TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-06-26, n. 201900434

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-06-26, n. 201900434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900434
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2019

N. 00434/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00142/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.C.M. – Autoscuole Consorziate Maceratesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Medori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Garibaldi, 87;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della sanzione di sospensione del nulla osta allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il rilascio ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente - Registro Decreti R 0000462 del 15.12.2017 – emanato dal Direttore Generale Territoriale Nord-Est, comunicato con lettera Registro.Ufficiale.U.0261354 del 15.12.2017, ricevuta il 22.12.2017, e di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, in particolare, del verbale di ispezione del 19.1.2017 (Prot. 6056 del 19.10.2017) Corso CQC 4/2017 e della comunicazione - Registro.Ufficiale.U.0028916 del 6.2.2018 - di avvio del procedimento di revoca del nulla osta allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica rilasciato dalla DGT competente, ai sensi del Capo II del d.lgs. n. 286 del 2005, in applicazione della legge n. 241 del 1990 e del D.M. 20.9.2013;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del D.D. n. 39 del 15.3.2018, notificato con comunicazione del 15.3.2018, con il quale è stato revocato il nulla osta allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il rilascio ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), e di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, in particolare della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 6.2.2018;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche MIT) ad organizzare corsi per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente, in virtù di nulla osta concesso in data 2 febbraio 2015, prot. n. 251. All’esito di ordinarie procedure di controllo poste in essere dal MIT, sono emerse talune irregolarità nello svolgimento del corso CQC-3/2017 oggetto di autorizzazione, sicché, con decreto del Direttore Generale n. 462 del 15 dicembre 2017, il predetto Ministero ha disposto la sospensione, per venti giorni, del citato nulla osta, nonché ha contestualmente vietato alla ricorrente di tenere detti corsi, con l’avviso che, essendo stata irrogata per la seconda volta la sanzione di cui all’art. 15 del DM 20 settembre 2013, si sarebbe proceduto, con separato decreto, alla revoca del nulla osta medesimo.

Le irregolarità sulla base delle quali è stata irrogata la sanzione sono le seguenti:

- mancato svolgimento di una lezione programmata in data 12 ottobre 2017, che avrebbe dovuto tenersi dalle ore 17.00 alle ore 19.30 (cfr., verbale dell’ispezione posta in essere in pari data). Tuttavia, con riferimento a tale contestazione, la scuola ha allegato e documentato l’avvenuto inoltro di un fax, il 9 ottobre precedente, per comunicare che la stessa lezione sarebbe stata anticipata alle 14.30. L’Amministrazione, pur evidenziando l’irregolarità di tale forma di comunicazione - per essere ammessa unicamente quella a mezzo pec (punto 6.5.2 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014) - ha ritenuto che la circostanza potesse valere per valutare non grave la violazione anzidetta;

- in data 19 ottobre 2017, alle ore 17.50, il mezzo non è stato rinvenuto, dalla pattuglia della Polizia Stradale di Macerata impegnata nel controllo congiuntamente con gli ispettori del MIT, sul piazzale antistante la sede di ACM, nonostante la lezione programmata dovesse iniziare per le ore 18.00; sempre nella stessa data e con riferimento alla medesima lezione, il mezzo,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi