TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-12-21, n. 201914709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-12-21, n. 201914709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914709
Data del deposito : 21 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2019

N. 14709/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03308/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C G, G P, A G e R M, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’avvocato P M in Roma, Via Barnaba Oriani, 20/A;
M R, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, Viale Parioli, 55;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;



nei confronti

C G, G B, M B, E B, C C, D C, M C, E P C, A C, F D S, E I D L, F D R, V F F, A T F, M G, F G, P G, D G, G I, M M L, G M, B M, A M, C N, F P, N A A P, L S, V T, N T, V V, W V, S V, M V, W Z, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Eugenio Picozza, Loredana Martinez, Andrea Carafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio n. 61;
Espedito M M, Giovanni P e Marianna P, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della decorrenza dell’anzianità assoluta degli ufficiali in ferma prefissata ausiliari dell'Arma dei Carabinieri transitati in S.P.E. per effetto delle procedure straordinarie di stabilizzazione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C G, G P, A G e R M il 30 maggio 2019:

1) del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL REG2019 0274571 del 15.4.2019;

2) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL REG2019 0274571 dell'8.4.2019;

3) ove occorra del verbale n.1 della Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri del 5.3.2019, riguardante la valutazione, per il 2017, dei Capitani del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo appartenenti alla 2^ aliquota stabilizzati, nella parte in cui riconosce ai controinteressati la promozione al grado di Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, con anzianità 1.7.2017;

4) di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di C G e di G B, M B, E B, C C, D C, M C, E P C, A C, F D S, E I D L, F D R, V F F, A T F, M G, F G, P G, D G, G I, M M L, G M, B M, A M, C N, F P, N A A P, L S, V T, N T, V V, W V, S V, M V e W Z;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 9 dicembre 2019 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. C G, A G, G P, R M e M R, tutti tenenti dell’Arma dei Carabinieri transitati in servizio permanente per effetto del superamento del concorso, per titoli ed esami, indetto con Decreto Dirigenziale n. 94/2008 del 23 aprile 2008, in virtù del decreto n. 244/08 erano nominati “ tenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri ”, con anzianità assoluta e con decorrenza assegni a far data dall’8 ottobre 2008 (e dunque dallo stesso giorno del decreto di nomina).

2. Nel frattempo, con il D.P.R. 29 dicembre 2007 era stata autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di n. 70 unità per l’Arma dei Carabinieri (poi elevate di ulteriori 88 unità con DPCM del 6 agosto 2008). Alle procedure indette nell’ambito di tale previsione normativa, avrebbero potuto partecipare gli ufficiali ausiliari in ferma prefissata che non avessero conseguito la stabilizzazione tramite concorso per titoli ed esami (come quello indicato al precedente punto 1), per non esserne risultati vincitori o per la mancanza dei requisiti di partecipazione allo stesso (ad esempio in relazione al superamento del limite di età di 34 anni).

La Circolare n. 5 del 18 aprile 2008, nel disciplinare le procedure di stabilizzazione extra concorsuali, stabiliva espressamente che l’assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della procedura stessa, “ avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale, […] ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio ”.

Con Decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009 venivano avviate procedure straordinarie di stabilizzazione di Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari dell’Arma dei Carabinieri. Quanto all’anzianità di servizio dei nuovi assunti, il bando prevedeva all’art. 10 comma 1 che: “ […] l’anzianità sarà fissata in base alle previsioni contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potrà pertanto, in nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti ”.

I decreti di nomina dei beneficiari stabilizzati per effetto dell’indicata procedura straordinaria, risalenti alla seconda parte del 2010, prevedevano, quale data di anzianità assoluta e decorrenza assegni, quella del 1° luglio 2008. Dunque, l’anzianità assoluta degli stabilizzati era antecedente a quella prevista per coloro che risultavano vincitori di concorso ordinario (fissata, quanto ai ricorrenti, all’8 ottobre 2008).

3. I suddetti decreti di nomina degli stabilizzati, nella parte in cui prevedevano la decorrenza dell’anzianità assoluta dal 1° luglio 2008, venivano impugnati dai ricorrenti, che ne chiedevano l’annullamento “ in parte qua ” per i seguenti motivi: I) eccesso di potere sotto i profili di illogicità di seguito sintetizzati: (a) le norme che consentono la stabilizzazione extra concorsuale (legge finanziaria per il 2007 e legge finanziaria per il 2008) hanno natura eccezionale e come tali devono essere lette secondo i canoni ermeneutici della stretta interpretazione, non potendo le stesse estendere la propria portata al di là dei casi e degli effetti espressamente previsti dal legislatore; ne conseguirebbe l’illegittimità delle determinazioni amministrative gravate, che avrebbero indebitamente esteso gli effetti previsti dalle norme alla (non prevista) retrodatazione dell’anzianità; (b) l’irragionevole postposizione nell’anzianità tra i beneficiari della stabilizzazione e i vincitori di concorso ordinario si evincerebbe anche dalla comparazione cronologica tra le due procedure, posto che quella ordinaria (ai cui vincitori veniva assegnata un’anzianità assoluta minore) era stata bandita il 23 aprile 2008, dunque oltre otto mesi prima della procedura di stabilizzazione extra concorsuale, indetta il successivo 12 gennaio 2009, i cui beneficiari illogicamente conseguivano un’anzianità maggiore, pur essendo stati nominati con decreti risalenti al 2010, mentre quelli che nominavano i concorsuali erano stati adottati nell’ottobre 2008; (c) inoltre della stabilizzazione beneficiavano i soggetti che erano risultati non vincitori del concorso, mentre i vincitori di tale selezione non avrebbero potuto partecipare alla procedura di stabilizzazione extra concorsuale proprio per essere già stati assunti a tempo indeterminato (art. 2 comma 5 del bando del 12 gennaio 2009); II) eccesso di potere per violazione del bando relativo alla procedura di

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