TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2022-10-24, n. 202202789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2022-10-24, n. 202202789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202789
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 02789/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01379/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2022, proposto da
C Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, Alfredo C, Y D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nonché sul ricorso proposto in via incidentale da M P, A P, N A, G P, C P, A P, rappresentati e difesi dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sol Gas Primari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aniello Di Mauro, Nicola Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto del Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania n. 58 del 20 maggio 2022: annullamento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 del permesso di costruire n. 70 del 22 maggio 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Sol Gas Primari S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da M P, A P, N A, G P, C P, A P;

Visto l’intervento ad adiuvandum del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la C Costruzioni s.r.l. (in appresso, C. C.) impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto dirigenziale (D.D.) n. 58 del 20 maggio 2022, col quale il Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania aveva annullato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, il permesso di costruire (PdC) n. 70 del 22 maggio 2012, avente per oggetto la demo-ricostruzione, col beneficio dell’incremento volumetrico del 35% ex art. 5 della l. r. Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale), dell’edificio residenziale ubicato in Salerno, via Mecio Gracco, e censito in catasto al foglio 53, particelle 56 e 699;

- l’annullamento del PdC n. 70/2012, richiesto il 20 ottobre 2016 (prot. n. 686662) dalla Sol Gas Primari s.r.l. (in appresso, S. G. P.) – in qualità di titolare dell’opificio industriale ubicato in Salerno, via Firmio Leonzio, n. 2, adibito alla produzione di ossigeno, azoto e argon tramite distillazione frazionata dell’aria –, nonché disposto dall’interpellata amministrazione regionale in esecuzione della sentenza n. 1012 del 21 aprile 2021 (pronunciata da questa Sezione in accoglimento del ricorso iscritto a r.g. n. 112/2021, proposto dalla menzionata S. G. P. avverso il silenzio inadempimento serbato sulla propria istanza), era, segnatamente, motivato in base al rilievo che l’intervento assentito, per effetto dell’incremento volumetrico e, quindi, abitativo – ossia del corrispondente aumento dell’indice di affollamento – dal medesimo implicato, aveva comportato un aggravio del rischio e delle conseguenze di un incidente rilevante riconducibile alla contigua localizzazione del prefato opificio industriale e, pertanto, avrebbe dovuto essere previamente sottoposto al parere del competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Campania, così come previsto dall’art. 22, commi 1, lett. c, e 10, del d.lgs. n. 105/2015 (sostitutivo del previgente art. 14 del d.lgs. n. 334/1999);

- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, con esposizione non propriamente improntata al canone di sinteticità ex art. 3, comma 2, cod. proc. amm., che la Regione Campania: a) in violazione del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo e contraddittoriamente, avrebbe omesso di valutare gli interessi antagonistici alla rimozione del PdC n. 70/2012, astenendosi dall’interpellare il CTR, in via di convalida del rilevato vizio procedimentale, nonostante, all’indomani del rilascio di quest’ultimo, il medesimo CTR, con parere acquisito dal Comune di Salerno al prot. n. 89393 del 17 maggio 2018, si fosse espresso favorevolmente in merito alla compatibilità territoriale del divisato aumento del livello di rischio della S. G. P. (per effetto dell’ampliamento del relativo stabilimento mediante realizzazione di un deposito di gas naturale liquefatto, GNL) e nonostante con D.D. della Direzione generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 42 dell’11 aprile 2018 fosse stata esclusa l’assoggettabilità di siffatto intervento a valutazione di impatto ambientale (VIA);
b) in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 334/1999, così come sostituito dal vigente art. 22 del d.lgs. n. 105/2015, avrebbe postulato, con riferimento al progetto assentito col PdC n. 70/2012 (avente per oggetto un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione), la sussistenza di una ipotesi di rischio implicante il previo pronunciamento del CTR;
c) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, non avrebbe assicurato la partecipazione al procedimento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 ai proprietari delle unità abitative dell’immobile demo-ricostruito;
d) avrebbe illegittimamente omesso di compulsare il Comune di Salerno ad ovviare al rilevato vizio procedimentale;
e) in difetto di motivazione, non avrebbe giustificato le ragioni di interesse pubblico prevalente alla rimozione del titolo edilizio rispetto all’antagonistico interesse privato alla sua conservazione, consolidatosi, in termini di affidamento, nel considerevole temporale trascorso dal momento di relativo conseguimento;

- con atto impropriamente qualificato come “ricorso incidentale”, ma sostanzialmente configurantesi a guisa di ricorso autonomo, siccome ritualmente notificato alle controparti processuali, depositato in giudizio ed assistito dal regolare versamento del contributo unificato dovuto, Pappalardo Michele (in appresso, P. M.), P A (in appresso, P. Am.), A N (in appresso, A. N.), P G (in appresso, P. G.), P C (in appresso, P. C.) e P A (in appresso, P. An.), in qualità di proprietari di singole unità immobiliari ricomprese nel fabbricato demo-ricostruito giusta PdC n. 70/2012, impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il D.D. n. 58 del 20 maggio 2022;

- tale gravame era affidato ad argomenti censori perfettamente sovrapponibili a quelli articolati dalla C. C.;

- l’intimata Regione Campania e la controinteressata S. G. P. si costituivano in resistenza;

- interveniva, inoltre, ad adiuvandum il Comune di Salerno;

- i ricorsi proposti venivano chiamati all’udienza del 5 ottobre 2022 per la trattazione dell’incidente cautelare sollevato da P. M., P. Am., A. N., P. G., P. C. e P. An.;

- nell’udienza camerale emergeva che le cause erano mature per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione dei ricorsi nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, innanzitutto, che:

- l’abrogato art. 14 del d.lgs. n. 334/1999 (vigente, ratione temporis, al momento del rilascio del PdC n. 70/2012) stabiliva che: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per: a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. (…).

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