TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-10-14, n. 201301380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-10-14, n. 201301380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301380
Data del deposito : 14 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00738/2013 REG.RIC.

N. 01380/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00738/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2013, proposto da:
S.A.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e in qualità di mandataria del r.t.i. con Viaggi Vacanze di C Renzo &
C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. D M, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Giuri in Firenze, via

XXIV

Maggio 3;

contro

il Comune di Orbetello in persona del Sindaco in carica, non costituito;

per l'accertamento, ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a.,

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione comunale, che si è formato il giorno 21.12.2012, rispetto alla diffida inviata dalla S.A.P. s.r.l. - in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con Viaggi Vacanze di C Renzo &
C. s.n.c. - in data 20.11.2012, e per la conseguente condanna del Comune di Orbetello all'adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l’impresa S.A.P. s.r.l., in raggruppamento temporaneo con l’impresa Viaggi Vacanze di C Renzo &
C. s.n.c., è concessionaria per la gestione di alcune aree destinate a parcheggio veicoli, oneroso e non custodito, e del relativo servizio di bus navetta;

- con diffida in data 20 novembre 2012 ha invitato il concedente Comune di Orbetello ad avviare un procedimento amministrativo per modificare le tariffe dei servizi oggetto della concessione, in modo da garantire la copertura dei costi ed un adeguato utile imprenditoriale;

- a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione ha proposto il presente ricorso, notificato il 17 maggio 2013 e depositato il 27 maggio 2013, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo di dichiarare l’illegittimità del silenzio dalla stessa serbato e di condannarla all’adozione di un provvedimento espresso, fondando la richiesta sull’assunto che per quanto il contratto di concessione non preveda una clausola di revisione tariffaria, tuttavia il meccanismo revisionale opererebbe egualmente ex lege in virtù del disposto di cui all’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici (di seguito: “Codice”);

- il Comune di Orbetello non si è costituito;

Considerato che:

- l’obbligo di attivare il procedimento a seguito della presentazione di un’istanza sussiste a carico delle amministrazioni pubbliche laddove il primo consegua obbligatoriamente alla seconda (art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241), ed è escluso in caso di istanze manifestamente infondate (C.d.S. V, 8 luglio 2011 n. 4092);

- il contratto di concessione intercorso tra la ricorrente ed il Comune di Orbetello non contiene una clausola di revisione tariffaria e non obbliga quindi il secondo ad aprire un procedimento in tal senso, pur a seguito di istanza della prima;

- il disposto di cui all’art. 115 del Codice invocato dalla ricorrente a tale scopo non è applicabile alle concessioni di servizi le quali, a norma dell’art. 30 del medesimo Codice, sono assoggettate alle sole sue disposizioni in tema di contenzioso nonché all’art. 143, comma 7, che non rilevano nella presente controversia;

- la conclusione, in linea con il dettato letterale della legge, è convincente anche sotto il profilo logico poiché se l’obbligo della revisione periodica del prezzo dei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa ha il fine di controllare, nell’intereresse dell’Amministrazione, che il corrispettivo pattuito si mantenga conforme nel tempo ai parametri di riferimento garantendo la correttezza del rapporto sinallagmatico, nella concessione di servizi tale finalità non ha ragion d’essere poiché questa si caratterizza per l’assenza di esborso di pubblico denaro, in quanto il concessionario trova la propria remunerazione nella riscossione delle tariffe assumendosene il rischio economico (C.G.C.E III, 10 settembre 2009;
C.d.S. VI, 4 settembre 2012 n. 4682);

- la sentenza del T.A.R. Cagliari n. 338/2006 é antecedente all’emanazione del Codice e non appare quindi pertinente al caso di specie;

- la normativa che impone la revisione del prezzo in tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa non attiene nemmeno ai principi comunitari né ai principi generali in tema di contratti pubblici, richiamati dall’art. 30, comma 3, del Codice in tema di concessioni di servizio, i quali riguardano la fase di scelta del concessionario e non quella di esecuzione del contratto di concessione;

Ritenuto pertanto che la ricorrente non possa vantare una posizione giuridicamente tutelata all’attivazione di un procedimento amministrativo finalizzato alla revisione delle tariffe dedotte nel contratto di concessione intercorso con il Comune di Orbetello, e che quindi il presente ricorso debba essere respinto;

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