TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-20, n. 202401695

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-20, n. 202401695
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401695
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 01695/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01558/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 'A. Mirri', in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione n. 483 del 30 luglio 2020, nella parte in cui l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Ente sanitario di diritto pubblico (Legge 23.6.1970 n. 503), nelle more della procedura di cui ai DPR 483 e 484/1997 finalizzata all’affidamento dell’incarico di direzione di struttura complessa, ha deliberato di affidare, per nove mesi, l’incarico di sostituzione del Direttore dell’Area Palermo, con la connessa responsabilità di direttore del C.R.A.Ba.R.T., alla dott.ssa -OMISSIS- – Dirigente medico veterinario Direttore dell’”Area Caltanissetta”;

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 12.11.2020 con la quale è estata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto introduttivo, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la deliberazione in epigrafe con la quale l’Amministrazione resistente ha conferito l’incarico di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa dell’Area Palermo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “A. Mirri” alla dott.ssa -OMISSIS-, controinteressata non costituita nel presente giudizio. In particolare il ricorrente lamenta l’illegittimità della scelta organizzativa di conferire tale incarico in assenza di una previa procedura pubblica comparativa di valutazione dei curricula dei dirigenti eventualmente interessati.

2. I motivi di doglianza sollevati sono due.

2.1 Il primo motivo è così rubricato: “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, commi 2 e 4, del C.C.N.L. 19.12.2019 Comparto Sanità – Area dirigenziale, nonché eccesso di potere ”, atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso alle sostituzioni secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 22 del C.C.N.L. del 19.12.2019, Comparto Sanità, Area Dirigenza;

2.2 Il secondo motivo è così rubricato: “ carenza di motivazione, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta ”, nella misura in cui la motivazione del provvedimento impugnato si limiterebbe a richiamare il dettato normativo - peraltro inapplicabile per le ragioni esposte nel primo motivo - senza aggiungere altro.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma depositata in data 24.10.2020, e, successivamente, in data 28.10.2020 ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, deducendo che trattasi di un giudizio da incardinarsi dinanzi al Giudice Ordinario, avendo ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitari. Nel merito parte resistente ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

4. All’udienza del 16 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non accogliere l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, per le seguenti ragioni.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell’ambito del riparto di giurisdizione riguardo i rapporti di lavoro pubblico privatizzato, ha stabilito che “ in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione
” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 21/12/2018, n. 33212)

La delibera impugnata ha rilevanza in ambito meramente organizzativo dispiegando i propri effetti temporanei nella sola “ sostituzione dell’incarico di direzione dell’Area Palermo […] ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L […] nelle more dell’espletamento della procedura di cui al d.p.r. 483 e 484/1997 ”.

La delibera di sostituzione in sé, e le ragioni a giustificazione dell’adottato provvedimento, accedono agli atti di macro-organizzazione degli uffici amministrativi che, in quanto tali, non attribuiscono alcun diritto soggettivo agli eventuali soggetti esclusi, tuttavia attribuiscono loro il potere di reclamare la non conformità alla legge degli atti di macro-organizzazione adottati dalla pubblica amministrazione. Tale diritto di reclamo degli atti organizzativi accede direttamente alla sola giurisdizione del giudice amministrativo, in questa sede, pertanto, correttamente adita.

2. Venendo al merito della vicenda, entrambi i motivi di doglianza sono infondati per le seguenti ragioni.

2.1. La delibera impugnata ha affidato, ai sensi dell’art. 22 comma 8 del C.N.N.L del 19/12/2019 dell’Area Sanità, alla controinteressata l’incarico in sostituzione del Direttore dell’Area di Palermo.

Tale provvedimento è stato adottato dall’Amministrazione successivamente al provvedimento adottato con la Deliberazione n.55/2019, poi prorogata con le deliberazioni n. 539/2019 ed ancora con la Deliberazione n. 43/2020, attraverso le quali, in estrema sintesi, durante i 18 mesi antecedenti al provvedimento impugnato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 C.N.N.L del 19/12/2019, ha prima conferito e poi prorogato l’incarico di direzione di struttura complessa in sostituzione del Direttore dell’Area Palermo.

La successione dei tre provvedimenti citati per un periodo di 18 mesi rappresenta il limite oltre il quale l’istituto previsto dell’art. 22 comma 4 del C.C.N.L. non può più trovare applicazione avendo raggiunto, per volontà del legislatore, la soglia di improrogabilità dell’incarico.

In tale ipotesi, al fine di garantire la possibilità di provvedere alle sostituzioni, nell’impossibilità di ricorrere agli istituti previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 22 del C.C.N.L. che prevedono anche la valutazione comparata dei CV degli interessati, il legislatore con la previsione di cui al comma 8 dell’articolo citato ha previsto il meccanismo della “ sostituzione a scavalco ”.

Tale istituto, che rappresenta la norma di chiusura all’articolo in commento, trova applicazione nell’ipotesi in cui tutte le altre possibilità di sostituzione previste nell’art. 22 non possono essere applicate, ma tuttavia risulta essere ancora necessario ricorrere all’istituto della sostituzione.

Ecco allora che il legislatore ha disposto che “ le Aziende gli Enti ove non possono fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tale caso la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fono ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al procedente comma 7

Tale istituto è lo strumento legittimamente prescelto dall’Amministrazione resistente per addivenire alla sostituzione adottata col provvedimento impugnato nel quale si indica espressamente che l’incarico in sostituzione è “ affidato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 22 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell’Area Sanità per nove mesi, ferma restando l’anticipata definizione della procedura di cui al DPR 483 e 484/1997 finalizzata all’affidamento dell’incarico di direzione di struttura complessa ”.

In estrema sintesi, la cd. “ sostituzione a scavalco ” impiegata nel provvedimento impugnato che non richiede alcuna comparazione dei curricula degli interessati deve ritenersi del tutto legittima, alla luce dell’impossibilità di prorogare nuovamente con il meccanismo di sostituzione previsto dal comma 4 dell’art. 22 stante le ripetute proroghe dello stesso fino a raggiungere il termine massimo di 18 mesi.

2.2 E, infine, la delibera impugnata è ben lungi dal non essere adeguatamente motivata stante l’espresso e chiaro richiamo alle delibere precedenti, la successione e la durata complessiva delle quali assumono il significato di presupposto legale della determinazione. Tale riferimento testuale ha, infatti, immediatamente permesso di individuare e circoscrivere il lasso temporale dell’istituto in precedenza adottato ai sensi del comma 4 dell’art 22 C.C.N.L. che, avendo avuto durata maggiore di 18 mesi, non è più potuto essere prorogato, a favore dell’utilizzato strumento della “ sostituzione a scavalco ” previsto dal comma 8 dell’art. 22 C.C.N.L..

3. Per queste ragioni il ricorso va respinto e le spese di giudizio sono liquidate, come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi