TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-05-11, n. 202000791

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-05-11, n. 202000791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000791
Data del deposito : 11 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2020

N. 00791/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2016, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, 8



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1



per l'annullamento

- della documentazione caratteristica n. ord. 8, dal 20 settembre 2014 al 19 settembre 2015, notificata il 17 ottobre 2015 e recante la qualifica finale “inferiore alla media”;

- dell’atto s.n. del 27 ottobre 2015 recante il verbale relativo all’ammonimento rivolto al Carabiniere in s.p., addetto alla dipendente Stazione di Olgiate Comasco, ai sensi della circolare n. 18999-20/D-36-2 Pers. di prot. in data 31.08.2000 del Comando Generale dell’Arma – I reparto – Ufficio personale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2016, -O-, carabiniere in servizio presso la stazione di Olgiate Comasco alla data dell’instaurazione del contenzioso, chiedeva l’annullamento della nota valutativa e dell’ammonimento meglio descritti in epigrafe.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:

- la documentazione caratteristica relativa al periodo 20 settembre 2014 - 19 settembre 2015, ovvero quella recante un giudizio finale di "inferiore alla media", sarebbe stava viziata, in quanto avrebbe avuto elementi di carattere peggiorativo rispetto ai precedenti documenti senza che, a dire del ricorrente, vi fosse stato alcun elemento giustificativo di tale peggioramento;

- le cosiddette "riservate personali"/ "note di indirizzo" o "appunti" - che in teoria avrebbero potuto sostenere, quali circostanze rilevanti, il giudizio negativo – dovrebbero essere escluse, in tesi, dal novero delle sanzioni disciplinari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1359 e ss. del d.lgs. n. 66 del 2010, né potrebbero, sempre in tesi, essere “fatte valere in logica conseguenza quale giustificazione per la flessione o valida motivazione a base della documentazione caratteristica”;

- non dovrebbe considerarsi come valida giustificazione della valutazione peggiorativa nemmeno la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta al ricorrente dal Comandante di Compagnia il 5 ottobre 2015, poiché la stessa, pur essendo una sanzione disciplinare, sarebbe stata irrogata in data 5 ottobre 2015, e quindi quindici giorni dopo la conclusione del periodo valutato e dieci giorni dopo la compilazione del giudizio del primo revisore;

- la motivazione della nota valutativa impugnata sarebbe contraddittoria e illogica anche nella parte in cui il ricorrente era stato descritto come "un militare che ha difficoltà di adattamento", non risultando tale circostanza, in tesi, corroborata da nessun fatto e giudizio pregresso;

- anche il giudizio del primo revisore sarebbe illegittimo, illogico e contraddistinto da erroneità nella valutazione e travisamento della situazione di fatto, in quanto il Comandante di Compagnia si

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