TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-17, n. 202400623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-17, n. 202400623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400623
Data del deposito : 17 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2024

N. 00623/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00835/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2020, proposto da
Investimenti Immobiliari Italiani – Invimit – Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D L, F S, J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Izzo in Catanzaro, corso Giuseppe Mazzini 74;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Amministrazione Provinciale di Catanzaro, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto 30 marzo 2020, n. 2843-A del Segretario Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con il quale “ai sensi dell'art. 10, comma 1 – titolo I capo I del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, l'immobile […] denominato “ex Caserma Triggiani già Convento delle Clarisse di Santa Chiara (sec. XIII)” […] è dichiarato di interesse particolarmente importante e viene, pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato decreto legislativo” (di seguito anche solo “Decreto”);

nonché, ove occorrer possa

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Catanzaro Cosenza e Crotone del 28 novembre 2019 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di particolare importanza dell'Edificio denominato “ex Caserma Triggiani” e apposto il vincolo ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 2.7.2020 e depositato il 20.7.2020, la Investimenti Immobiliari Italiani – Invimit – SGR S.p.A. (anche solo SGR) ha esposto:

-) con contratto di compravendita rogato il 28.7.2016 il fondo immobiliare FIA riservato “I3 - Patrimonio Italia” (di seguito “ Fondo ”) ha acquistato dalla Provincia di Catanzaro l’immobile sito in Comune di Catanzaro, con accesso principale da via Trieste n. 1 e precisamente il complesso immobiliare adibito a Comando Provinciale dei Carabinieri, denominato "Caserma Triggiani, costituito da due corpi di fabbrica tra loro comunicanti, costituiti da uffici e alloggi, di cui il primo sviluppantesi su tre livelli fuori terra, e il secondo sviluppantesi ai piani seminterrato, terra, primo e secondo, con annesse aree urbane carrabili in parte adibite a parcheggio, oltre a corte esclusiva ” (di seguito anche solo “ Immobile ”), con superficie commerciale di circa 14.164,98 mq (corrispondente ad una superficie lorda di circa 18.121,32 mq.) al prezzo di € 14.100.000,00;

-) al fine di sottoscrivere il contratto, la SGR ha condizionato l’acquisto alla verifica della sussistenza di un interesse culturale per l’Immobile ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, essendo questo di proprietà pubblica e costruito da oltre 70 anni, per cui operava la presunzione di cui all’art. 12, comma 1 del suddetto decreto, ragion per cui, ricevuta la proposta di acquisto, la Provincia di Catanzaro, proprietaria dell’Immobile, avviava il procedimento di verifica dell’interesse culturale, a sua volta concluso negativamente con provvedimento del 19.4.2016;

-) a seguito di campagna d’opinione contraria all’esecuzione di lavori di ristrutturazione sull’Immobile, in data 28.11.2019 la SGR accusava nota con cui la locale Soprintendenza del Ministero avviava il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell’Immobile, precedentemente esclusa, apponendovi il vincolo cautelare di cui all’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 42/2004;

-) il procedimento di verifica è stato poi concluso con il quivi impugnato, decreto 30 marzo 2020, n. 2843-A del Segretario Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con il quale “ ai sensi dell’art. 10, comma 1- titolo I capo I del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, l’immobile di cui alle premesse denominato" ex Caserma TRIGGIANI già Convento delle Clarisse di Santa Chiara (sec.XIII)" del comune di Catanzaro ricadente nella particella 573, sub 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 del Foglio 48 del Comune di Catanzaro, come da allegata planimetria, è dichiarato di interesse particolarmente importante e viene, pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato decreto legislativo ”;

-) l’adozione del provvedimento impugnato ha comportato una riduzione considerevole del valore dell’Immobile: acquistato nel 2016 per € 14.100.000,00, stimato al 31.12.2019 in € 14.800.000,00, il 24.6.2020 è stato infine valutato in € 13.200.000,00.

