TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2010-04-23, n. 201008256

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2010-04-23, n. 201008256
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201008256
Data del deposito : 23 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03092/2010 REG.RIC.

N. 08256/2010 REG.SEN.

N. 03092/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3092 del 2010, proposto da:
M Z M Cudary, rappresentato e difeso dagli Avvocati L T e F B presso il cui studio in Roma Via Bergamo, n. 3 è elettivamente domiciliato,

contro

l’Ambasciata d’Italia in Islamabad nella persona del legale rappresentante p.t., il Ministero degli Affari Esteri nella Persona del Ministro legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 sono ex lege domiciliati,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 231 del 19 gennaio 2010 con il quale l’Ambasciata d’Italia in Islamabad ha negato il visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo al ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, nonché per il risarcimento dei danni;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata di Islamabad;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 21 L. 1034/71 (come novellato dall’art. 3 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);


RILEVATO, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento del 19 gennaio 2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro autonomo presentata dal predetto in quanto la società di cui lo stesso è socio sarebbe stata costituita da meno di tre anni;

RITENUTA, in particolare, fondata l’unica articolata censura con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 comma 4° D.P.R. n. 394/99 in quanto la norma in esame, posta dall’amministrazione a fondamento del gravato diniego, non è applicabile alla presente fattispecie;

AVUTO riguardo all’art. 39 comma 4° D.P.R. n. 394/99, stante il quale la dichiarazione d’insussistenza di motivi ostativi alla concessione del titolo autorizzativo all’esercizio di attività economiche e l’attestazione della disponibilità delle necessarie risorse economiche, indispensabili ai fini del conseguimento del visto d’ingresso per lavoro autonomo, possono essere “rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni”;

CONSIDERATO, inoltre, che come risulta dal certificato camerale della CCIAA di Genova il ricorrente è socio azionista della “ ITALPAK s.r.l.” costituita in Genova in data 31 dicembre 2008 ed ha partecipato alla predetta società attraverso un conferimento di denaro;

RILEVATO, pertanto, che il ricorrente non si trova nella condizione di socio prestatore d’opera costituente il necessario presupposto per l’applicabilità dell’art. 39 comma 4° D.P.R. n. 394/99 e del requisito temporale ivi previsto;

STANTI i principi enunciati dalla sezione in subiecta materia con sentenze rese in analoga fattispecie (

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