TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-11-18, n. 202400334
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00334/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2024, proposto da
M T Z, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tanytur Soc. Coop., Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE:
- della Determinazione Settore IV – Gestione del territorio n. 388 del 25.06.2024 a firma del Responsabile del IV Settore Geom. Luigi Moretta del Comune di Casalbordino notificata in data 25.07.2024 ed avente ad oggetto “ conferma dell'acquisizione al patrimonio comunale - ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria - inottemperanza all'ordinanza n. 69 del 06.12.2021 - art.31 del dpr 380/01 Sig.ra Zampino Maria Teresa ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara e del Comune di Casalbordino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione – constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 69 del 06.12.2021 prot. 18631, dalla medesima parte non impugnata, di una struttura prefabbricata (del tipo bungalow) - ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime di proprietà di un terzo e della struttura stessa, e ha comminato alla stessa parte ricorrente la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (Euro Ventimila/00) ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del dpr 380 del 2001.
2. Alla camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. come da dichiarazione riportata a verbale, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la manifesta fondatezza del ricorso.
3. Il presente giudizio s’inserisce in un filone riguardante analoghe strutture, tutte situate su piazzole