1.1- Tanto premesso, il provvedimento impugnato viene contestato per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21

QUINQUIES E

21 NONIES DELLA L. 7

AGOSTO

1990, N. 241;
VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA;
ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DI DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E/O INCONGRUITA’ DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO.

I.1) Premessa la qualificazione del provvedimento impugnato quale atto di autotutela rispetto al provvedimento del 16.4.2016 di esclusione dell’interesse culturale, viene contestata l’invalidità dello stesso sia qualora qualificato come annullamento d’ufficio (art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990) sia qualora qualificato come revoca (art. 21 quinquies medesima legge), non sussistendo in alcun caso i relativi presupposti.

I.2) Nel primo caso (annullamento) non risulterebbe evidenziata alcuna ragione di interesse pubblico a base del provvedimento oltre al necessario contemperamento tra questo e l’interesse del privato destinatario. Né sarebbe all’uopo sufficiente il richiamo ad una falsa rappresentazione della realtà causata dall’incongruità della documentazione presentata dalla Provincia di Catanzaro unitamente all’istanza di verifica dell’interesse culturale, sia perché il Ministero è onerato dell’effettuazione di un’adeguata istruttoria, anche mediante sopralluoghi sia in quanto la documentazione illo tempore trasmessa non poteva definirsi falsa, incompleta o inesatta, rappresentando la situazione reale dell’immobile in modo da consentire le opportune valutazioni.

In ogni caso, un eventuale errore non può ridondare a danno del Fondo, l’altro neanche soggetto che ha presentato la documentazione in contestazione.

I.2.3) Il provvedimento impugnato è stato adottato oltre il limite temporale di cui all’art. 21 nonies , ossia quasi quattro anni dopo che il Ministero si era pronunciato sull’insussistenza dell’interesse culturale dell’Immobile, così ampliando la sfera giuridica del ricorrente.

I.3) Nell’ipotesi di revoca, non emergerebbe alcun motivo di pubblico interesse che possa giustificare l’adozione del provvedimento di revoca, né circostanze di fatto sopravvenute, imprevedibili all’atto della dichiarazione di insussistenza dell’interesse culturale nel 2016 e manca altresì ogni valutazione del controinteresse del Fondo.

II) VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL D.LGS. 22

GENNAIO

2004, N. 42;
VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, 8 E 10 DELLA L. 7

AGOSTO

1990, N. 241;
VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA;
ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DI DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E/O INCONGRUITA’ DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO.

II.1) Viene contestata la legittimità del decreto impugnato in quanto:

-) adottato senza una reale istruttoria;

-) non sorretto da adeguata motivazione, anche in ordine all’adeguatezza del vincolo;

-) sproporzionato e illogico, mancando tra l’altro ogni valutazione sulla ragionevolezza della statuizione;

-) privo di ogni proporzionale bilanciamento degli interessi coinvolti.

II.2) Vengono contestati i profili a base della dichiarazione di importanza culturale, affermandosi di contro che:

-) l’immobile si sviluppa per oltre 18.000 mq e si estende su un’area amplissima tra la Villa Margherita e il Teatro Politeama, è composto da più piani ognuno dotato di destinazione diversa (alloggi per i militari, camerate, uffici, autorimesse), ha subìto nel corso degli anni e di recente numerosi interventi che ne hanno determinato l’attuale sagoma esterna e la suddivisione interna degli spazi;

-) nel complesso, nessuno degli ambienti interni si caratterizza per un particolare pregio, mancando nelle facciate esterne evidenza alcuna riconducibile all’originaria funzione conventuale, né l’immobile è identificabile quale esempio di architettura militare, avendo avuto nell’ultimo secolo un utilizzo meramente burocratico;
in sostanza, il contesto architettonico è quello di un edificio estremamente ampio, che nel tempo ha subìto alterazioni che hanno fatto scomparire l’originaria impostazione architettonica, lasciando perdere del tutto le tracce della funzione religiosa come pure la funzione militare;

