TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-13, n. 202409326
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2024
N. 09326/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09737/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azzeroco2 S.r.l., Decathlon Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M F, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento n. GSE/P20170048357 del 19 giugno 2017, notificato in data 21.6.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo connesso e conseguente quand'anche sconosciuto, compresa richiesta integrazioni del 18.7.2016 e compreso preavviso di rigetto del 2.12.2016 prot. GSE P20160097511
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azzeroco2 S.r.l. il 21/11/2023:
accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del GSE sull’istanza di riesame formulata ai sensi dell’art. 56 DL. n 76/2020, commi 7 e 8, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
annullamento del provvedimento n. GSE/P20170048357 19 giugno 2017, ricevuto dalla AzzeroCO2 S.r.l. in data 21 giugno 2017, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. ha comunicato che la RVC n. 0444565096514R519_rev 1-1#2, presentata da AzzeroCO2 Srl, non può essere accolta
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azzeroco2 S.r.l. il 26/2/2024:
l'annullamento del provvedimento n. GSE/P20170048357 19 giugno 2017, ricevuto dalla AzzeroCO2 S.r.l. in data 21 giugno 2017, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici GSE s.p.a. ha comunicato che la RVC n. 0444565096514R519_rev 1-1#2, presentata da AzzeroCO2 Srl, non può essere accolta
ANNULLAMENTO del provvedimento (file 1270378634) notificato alla AzzeroCO2 Srl via pec in data 6 dicembre 2023 con il quale il GSE ha comunicato “che l'istanza (del 23 maggio 2023, prot. GSE/A20230293242 di applicazione dell'art. 56 comma 8 del DL 16.7.2020 n. 76) diretta all'annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. GSE/P20170048357 del 19 giugno 2017, è improcedibile e comunque inammissibile e non accoglibile.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente AzzeroCO2 S.r.l . ha esposto di essere una “ energy service company” – ESCO – il cui scopo, tra l’altro, è l’esecuzione di analisi e verifiche funzionali e progettuali di edifici civili ed impianti industriali volte alla individuazione di soluzioni innovative per migliorarne l’efficienza energetica.
In tale qualità ha curato per conto della seconda ricorrente Decathlon Italia Srl, un progetto di efficientamento energetico, relativo a 25 punti vendita, consistente nella sostituzione del vecchio sistema di illuminazione costituito da neon T8 – 58W con neon modello LUMILUX T5 HE – 35W 840 Cool White, con conseguente risparmio energetico dovuto alla riduzione di potenza di 16 W per ciascun corpo illuminante.
Per quanto di interesse, le ricorrenti hanno sottoposto il summenzionato intervento al vaglio del Gestore dei sistemi energetici - G.S.E. s.p.a. - ai fini del conseguimento dei “titoli di efficienza energetica disciplinati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012” (di seguito “ TEE” o, anche, “ certificati bianchi” ), un meccanismo incentivante volto a valorizzare i minori consumi derivanti dai progetti di efficientamento energetico attraverso l’emissione da parte del G.S.E. di un “titolo/certificato” per ciascuna “tonnellata equivalente di petrolio” (TEP) risparmiata dalla loro concreta messa in esercizio.
Una volta riconosciuti, infatti, i soggetti titolari di “TEE” possono negoziarli attraverso la piattaforma di interscambio gestita dal medesimo G.S.E. o, addirittura, cederli mediante trattative bilaterali agli operatori interessati al relativo acquisito, generalmente società distributrici di energia elettrica e gas naturale assoggettate al raggiungimento di determinati obiettivi di risparmio di energia primaria, da conseguire mediante interventi diretti sulle proprie infrastrutture e/o catene di dispacciamento o, appunto, attraverso l’acquisto dei “titoli” riconosciuti a terzi consumatori che abbiano operato autonomi interventi di efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare o industriale.
Nella specie, in data 24 dicembre 2013 sono state presentate cinque istanze di conseguimento dei descritti benefici finanziari, denominate “proposta di progetto e di programma di misura” (di seguito, “ PPPM” ), inclusa quella contraddistinta dal numero 0444565096513T188, elaborata con il metodo a consuntivo in base al quale i risparmi energetici conseguiti in ragione dell’intervento realizzato sono stati calcolati mediante un algoritmo non già predisposto dal GSE, ma elaborato dallo stesso proponente che ha indicato un coefficiente di addizionalità pari al 100%.
Con il provvedimento del 27.2.2014 n. 4559, il GSE ha comunicato l’esito finale positivo della PPPM n. 0444565096513T188 e, successivamente, di due rendicontazioni dei risparmi conseguiti (c.d. richieste di verifica e certificazione, “RVC”), che hanno coperto l’intervallo temporale sino al 30 aprile 2015.
Durante l’istruttoria avviata per la definizione della terza “ RVC” – la cui domanda è stata presentata in data 4 luglio 2016 - si è sviluppato un contraddittorio tra le parti avente sostanzialmente ad oggetto la sussistenza – o meno – del requisito dell’ “addizionalità” dell’intervento pari al 100%, la mancanza di informazioni tecniche sui sistemi di illuminazione preesistenti e sui livelli di illuminamento ex ante ed ex post di ciascun sito, il mantenimento delle condizioni illuminotecniche ex ante ed ex post e la conformità ex post al requisito di illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 12464.
All’esito - perfezionatosi anche il sub-procedimento disciplinato dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990 nell’ambito del quale le ricorrenti espongono di aver ampiamente illustrato nell’ambito dell’instaurato contraddittorio procedimentale le ragioni di infondatezza degli elementi ostativi palesati dal G.S.E. – con provvedimento del 21 giugno 2017 prot. GSE/P20170048357 il gestore ha definitivamente denegato la terza “RVC” evidenziando come “ dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RVC in oggetto è conforme alle 11 previsioni normative di cui al DM 28.12.2012 in quanto dalla documentazione trasmessa, considerando il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica di cui sopra, nonché lo stato di fatto ante intervento, considerando anche il confronto tra i risparmi di energia conseguibili ed i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto sono non addizionali” .
Avverso il summenzionato provvedimento sono quindi insorte le ricorrenti con tredici motivi di impugnazione nell’ambito dei quali hanno censurato:
I. la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in ragione del fatto che il provvedimento impugnato, con una motivazione soltanto apparente ha affermato la non addizionalità dell’intervento (pur avendola già valutata positivamente in precedenza) in virtù del grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica, nonché dello stato di fatto ante intervento, considerando anche il confronto tra i risparmi di energia conseguibili ed i costi di investimento dichiarati, con indicazioni talmente generiche da non permettere alcuna effettiva replica. Le ricorrenti, inoltre, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato abbia confermato il contenuto del preavviso di rigetto, senza alcuna valutazione in ordine alla documentazione integrativa fornita per attestare il raddoppio dei costi, a seguito della computazione anche di quelli indiretti;
II. la violazione della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la Tutela Ambientale 2008/C - 82/01, della Comunicazione della Commissione Europea Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (2014/C 200/01) e del D.M. 11.1.2017 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di modifica del DM 28.12.2012, Allegato 1, art. 4.2. Ciò in quanto il GSE, in contrasto con la normativa richiamata, avrebbe ritenuto non rilevanti i costi indiretti, comunque necessari per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico;
III. la violazione dell’art. 14 del d.m. 28 dicembre 2012 e il vizio di eccesso di potere in quanto la terza RVC è stata rigettata non già in ragione di difformità o di irregolarità esecutive, quanto piuttosto a seguito di un riesame del progetto già approvato, ritenendolo illegittimamente non addizionale e quindi dando rilievo a circostanze che avrebbero dovuto essere