TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-03-21, n. 201903773
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2019
N. 03773/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03338/2018 REG.RIC.
N. 07271/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati F A C, C T e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli Avvocati C T e M G in Roma, via Piemonte n. 39;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7271 del 2018, proposto da
C M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati F A C e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato C T in Roma, via Piemonte n. 39;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Agenzia del Demanio e Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
per l’annullamento
quanto al RICORSO n. 3338 del 2018:
ricorso introduttivo:
- della nota di Roma Capitale - Municipio Roma X del 10 gennaio 2018, prot. n. 3071, avente ad oggetto la determinazione del “Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2017” relativo allo stabilimento balneare denominato “Venezia” sito in Ostia Lido – Roma al Lungomare Amerigo Vespucci n. 8 (concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 17 del 19 settembre 2008);
- ove occorra, della Circolare n. 22 del 25 maggio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti, nella parte in cui ha interpretato (erroneamente) gli aspetti applicativi delle disposizioni normative introdotte con la legge n. 296/2006 in tema di criteri per l’applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
- ove occorra, della delibera n. 5 del 26 novembre 2015, di Roma Capitale - Municipio Roma X, mediante cui il Municipio ha redatto una nuova scheda di Analisi del Territorio del X Municipio, nella parte in cui viene attribuito il valore di “Alta Valenza Turistica” alle aree del demanio marittimo ricadenti nel suo territorio, facendo ricadere l’area costiera romana in categoria “A”;
nonché degli atti precedenti, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
motivi aggiunti depositati il 21 dicembre 2018:
della nota di Roma Capitale - Municipio Roma X prot. CO20180163983 del 24 ottobre 2018, comunicata in pari data, recante “Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2018 - Stabilimento Balneare denominato “Venezia” , nonché degli atti ad essa precedenti, successivi, conseguenziali e comunque connessi.
quanto al RICORSO n. 7271 del 2018:
ricorso introduttivo:
della nota di Roma Capitale - Municipio Roma X del 20 marzo 2018, prot. n. 36093, avente ad oggetto la “parziale rettifica dei Canoni Demaniali Marittimi per le annualità dal 2007 al 2016 - Stabilimento balneare denominato “Venezia” sito in Roma al Lungomare Amerigo Vespucci n. 8” ;
motivi aggiunti depositati il 29 novembre 2018:
della nota di Roma Capitale - Municipio Roma X prot. CO20180147123 del 27 settembre 2018, notificata il 28 settembre 2018, e della nota di Roma Capitale - Municipio Roma X prot. CO20180180133 del 23 novembre 2018, notificata in pari data.
Visti i ricorsi introduttivi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’Agenzia del Demanio del Lazio, della Regione Lazio e della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è concessionaria del tratto di demanio marittimo comprendente lo stabilimento balneare denominato “Il Venezia”, sito in Ostia Lido, Lungomare Amerigo Vespucci n 8, in forza della concessione demaniale marittima n. 17 del 2008, con validità per 25 anni.
Alla stessa risulta in concessione un’area demaniale marittima di circa 20.000 mq.
In data 8 giugno 2010 si è tenuto un sopralluogo congiunto del personale dell’Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto del Comune di Roma - ufficio Demanio marittimo del Genio civile - e del concessionario, finalizzato ad accertare la consistenza del complesso balneare.
L’1 e il 2 marzo 2016 vi è stato un ulteriore sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, alla presenza di rappresentanti di Roma Capitale, Capitaneria di Porto di Roma e Agenzia del Demanio.
Nel relativo verbale si legge che la linea di battigia arriva in alcune zone a ridosso della prima fila di cabine in legno/materiale plastico, lasciando a vista i pali di fondazione realizzati in legno.
Con provvedimento di Roma Capitale - Municipio X - del 10 gennaio 2018, il canone è stato quantificato per l’anno 2017 in complessivi euro 170.858,0470, di cui euro 148.572,2148 dovuti al Demanio dello Stato ed 22.285,8322 alla Regione Lazio.
In data 29 gennaio 2018 la Società ricorrente ha presentato all’Amministrazione istanza di revisione in autotutela, rimasta inevasa, nella quale, tra le altre cose, essa ha fatto rilevare l’erosione della costa, per effetto della quale spetterebbe un dimezzamento del canone.
Con il ricorso introduttivo n. 3338/2018 sono stati impugnati il citato provvedimento di Roma Capitale - Municipio X - del 10 gennaio 2018, avente appunto ad oggetto la determinazione del canone demaniale marittimo per l’anno 2017 relativo al su richiamato stabilimento balneare, e, ove occorra, la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale dei Porti n. 22 del 25 maggio 2009, nonché la delibera di Roma Capitale - Municipio X - n. 5 - del 26 novembre 2015, laddove viene attribuito il valore di alta valenza turistica alle aree del demanio marittimo di Ostia Lido.
Sono state dedotte le seguenti doglianze:
I. Con riferimento alla tabella ii) relativa alle “differenze tra perizia tecnica asseverata e sopralluogo tavolo tecnico congiunto” :
1) Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 296/2006 - violazione e falsa applicazione dell’art. 49 codice della navigazione. Inapplicabilità dei valori OMI relativi alle pertinenze demaniali, anche in esito all’ordinanza del Tribunale di Roma - sezione distaccata di Ostia proc. n. 396/08. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, carenza di istruttoria e manifesta illogicità.
Si contesta in primo luogo la parte di canone concessorio relativa all’area pertinenziale, a destinazione commerciale, per mq 576,74.
Al riguardo si assume il carattere non pertinenziale dell’area de qua , sostenendosi che essa non sarebbe mai passata in proprietà dello Stato, dal momento che la concessione in capo alla ricorrente sarebbe ininterrotta.
Si richiama anche l’ordinanza del Tribunale di Roma - sezione distaccata di Ostia - del 23 giugno 2008, che, accogliendo un ricorso ex articolo 700 c.p.c., aveva disposto la sospensione della esecutorietà dei provvedimenti del Comune di Roma, recanti gli ordinativi di introito per gli anni 2007-2008, relativamente alla voce canone di mercato per pertinenze demaniali marittime, con inibitoria, per il Comune stesso, di dare seguito a qualsiasi atto conseguente dipendente da tali provvedimenti.
Inoltre si osserva che, in base alle istruzioni dell’Agenzia del Territorio per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare, devono essere escluse dal computo metrico della superficie utile lorda i passaggi e le zone ludiche site al suo interno e, in tal senso, la perizia tecnica di parte ha ridotto la quantificazione delle pertinenze commerciali a mq 450,73, a fronte dei 576,74 mq rilevati dall’Amministrazione.
Si contesta