-) sarebbero pertanto erronee, oltre che declamate in termini meramente generici, le “intuibili” ragioni per cui l’Immobile costituirebbe una testimonianza della storia religiosa, sociale e militare della Città di Catanzaro, né è stato indicato perché gli elementi architettonici sarebbero riconducibili all’originario impianto religioso e non risiedano nelle superfetazioni successive;

-) mancherebbe qualsivoglia elemento idoneo ad individuare la riconoscibilità dell’impianto dell’originaria chiesa delle Clarisse e a porre un qualsivoglia riferimento alla portata realmente evocativa degli elementi architettonici “appena intuibili”, non essendo sufficienti non meglio specificati “passaggi ad arco” e “superfici voltate” per inferirne con assoluta certezza la riconducibilità al precedente impianto religioso e la “portata evocativa”, anche alla luce di rimaneggiamenti e modifiche consistenti anche in epoca recente, come ammesso dallo stesso Ministero ed essendo superfici voltate e passaggi ad arco caratteristiche a numerosi edifici, anche contemporanei e privi di qualunque interesse, dunque non indice di univoca riconducibilità ad un impianto architettonico ormai superato da secoli o comunque privi di portata realmente evocativa;

-) quanto alle richiamate “ stratificazioni rinvenibili nel complesso ”, che rappresenterebbero “ un valore storico che è necessario salvaguardare ”, afferma il ricorrente che, dall’ampio corredo fotografico allegato al Due diligence report, ci si avvede dell’estrema eterogeneità degli ambienti, nessuno dei quali presenta caratteristiche, interne ed esterne, utili a distinguerlo da un qualunque complesso immobiliare destinato ad una pubblica funzione, da cui abnormità del provvedimento impugnato e della mera apparenza della motivazione.

II.3) Viene contestata la carenza di motivazione circa l’adeguatezza e la proporzionalità del vincolo imposto, non essendo comprensibile la ragione per cui, sulla base di pochi elementi architettonici e sulla portata evocativa delle successive stratificazioni, si sia ritenuto di estendere il vincolo indiscriminatamente alle autorimesse in cemento armato, agli alloggi, agli uffici occupati dall’Arma dei Carabinieri, alle camerate, ai corridoi illuminati al neon e agli ambienti abbandonati del circolo ufficiali e dell’ ex infermeria al pian terreno, costituenti ambienti tra loro eterogenei e non riconducibili all’originario impianto.

II.4) I summenzionati profili di asserita illegittimità–abnormità e mancanza di proporzionalità del vincolo- ridonderebbero anche in sviamento di potere, essendosi in realtà il Ministero determinato esclusivamente a seguito di pressioni di poche associazioni esponenziali e dal contesto territoriale, sostenuto dalla stampa locale e non dalla reale intenzione di proteggere il bene, per il quale la valutazione originaria deponeva nel senso dell’assenza di un interesse culturale.

1.2- Contestualmente viene spiegata domanda risarcitoria avverso il Ministero resistente per:

-) il ristoro di tutti i danni che potrebbero derivare da tale decreto non evitabili con l’annullamento;

-) in subordine, per i danni cagionato dal comportamento gravemente colposo del Ministero il quale, a causa della propria negligenza nelle valutazioni compiute nel 2016, ha determinato INVIMIT ad acquistare l’Immobile confidando nella correttezza delle valutazioni circa l’insussistenza dell’interesse culturale.

2- Con atto depositato il 21.7.2020 si è costituito il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per resistere al ricorso.

3- In vista della trattazione del merito sono stati depositati documenti e memorie dalle parti.

4- All’udienza pubblica del 7.2.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

5- Viene in primo luogo scrutinata la domanda di annullamento.

5.1- La domanda è infondata.

5.2- Viene anzitutto scrutinato il primo motivo.

5.2.1- Il motivo è infondato.

5.2.2- Occorre anzitutto ricostruire la vicenda nel suo complesso.

