TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100352
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 00352/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia e Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;



per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a firma del Dirigente Responsabile, notificato al ricorrente a mezzo pec in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui l’Ufficio comunicava al sig. -OMISSIS-l’impossibilità di concessione del periodo di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, poiché testualmente “ …il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche… può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa… ” e concludeva “ …dalla documentazione prodotta a supporto dell'istanza si evince che la coniuge è in astensione anticipata dal lavoro fino al -OMISSIS- ”;

- di ogni altro atto, prodromico e conseguente a questo, conosciuto e disconosciuto dal ricorrente relativo alla vicenda amministrativistica de qua .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa per la decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, agente scelto della Polizia Penitenziaria all’epoca dei fatti in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- (Ancona), impugna il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria gli ha negato la concessione del beneficio di cui all’art. 42- bis del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. e quindi il trasferimento temporaneo presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- (-OMISSIS-). L’agente -OMISSIS-aveva richiesto il predetto beneficio in data -OMISSIS-, evidenziando:

- che il

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