TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2018-10-05, n. 201809756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2018-10-05, n. 201809756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809756
Data del deposito : 5 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2018

N. 09756/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01499/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2009, proposto da
M P, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R Z C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandro Vii, 86;

contro

Croce Rossa Italiana - Cri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della mancata promozione al grado di maggiore per mancanza del requisito di cui all’art. 3, paragrafo 2, dei D.D.L. n. 379/46 e dall’art. 77 del R.D. 10.2.1936, n. 484 modificato con legge 25.7.1941, n. 883;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana - Cri;

Vista la dichiarazione resa in udienza con la quale il patrono del ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;

Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Pasquale Mancuso, in servizio presso la C.R.I dal 5 maggio 1990, con il grado di capitano, ritenendo di essere in possesso del trattamento economico previsto per il grado di Colonnello, per effetto dei miglioramenti economici ottenuti con la cd. “omogeneizzazione stipendiale” (L. 250/2001) e, quindi, del titolo-requisito di cui all’art. 3 para. 2 lett. b del D.D.L. n. 379/1946, ha chiesto di avvalersi di detto titolo per l’avanzamento "a scelta" al grado di Maggiore con il q.a. 2004.

Tuttavia non è stato “preso in esame” per l'avanzamento (il trattamento economico previsto per il grado di Colonnello, per l’anno 2004, risultava essere di € 3.150,09 mentre le competenze del ricorrente, per tale anno, erano di € 3.056,86).

La C.R.I. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 21 settembre 2018, il patrono del ricorrente ha rappresentato che il suo assistito non ha più interesse alla definizione della controversia.

Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.

L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

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