TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-08-07, n. 202000513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-08-07, n. 202000513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000513
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2020

N. 00513/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00443/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2020, proposto da
L.B. Trasporti di Biancotto Luciano e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G E G, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Torino, non costituita in giudizio;

nei confronti

Centro Eco Demolizioni Settimo s.r.l., non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza, previa adozione di misure cautelari,

alla sentenza n. 148/2020 emessa in data 24 aprile 2020 dal Giudice di pace di Ivrea, che, in accoglimento del ricorso proposto da L.B. Trasporti s.n.c., ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n. 14375395 emessa dal Prefetto di Torino in data 11 ottobre 2019, con la quale era stata disposta la confisca amministrativa del motociclo Honda CRF 250 R, con numero di telaio JH2ME10A0FK201953, di proprietà della ricorrente, previa adozione di ogni provvedimento necessario ad assicurare l'effettività della tutela, ivi compresa, per quanto occorra, la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia degli atti adottati dall'Amministrazione in violazione e/o elusione del giudicato, quale, segnatamente, il provvedimento emanato dalla Prefettura di Torino in data 22 maggio 2020, che, in pretesa esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Ivrea, ha subordinato la restituzione del veicolo illegittimamente sequestrato a condizioni non previste né dal titolo né dalla legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha adito l’intestato TAR, deducendo di essere proprietaria di un motociclo sequestrato in data 17.2.2019;
avverso il verbale di contestazione e sequestro amministrativo veniva proposto ricorso innanzi al giudice di pace di Ivrea che, con la sentenza n. 148/2020, annullava l’ordinanza ingiunzione, disponendo il dissequestro del motociclo.

In data 22.5.2020 la Prefettura di Torino ha adottato un ulteriore provvedimento con cui ha nuovamente annullato l’ordinanza ingiunzione e disposto il dissequestro e restituzione del motociclo subordinandola al pagamento delle spese di trasporto e custodia, nonché all’esibizione di una polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, pena la vendita del motociclo in caso di mancato adempimento entro tre mesi. Il motociclo non risulta omologato per la circolazione stradale, circostanza che non consente l’assicurazione per responsabilità civile. Le condizioni apposte risultano quindi in parte impossibili.

Sostiene parte ricorrente che l’amministrazione resistente sarebbe venuta meno all’obbligo di ottemperare alla sentenza emessa dal Giudice di pace, che avrebbe ex se imposto l’immediata restituzione del veicolo. La Prefettura avrebbe inoltre prestato acquiescenza alla decisione, emanando essa stessa un nuovo provvedimento di annullamento, sicchè la decisione dovrebbe dirsi definitiva. Tuttavia le prescrizioni imposte impedirebbero di fatto la restituzione, integrando quindi atto in violazione/elusione del giudicato.

L’amministrazione resistente, regolarmente intimata, non si è costituita.

Con decreto n. 355/2020 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta, evidenziando tra l’altro come la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non risulti formalmente passata in giudicato.

All’udienza del 29.7.2020 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

E’ pacifico che la sentenza di cui si invoca l’ottemperanza non sia formalmente passata in giudicato.

L’ottemperanza, con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che attengono evidentemente a questioni sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione, presuppone il formale passaggio in giudicato della decisione e vede i poteri del giudice amministrativo, proprio perché privo di giurisdizione sulla res litigiosa , limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza;
è pacifico che la sentenza per cui è causa non risulta passata in giudicato, non essendo decorsi i termini per la sua impugnazione.

Sostiene parte ricorrente che la definitività della decisione sarebbe desumibile da questo TAR alla luce della condotta dell’amministrazione che vi avrebbe prestato acquiescenza, disponendo essa stessa l’annullamento dell’ordinanza già annullata dal giudice di pace.

Le tesi esposte in ricorso risultano tra loro intrinsecamente contraddittorie in fatto, non potendosi ad un tempo sostenere che l’amministrazione avrebbe fatto acquiescenza alla decisione (dandole quindi esecuzione) e la avrebbe altresì violata/elusa, chiedendone così la corretta esecuzione al giudice dell’ottemperanza;
inoltre la sentenza, in quanto di annullamento e con dispositivo che a questo solo si limita, risulta autoesecutiva.

Infine l’acquiescenza implica comunque una valutazione di fatto ultronea rispetto allo stretto decisum che, a tutto concedere, spetterebbe al giudice ordinario nella competente sede di impugnazione.

Da ultimo il provvedimento che il ricorrente qualifica come “elusivo” della decisione è un atto con il quale il Prefetto ha disposto in relazione alle successive spese di custodia e modalità di restituzione, come previsto dall’art. 213 del codice della strada, atto autonomo e come tale anch’esso impugnabile innanzi al giudice ordinario nuovamente unico giudice dotato sul punto di giurisdizione (Cass. 13 giugno 2018, n. 15515).

In definitiva il ricorso è palesemente inammissibile in quanto mancano i presupposti formali per adire il giudice dell’ottemperanza, e per di più la parte invoca da questo TAR pronunce ultronee rispetto alla mera ottemperanza che implicano la cognizione di atti rispetto ai quali il contenzioso è devoluto al giudice ordinario.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite sono compensate.

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