TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300339
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Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00339/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02880/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2880 del 2010, proposto da S D C, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Francavilla di Sicilia, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della condotta illecita del Comune che, nell’ambito della gestione del servizio idroelettrico comunale, ha arbitrariamente collocato e non rimosso una linea elettrica aerea sul fondo del ricorrente, impedendogli di costruire ed ultimare una villetta, i cui lavori sono stati assentiti dal medesimo Ente,
per la condanna
del Comune intimato a rimuovere la predetta linea elettrica aerea, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi ed a risarcire i danni arrecati al ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Di Certo Salvatore è proprietario di un fondo sito nel Comune di Francavilla, identificato al catasto al foglio 43, part. 28, sul quale insiste un rudere per la cui trasformazione in civile abitazione ha ottenuto le concessioni edilizie n. 63/2004 e n. 1/2007.
Con ricorso notificato al Comune di Francavilla in data 21.10.2010, il sig. Di Certo assume che, in assenza di alcun titolo o autorizzazione, il Comune avrebbe collocato una linea elettrica sul suo fondo e l’avrebbe mantenuta anche dopo le intimazioni formali inviate per rimuoverle.
La presenza del traliccio e dei cavi elettrici avrebbe impedito la prosecuzione dei lavori di sopraelevazione e completamento dell’immobile in ristrutturazione.
Sicché, il sig. Di Certo ha adito questo Tribunale col ricorso in epigrafe, per chiedere:
a) l’accertamento dell’illegittima collocazione delle condutture sul proprio terreno;
b) la condanna del Comune alla rimozione delle predette e al risarcimento dei danni subiti per l’impossibilità di ultimare il progetto edilizio in corso, per quelli conseguenti alle spese sostenute per la progettazione, per il versamento degli oneri di urbanizzazione e per la impermealizzazione delle opere incomplete.
A tal fine ha dedotto la “violazione dell’art. 42 della Costituzione e della vigente normativa in materia;l’arbitraria condotta del Comune arrecante danni al ricorrente ex artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. e l’eccesso di potere”.
Pur se regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla di Sicilia.
All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2022, dopo avere il Presiedente indicato all’avvocato di parte ricorrente la probabile esistenza di un profilo di difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il ricorrente ha dedotto che il Comune avrebbe collocato una linea elettrica sul proprio fondo senza alcun titolo e al di fuori di qualunque procedura espropriativa, o impositiva di servitù. In tal senso ha prodotto in giudizio le missive formalmente inviate al Comune per chiederne la rimozione e le fotografie rappresentanti i tralicci elettrici.
Tale circostanza può considerarsi incontestata atteso che nessuna dimostrazione contraria è stata fornita dal Comune che – ricevuta la notifica del ricorso e già precedentemente intimato stragiudizialmente - non si è costituito in giudizio.
Ebbene, occorre tuttavia osservare che l’occupazione effettuata in via di mero fatto costituisce secondo ius receptum , cui questo Collegio intende fare riferimento, mero comportamento materiale non collegato all'esercizio, pur se illegittimo, del relativo potere (al riguardo v. Corte cost., n. 191 del 2006;Cass. civ., sez. un., n. 23462 del 2016;Cons. Stato, A.P., nn. 10 e 12 del 2007). Ne consegue che sull’istanza di risarcimento e sulla condanna alla cessazione dell’occupazione senza titolo, è competente a conoscerne il giudice ordinario, non venendo in rilievo posizioni di interesse legittimo, né sussistendo il collegamento concreto con l’esercizio del potere quale condizione all’incardinarsi della giurisdizione esclusiva.
Ciò premesso, tenuto conto che ai sensi dell’art. 74 c.p.a. - "la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme" – si riporta la seguente giurisprudenza aderente ai principi di cui sopra:
- Consiglio di Stato, sez. II, 09/11/2020, n. 6863: "Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta risarcitoria il cui presupposto sia la trasformazione del fondo in assenza di un atto autoritativo formale, ovvero in forza di un mero comportamento materiale, non collegato, cioè, all'esercizio, pur se illegittimo, del relativo potere";
- Cassazione civile, sez. I, 12/07/2016, n. 14180: “L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere”;
- Cassazione civile sez. un., 29/03/2011, n.7103: “Il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere, ai sensi dell'art. 122 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che l'esercente dell'elettrodotto rimuova o collochi "diversamente le condutture e gli appoggi", può essere fatto valere avanti al g.o. quando lo spostamento preteso non comporti di necessità l'adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica, cioè quando la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell'esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, poiché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104”.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, deve rilevarsi che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Nulla spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.