A- Con provvedimento del 19.4.2016 il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che, relativamente all’immobile adibito a “Caserma dei Carabinieri” in Viale Trieste, accatastato al fl. n. 47, partt. nn. 978 e 979 e al foglio n. 48 part. 573, 572, 864, 866, 843 e 1720, la Commissione Regionale per il patrimonio culturale aveva deliberato la non sussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 42 del 2004, ragion per cui detto immobile veniva escluso dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

B- Successivamente, con nota del 28.11.2019 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone ha avviato un procedimento ai sensi degli artt. 13 e 15 d.lgs. n. 42 del 2004 per l’apposizione del vincolo ai sensi dell’art. 10 comma 3 e dell’art. 13 del suddetto decreto sull’immobile, relativamente al foglio n. 48 particelle n. 573 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

In particolare, la Soprintendenza:

-) ha richiamato il carteggio agli atti del precedente procedimento, la situazione dell’edificio con la sua ubicazione nonché il precedente procedimento di verifica dell’interesse culturale avviato dalla Provincia di Catanzaro ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, conclusi negativamente;

-) ha quindi rappresentato la successiva emersione, dalla documentazione agli atti, di una serie di incongruenze sui dati dell’Amministrazione provinciale attinenti la datazione del complesso, i riferimenti catastali non aggiornati e non corrispondenti alla effettiva situazione corrente, nonché la carenza descrittiva della scheda e la rappresentazione fotografica;

-) ha osservato che a quanto ora esposto è seguito l’avvio del procedimento di proposta di un nuovo vincolo di tutela monumentale riferita all’intero palinsesto architettonico di cui veniva rilevata la valenza culturale per le ragioni ivi esposte, richiamando altresì alcuni esiti della fase istruttoria.

C- A conclusione del procedimento, con decreto n. 2843 del 30.3.2020 il Segretario Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento, dato atto dell’assenza di osservazioni da parte del proprietario e considerata la relazione istruttoria, ha dichiarato di interesse particolarmente rilevante, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, l’immobile “ex Caserma Triggiani” già Convento delle Clarisse di Santa Chiara (per le ragioni a sostegno della dichiarazione. v. di seguito, § 5.3.2 e § 5.3.3).

5.2.3- Ricostruita la vicenda nei termini anzidetti, parte ricorrente afferma anzitutto che l’atto di dichiarazione di interesse culturale quivi gravato costituirebbe esercizio del potere di autotutela rispetto alla precedente ricognizione negativa dell’interesse culturale e, alla luce di ciò, ne contesta la legittimità in quanto asseritamente carente dei relativi presupposti, tanto nell’ipotesi in cui questo venga qualificato come atto di annullamento (come peraltro sembra propendere anche nelle memorie ex art. 73 c.p.a.) sia nell’ipotesi di qualifica come atto di revoca.

5.2.4- Orbene, il Collegio non condivide tali affermazioni né quanto alla qualificazione del potere esercitato con l’atto impugnato, né quanto alle conseguenze in termini di legittimità dello stesso.

In altri termini, nel caso di specie non è da ritenersi anzitutto che l’Amministrazione resistente abbia esercitato il potere di autotutela strettamente inteso e, anche in tale caso, non sarebbe dato riscontrare l’esistenza di un atto di annullamento in autotutela o di revoca e, gradatamente, anche ammessa la suddetta qualificazione l’atto impugnato resterebbe immune dalle censure prospettate.

5.2.5- In primo luogo, premesso che “ Il principio di buon andamento impegna la P.A. ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da circostanze sopravvenute ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente. Il potere di autotutela decisoria in capo alla P.A. non ha, in verità, come unica finalità il mero ripristino della legalità, costituendo una potestà discrezionale che deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall'ordinamento e concernenti l'opportunità di correggere l'azione amministrativa svoltasi illegittimamente ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 01/10/2021, n.6150;
Cfr.

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