TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-08, n. 201909036
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Pubblicato il 08/07/2019
N. 09036/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08809/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8809 del 2010, proposto da
A L, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Anapo, 29 (c/o St di Gravio);
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione dell’assegno alimentare al medesimo riconosciuto, mediante inserimento, nella relativa base di computo, anche dell’indennità giudiziaria di cui all’art. 3 della L. 19.2.1981 n. 27;
la condanna delle Amministrazioni resistenti a rideterminare l’assegno alimentare includendovi l’indennità giudiziaria di cui all’art. 3 della L. 19.2.1981 n. 27, con effetto a decorrere dalla data del 5.2.2009 e riconoscimento degli arretrati con interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la memoria depositata il 6 giugno 2019, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che quanto rappresentato dal ricorrente determina la improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che può disporsi la compensazione delle spese del giudizio.