dell’ordinanza di sgombero n. 2 del 17.2.2016, notificata il 18.2.2016, del Comune di Nettuno (RM), con la quale si ordinava di rilasciare l’immobile (già assegnato al sig. C S, padre della ricorrente, dallo I.A.C.P., “successivamente divenuto A.T.E.R.”), sito in via San Paolo n. 7 di Nettuno, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell’atto riconsegnando le chiavi dello stesso, con avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, si sarebbe proceduto in via forzosa con l’ausilio della forza pubblica;
nonché per la condanna del Comune di Nettuno al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 febbraio 2016 e depositato il successivo 1 marzo 2016, la ricorrente impugna l’ordinanza di sgombero di un immobile adottata dal Comune di Nettuno in data 17 febbraio 2016, meglio indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
In particolare, la ricorrente espone quanto segue:
- in data 1 marzo 1968 lo I.A.C.P. assegnava ai sig.ri Cerrocchi Luigi e C S l’immobile ad uso di civile abitazione sito nel citato Comune, via San Paolo n. 7;
- nell’anno 1978 tale immobile veniva volturato a nome del solo sig. C S, padre della predetta;
- nell’anno 2007 l’A.T.E.R. “cedeva il patrimonio immobiliare al Comune di Nettuno”, riservandosi di riscuotere i canoni di locazione fino al 28 febbraio 2011;
- nell’anno 2012 il Comune di Nettuno “decideva di dismettere tale patrimonio, decidendo di vendere gli alloggi popolari con diritto di prelazione a favore degli occupanti”;
- con lettera protocollata in data 27 febbraio 2012 il sig. C S comunicava la propria volontà di esercitare il “diritto di prelazione”;
- a seguito del decesso del sig. C S, in data 29 marzo 2012 il Comune di Nettuno comunicava alla predetta che “la stessa risultava legittimata all’acquisto dell’unità abitativa”, quantificando il prezzo in € 65.960,00;
- in ragione di “fenomeni di infiltrazione di acqua dal sottosuolo” e dello stato manutentivo dell’immobile, con lettera del 20 gennaio 2016 affermava che il prezzo richiesto era “del tutto sproporzionato” e, dunque, chiedeva al Comune “di valutare la cessione del bene ad un importo nettamente inferiore”, indicato – “secondo i canoni di mercato” – in € 16.000,00;
- in data 21 gennaio 2016 il Comune – anziché “rispondere a tale richiesta” – “inviava un invito alla restituzione dell’alloggio”;
- in data 27 gennaio 2016 il Comune inviava, poi, una “diffida alla restituzione dell’alloggio ritenuto occupato senza titolo”;
- nonostante l’invio in data 28 gennaio 2016 di una “missiva” con cui “si ribadiva la volontà di acquistare l’immobile previa una verifica del prezzo”, in data 18 febbraio 2016 il Comune di Nettuno “inviava l’Ordinanza di sgombero impugnata”.
Avverso tale